A partire da luglio 2017 è introdotto lo split payment per i professionisti

A partire da luglio 2017 è introdotto lo split payment per i professionisti

Dal 1° luglio 2017 è partito lo “split payment” per i professionisti.

Con nota del 28 giugno 2017, avente ad oggetto: “Split payment – art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (cd. “Manovra correttiva”), convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96 – Aspetti innovativi”, il Dipartimento Affari di Giustizia ha reso noto che l’art. 1 del d.l. 24 aprile 2017, n. 50 ha modificato la disciplina contenuta nell’articolo 17-ter del d.P.R. n. 633/1972 relativa al meccanismo dello split payment.

Fino al 30 giugno 2017, in effetti, il meccanismo in questione non si applicava alle prestazioni di servizi rese alle P.A. i cui compensi siano assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 600 del 1973. A partire dal 1° luglio 2017, invece, l’ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell’IVA si applica anche alle operazioni effettuate nei confronti di altri soggetti che, a legislazione vigente, pagano l’imposta ai loro fornitori secondo le regole generali. In particolare, l’estensione riguarda tutte le amministrazioni, gli enti e i soggetti inclusi nel conto consolidato della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, della legge n. 196/2009, qualunque veste giuridica rivestano.

Pertanto, in base alla nuova disciplina, anche i compensi a favore dei lavoratori autonomi sono assoggettati alle modalità della scissione dei pagamenti qualora le operazioni vengano effettuate nei confronti della pubblica Amministrazione.

A riguardo, con sentenza del 13 luglio 2017 la Corte di Giustizia U.E. ha statuito la legittimità di un bando di gara che subordina la partecipazione alla presentazione di una dichiarazione con cui un istituto bancario si impegna a concedere un credito di importo fissato nel bando stesso e a garantire la disponibilità di detto importo per tutta la durata dell’esecuzione dell’appalto precisando altresì che, in tal caso, il fatto che gli istituti bancari ai quali l’offerente si è rivolto non ritengano di essere in grado di fornire una dichiarazione nei termini così precisati può costituire un «fondato motivo», ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 5, della direttiva 2004/18, che autorizzi eventualmente l’offerente a dimostrare la propria capacità economica e finanziaria per mezzo di qualsiasi altro documento ritenuto idoneo dall’amministrazione aggiudicatrice, a condizione che tale offerente fosse nell’impossibilità oggettiva di produrre le referenze richieste dall’amministrazione aggiudicatrice, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Altrettanto, con la recente sentenza  n. 1842 del 13 luglio 2017 il TAR Sicilia – Palermo si è pronunciato sulla tematica delle notifiche all’Amministrazione a mezzo PEC.

In particolare, il TAR ha chiarito che ai fini della notifica telematica di un atto processuale ad un’amministrazione pubblica non può utilizzarsi qualunque indirizzo pec, ma solo quello inserito nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia al quale gli enti avrebbero dovuto comunicarli entro il 30 novembre 2014. Nel caso in cui un ente pubblico (nella specie si trattava del Comune di Trapani) non abbia un indirizzo pec in pubblico elenco utilizzabile ai fini della notificazione in via telematica ex art. 16, comma 12, D.L. n. 179/2012, la notificazione degli atti processuali non può avvenire presso qualsiasi indirizzo pec, ma può essere validamente eseguita solo con le tradizionali modalità cartacee. Il registro IPA di cui all’art. 16, comma 8, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, conv. in L.n. 2/2009, infatti, non è più espressamente annoverato tra i pubblici elenchi dai quali estrarre gli indirizzi pec da utilizzare per le notificazioni e comunicazioni degli atti.


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Luigi Piero Martina (Lecce, 1992). Laureato con 110 e lode in Giurisprudenza (con qualifica Summa cum Laude) presso la Pontificia Università Lateranense, con pubblicazione scientifica di Tesi di Laurea a carattere sperimentale. Laureato con il massimo dei voti in Operatore Giuridico di Impresa, del Lavoro e delle Pubbliche Amministrazioni, con pubblicazione scientifica di Tesi di Laurea in materia di contrattualistica pubblica. Laureando in materie economiche e Avvocato Comunitario. Dipendente del Sovrano Militare Ordine di Malta. Ex Segretario e Tesoriere dell’Associazione Internazionale Lateranense della Pontificia Università Lateranense ed ex Consulente Professionale presso la Fondazione “Civitas Lateranensis” . Ex Consulente Professionale presso la Cattedra di Filosofia e Storia delle Istituzioni Europee della Pontificia Università Lateranense. Autore scientifico ed ex Tutor Accademico presso la succitata università. Componente dell'Osservatorio di Studi sulla Dualità di Genere della Pontificia Università Lateranense. Membro del Gruppo Interdisciplinare di Ricerca in Neurobietica dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. Responsabile Qualità Accademica della Scuola di Alta Formazione e Studi Specializzati per Professionisti.

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