Annullamento del volo, decide il giudice italiano anche in caso di compagnia aerea straniera

Annullamento del volo, decide il giudice italiano anche in caso di compagnia aerea straniera

La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza delle Sezioni Unite n.3561 del 13.02.2020,  ha risolto la questione attinente la competenza giurisdizionale sussistente qualora un cittadino italiano decida di intraprendere un’azione risarcitoria nei confronti di una compagnia aerea avente sede all’estero, pronunciandosi in senso favorevole al riconoscimento della competenza del giudice italiano.

La vicenda trae origine dall’azione risarcitoria avviata da due cittadini italiani per aver subito la cancellazione di un volo, dagli stessi già prenotato e pagato, da parte della compagnia aerea “Ryanair” avente sede legale in Irlanda.

La compagnia veniva citata in giudizio presso l’ufficio del Giudice di Pace territorialmente competente, sulla base del principio del luogo di residenza degli attori  eppure, costituendosi in giudizio, la stessa eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice italiano, sostenendo che avrebbe dovuto trovare applicazione un’apposita norma delle condizioni generali di trasporto, da ritenersi accettate dagli attori al momento dell’acquisto online dei relativi titoli di viaggio, di conseguenza la trattazione della vertenza avrebbe dovuto svolgersi dinanzi al giudice Irlandese, nazione in cui aveva sede il vettore.

La questione veniva, pertanto, rimessa alla Suprema Corte di Cassazione, al fine di stabilire la competenza giurisdizionale sull’intrapresa vertenza.

Nel pronunciarsi sull’argomento le Sezioni Unite, hanno preliminarmente confermano come il requisito della forma scritta, richiesto per il patto di proroga della giurisdizione, in favore dell’autorità giudiziaria di un Paese estero, è rispettato anche nel caso in cui tale clausola sia contenuta nelle condizioni generali di contratto, disponibili mediante accesso telematico indicato dal contraente che le ha predisposte,in quanto a norma del dell’art. 23 del Regolamento CEE n. 44/2001, giusta interpretazione della dalla Corte di Giustizia Europea, la forma scritta comprende qualsiasi comunicazione con mezzi elettronici che consenta una registrazione durevole dell’accordo.

Ciò nondimeno, i giudici della Suprema Corte hanno sottolineano come,le clausole di proroga della competenza giurisdizionale debbano interpretarsi in senso  restrittivo, distinguendosi dall’accordo che è alla base del rapporto cui una tale clausola accede, essendo competenza del giudice nazionale, dinanzi al quale detta clausola viene invocata, l’interpretazione tesa a stabilire quali controversie possano rientrare nel suo ambito di applicazione.

In particolare esse debbono considerarsi recessive a fronte dell’applicabilità di Convenzioni internazionali quali la Convenzione di Montreal del 1999 (ratificata e resa esecutiva in Italia con L. n. 12/ 2004),  relativa alla unificazione del quadro normativo del trasporto aereo internazionale, al quale fanno riferimento anche le le condizioni contrattuali contenenti previsioni implicanti una proroga della competenza giurisdizionale.

Infatti,  l’art. 33 di detta Convenzione, che prevede una serie di fori alternativi a scelta dell’attore (tra i quali quello del territorio di uno degli Stati parti e del giudice del luogo di destinazione) con riguardo al risarcimento dei danni in materia di disagi sofferti per inadempienze delle compagnie aeree, ha equiparato l’ipotesi del ritardo del volo a quella della cancellazione del volo stesso.

Pertanto la Suprema Corte, offrendo la propria interpretazione dei criteri di collegamento di cui all’art. 33 co.1 della Convenzione di Montreal, ha stabilito che, in tema di trasporto aereo internazionale, la giurisdizione in ordine alla domanda di risarcimento dei danni, proposta da un passeggero cittadino italiano nei confronti di una compagnia aerea estera, a causa di disservizi conseguenti all’acquisto di titoli di viaggio avvenuto per via telematica, può radicarsi nel domicilio degli acquirenti,  da intendersi quale luogo in cui gli stessi siano venuti a conoscenza dell’accettazione della proposta formulata con l’invio telematico dell’ordine e del pagamento del corrispettivo.

Pertanto, le Sezioni Unite hanno sancito la giurisdizione italiana,  sia in base  al criterio di collegamento del luogo di destinazione (nel caso di specie vi era destinazione italiana), sia in applicazione del criterio della sede dello stabilimento del vettore che cura la conclusione del contratto, evidenziando, come tale luogo vada identificato, nel caso di acquisto on-line di biglietti per il trasporto aereo internazionale, con il domicilio dell’acquirente, quale luogo nel quale lo stesso sia venuto a conoscenza dell’accettazione della proposta formulata, con l’invio telematico dell’ordine del viaggio ed il conseguente pagamento del prezzo.


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Avv. Gianluca De Vito

Avvocato del Foro di Catanzaro, ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Firenze, nell’anno 2012. Esercita la professione forense con carattere di continuità innanzi ad organi giurisdizionali penali, civili ed amministrativi su tutto il territorio nazionale.

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