Decreto “Cura Italia”: vademecum misure fiscali

Decreto “Cura Italia”: vademecum misure fiscali

Il Decreto Legge n. 18/2020, denominato “Cura Italia”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ha disposto immediate ed interessanti misure inerenti il sistema fiscale italiano che, inevitabilmente, andranno ad incidere sulle persone fisiche, professionisti, aziende, enti e sull’intero sistema aziendale nazionale. Il decreto (strettamente collegato all’altrettanto importante decreto legge del n. 9 del 2 marzo 2020) interviene con misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese.

Sospensione versamenti imprese maggiormente colpite (Art. 61)

La sospensione riguarda l’imposta sul valore aggiunto, ritenute, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l’assicurazione obbligatoria. I destinatari sono le imprese maggiormente colpite indicate nelle lettere da a) a r) del c. 2 art. 61 (ad es. teatri, ristoranti, asili, terme, parchi divertimento, musei, biblioteche etc.), nonché soggetti di cui all’art. 8 DL 9/2020 (es. turismo). La sospensione parte dalla data di entrata in vigore del Decreto fino al 30 aprile (tranne che per associazioni sportive: fino al 31maggio). Sono sospesi, inoltre, i versamenti IVA che scadono a marzo 2020. La ripresa dei versamenti, avverrà, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. (per associazioni sportive entro il 30 giugno o rateazione in 5 rate mensili da giugno 2020). Per i versamenti dovuti dal settore «turismo» la sospensione dei termini dei versamenti relativi a ritenute, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria era già prevista dall’art. 8 del DL 9/2020. Per i versamenti IVA dovuti dai soggetti con volume d’affari inferiore a 2 milioni di euro si applica l’art. 62.

Sospensione versamenti per imprese e lavoratori autonomi (Art. 62, commi 2, 3 e 5)

La sospensione riguarda i versamenti in autoliquidazione di ritenute e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, Iva e contributi previdenziali e assistenziali. I destinatari sono i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nell’anno d’imposta precedente. La sospensione dell’Iva opera a prescindere dal volume d’affari per i soggetti con domicilio o sede nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza. Il periodo di riferimento riguarda i versamenti che scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020. I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Sospensione per i soggetti delle cd. «zone rosse» (Art. 62, comma 4)

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020, ovvero il differimento dei termini per effettuare i versamenti sospesi i delle imposte e gli adempimenti tributari. I sostituti d’imposta non operano le ritenute sui redditi. I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Sospensione dei termini degli adempimenti tributari (Art. Art. 62, commi 1 e 6)

La sospensione riguarda tutti gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dalla effettuazione di ritenute e trattenute addizionali regionali e comunali. I destinatari sono tutti i contribuenti  e il periodo di riferimento è quello che va dall’8.03.2020 al 31.05.2020. Gli adempimenti dovranno essere effettuati, senza sanzioni, entro il 30.06.2020. Restano ferme le disposizioni di cui al D.L. 2 marzo 2020, n. 9 per i termini della dichiarazione precompilata 2020.

Non effettuazione di ritenute su redditi di lavoro autonomo, altri redditi e su provvigioni (Art. 62, comma 7)

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Premio ai lavoratori dipendenti (Art. 63)

I destinatari del premio di 100,00 euro sono i titolari di redditi di lavoro dipendente con reddito complessivo da lavoro dipendente di importo non superiore a 40.000 euro. Il dipendente deve aver svolto, nel mese di marzo 2020, l’attività lavorativa nella sede di lavoro prevista dal contratto. Il premio è assegnato pro-rata temporis in base alle giornate lavorate nel mese. I sostituti riconoscono, in via automatica, l’incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e recuperano il premio erogato attraverso l’istituto della compensazione.

Credito d’imposta per spese di sanificazione (Art. 64)

La misura riguarda un credito d’imposta pari al 50% delle spese di sanificazione degli ambienti fino ad un massimo di 20.000,00 euro. I destinatari sono soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione ed il periodo di riferimento è quello relativo all’imposta 2020. Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.

Credito d’imposta per botteghe e negozi (Art. 65)

La misura riguarda un credito d’imposta del 60% del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di negozi e botteghe (cat. c/1).  I destinatari sono i soggetti esercenti attività d’impresa ed il periodo di riferimento è il mese di marzo 2020. Il credito d’imposta però non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione.

Detrazioni erogazioni liberali a sostegno delle misure a contrasto dell’emergenza COVID-19 (Art. 66)

La misura riguarda una detrazione del 30% dall’imposta lorda per un importo non superiore a 30.000,00 euro delle erogazioni liberali in denaro e in natura a favore dello Stato, regioni, enti locali e associazioni senza scopo di lucro. I destinatari sono le persone fisiche ed enti non commerciali per l’anno 2020.

Deduzioni erogazioni liberali a sostegno delle misure a contrasto dell’emergenza COVID-19 (Art. 66)

La misura riguarda l’applicabilità alle erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate dai soggetti titolari di reddito d’impresa, dell’art. 27 della L. 133/99. I destinatari sono i soggetti titolari di reddito d’impresa per l’anno 2020. Le erogazioni in denaro sono deducibili dal reddito d’impresa e i beni ceduti gratuitamente (erogazioni in natura) non si considerano destinate a finalità estranee all’esercizio dell’impresa. Ai fini Irap le erogazioni liberali sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il versamento.

Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori (Art. 67)

La sospensione riguarda i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione, interpello, adempimento collaborativo, procedure di collaborazione e cooperazione rafforzata, accordi preventivi, patent box, accessi ad Anagrafe Tributaria e altri accessi. Destinatari della misura sono l’Agenzia delle entrate ed altri enti impositori per il periodo che va dall’8 Marzo 2020 al 31 maggio 2020. Durante la sospensione, le istanze di interpello e di consulenza giuridica possono essere presentate esclusivamente per via telematica. Termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti impositori estesa di due anni ai sensi dell’articolo 12 del Dlgs 159/15.

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione (Art. 68)

La sospensione riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione per entrate tributarie e non tributarie, relativi a cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, avvisi di addebito Inps, accertamenti dogane, ingiunzioni e accertamenti esecutivi degli enti locali. I destinatari sono tutti i contribuenti per il periodo che va dall’8 Marzo al 31 Maggio 2020 (per i soggetti negli 11 Comuni della prima «Zona rossa» la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020). I pagamenti scadenti nel periodo di sospensione dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di medesimo (30 giugno 2020). Fino al 31 maggio 2020 sono sospese le attività di notifica di nuovi atti e delle azioni di riscossione per il recupero, anche coattivo, delle cartelle e degli avvisi i cui termini di pagamento sono scaduti prima dell’inizio del periodo sospensivo.

Differimento termini «rottamazione-ter» e «saldo e stralcio» (Art. 68)

La misura prevede il differimento dei termini di versamento della rata del 28 febbraio 2020 della c.d. “rottamazione-ter” e della rata in scadenza il 31 marzo 2020 del c.d. “saldo e stralcio”. I destinatari sono tutti i contribuenti.  Anche in questo caso la il differimento dei termini va fino al 31 Maggio 2020.


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Giovanni Pasquariello

Giovanni Pasquariello Dottore di Ricerca (PhD) in: Fiscalità, Contratti e Imprese tra Diritto Tributario e Diritto Civile - Cultore della materia in: Economia Aziendale e Metodologia Quantitative D'Azienda - Dottore Commercialista - Revisore Legale

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