Abbonamento telefonico, quando è un contratto a favore di terzi?
Tribunale di Taranto, II sezione civile, 18 maggio 2016, n. 1663 – giudice dott. Claudio Casarano
La sentenza prende in considerazione la natura giuridica del contratto di abbonamento telefonico quando la parte stipulante – una società che fa capo alla Lottomatica – e la persona del beneficiario sia diversa – ossia il rivenditore di giochi e servizi adsl; si configura allora il negozio come contratto a favore di terzi e si ammette di conseguenza la legittimazione ad agire del beneficiario nei confronti della parte promittente in tema di risarcimento di danni da interruzione di linea telefonica.
Ecco un brano significativo della motivazione:
“LA RICORRENZA DELLA RESPONSABILITÀ EX ART. 1411 C.C. DELLA COMPAGNIA TELEFONICA.
La difesa appellante insisteva molto sul difetto di legittimazione attiva dell’attore, nel presupposto che il contratto di abbonamento telefonico fosse intercorso con la società che faceva capo alla Lottomatica.
La tesi tuttavia non può reggere.
Deve infatti considerarsi che lo stesso contratto di abbonamento telefonico allegato prevedeva espressamente al n. 12 delle condizioni generali la possibilità di utilizzo del servizio da parte di terzi.
Tanto che la linea telefonica veniva installata nell’azienda dell’attore, dove il suo utilizzo doveva avvenire pacificamente.
Non può allora che ricorrere la figura del contratto a favore di terzo: la prestazione promessa dalla Compagnia Telefonica doveva per contratto indirizzarsi verso il terzo; con la conseguenza che in tema di azione di adempimento – non di certo per le azioni strettamente contrattuali quali la risoluzione o l’annullamento, per la quale la legittimazione attiva sarebbe spettata alla stipulante – e per quel che qui rileva, in tema di azione di risarcimento dei danni da mancata o inesatta esecuzione della prestazione, la legittimazione attiva spetta al terzo direttamente da essa pregiudicato.
La difesa appellata sosteneva poi che il contratto di abbonamento telefonico, per essere stato stipulato ex art. 1342 c.c., mediante cioè modulo predisposto unilateralmente dalla Compagnia Telefonica, avrebbe dovuto ritenersi incompatibile con la figura del contratto a favore di terzi.
Anche questo argomento non coglie nel segno, posto che ben può darsi che il contratto di abbonamento telefonico intervenga tra la società nazionale che fa capo a Lottomatica e la Compagnia Telefonica e poi i soggetti beneficiari del servizio telefonico contemplato siano diversi, magari sparsi – come nel caso in esame – nel territorio nazionale, e dove ugualmente, se non a maggior ragione, trova attuazione l’esigenza di assicurare un regolamento contrattuale unico per tutti i punti vendita – Lottomatica – avente ad oggetto giochi e servizi che sfruttano la rete ADSL.
Non è poi necessario – contrariamente all’opinione espressa dall’appellante – che nel contratto a favore di terzo sia espressamente indicato il nome del beneficiario, potendo evincersi anche dalle modalità di attuazione: non poteva infatti non sapere la Compagnia Telefonica che l’utenza telefonica sarebbe stata a vantaggio dell’attore e la stessa linea finanche collocata nella sua azienda per consentirgli di svolgere le prestazioni che richiedevano l’utilizzo della rete ADSL.
Meno che mai occorreva la dichiarazione di profittarne, richiesta peraltro ex art. 1411, II co. c.c. per la sola irrevocabilità della scelta, essendo congegnato il contratto di abbonamento in modo che del servizio ADSL fruisse necessariamente il terzo.
Tra la parte stipulante ed il terzo quindi è proprio in capo a quest’ultimo che emerge in modo evidente l’interesse a far valere – anche ex art. 100 c.p.c. – il danno da inesatta esecuzione della prestazione cui aveva diritto ex art. 1411 c.c. nei confronti dell’altra parte obbligata (Compagnia Telefonica)…“
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