“…28 giorni e tu non mi piaci più, ma i tuoi soldi sì ”. La Cassazione dice NO

“…28 giorni e tu non mi piaci più, ma i tuoi soldi sì ”. La Cassazione dice NO

Sembra il titolo velenoso di qualche prestigioso e scanzonato settimanale scandalistico desideroso di censurare un espediente puerile, a metà strada tra l’improvvisazione e la predisposizione di un piano preciso.

E gli elementi ci sono tutti: un alto ufficiale dell’esercito USA, gratificazioni economiche conseguenti al matrimonio riconosciute agli appartenenti all’esercito, il verde bellissimo dei dollari e una ex moglie .

La norma civile di riferimento. L’ articolo 156 , comma 1, del Codice Civile statuisce:

Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri” .

L’assegno di mantenimento è, così,  secondo quanto chiarito dall’articolo in commento, quel contributo economico che l’ex coniuge è tenuto a versare all’altro dopo la separazione.

Sul peso della durata del matrimonio, ai fini dell’attribuzione dell’assegno nella separazione e nel divorzio,  la giurisprudenza della Suprema Corte è ferma nel ribadire che la durata del matrimonio incide sulla determinazione del quantum dell’assegno, ma non anche sul riconoscimento dell’assegno stesso.

Fanno eccezione a questa regola i casi in cui non si sia verificata alcuna comunione materiale e spirituale tra i coniugi per la troppo breve durata del vincolo.

Il caso.  Precisano i Giudici di Piazza Cavour: “ ha…rilevato la Corte distrettuale, le parti si accusano reciprocamente di aver concordato il matrimonio per motivi estranei alla volontà di una effettiva unione coniugale. Infatti il C. è alto ufficiale dell’esercito USA e beneficia di gratifiche economiche, conseguenti al matrimonio, riconosciute agli appartenenti all’esercito. La D. si è indotta al matrimonio dopo essersi fatta rilasciare assegni postdatati e, nel corso del brevissimo matrimonio, si è anche fatta consegnare dal marito la somma di 110.000 dollari in contanti”.

Dopo la prime due sentenze a suo sfavore, la donna non cade  nello sconforto e ricorre in Cassazione.

Rimarcando la defaillance delle sentenze dei due precedenti passaggi, sostiene che la durata del matrimonio non preclude il diritto all’assegno di mantenimento, sancito dall’articolo 156 c.c.,  così come previsto dalla sentenza della Corte di Cassazione n.1162 dell’8 gennaio 2017. La breve durata del matrimonio avrebbe semmai potuto incidere solo sulla determinazione del quantum dell’assegno di mantenimento.

In poche parole, la Corte di Appello aveva rigettato la richiesta della donna ravvisando che non si era instaurata alcuna concreta comunione materiale e spirituale fra i coniugi, circostanza efficacemente provata dalla “generosa dazione di denaro effettuata” dall’ex coniuge.

La recentissima decisione della Suprema Corte.

Impossibile slittare su argomenti rilevanti, pieni di efficacia persuasiva: chiara la precostituzione di canali e punti di approdo.

La Corte di Cassazione ha così rigettato il ricorso poiché correttamente la Corte d’appello di Genova aveva ravvisato che non si è era ancora realizzata, all’atto della separazione, una comunione materiale e spirituale tra i coniugi.

Si precisa: “La Corte di appello ha espresso una coerente valutazione della vicenda prospettata dalla ricorrente ai fini dell’accertamento della sussistenza o meno del diritto all’assegno di mantenimento ed è pervenuta ad escluderlo rilevando la ricorrenza nella specie di quell’ipotesi eccezionale (cfr. negli stessi termini Cass. civ. sez. 6-1 ord. n. 6164 del 26 marzo 2015) in cui non si è ancora realizzata, al momento della separazione, alcuna comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Infatti la Corte distrettuale ha riscontrato esclusivamente la realizzazione di accordi economici tra le parti senza che vi sia stata alcuna condivisione di vita e instaurazione di un vero rapporto affettivo qualificabile come affectio coniugalis” . Così, l’ordinanza 10/01/2018 n° 402, Cassazione Civile, sez. VI-1.

Le tappe dell’ itinerario argomentativo svolto dalla Cassazione fissano sulla carta un’annotazione sintetica: nessun mantenimento in caso di matrimonio brevissimo per l’assenza di riscontro del rapporto affettivo .

Il principio aureo riflette la sensibilità e il temperamento della Suprema Corte e funge da guida e da freno ad inquietanti sconfinamenti.


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