Abusivismo finanziario: cos’è e quali rischi e pene comporta
ABUSIVISMO FINANZIARIO: COS’E’
L’abusivismo finanziario (abusivismo nell’intermediazione finanziaria) è disciplinato all’articolo 166 TUF (Testo Unico Finanziario) ed è quel reato che si configura ogniqualvolta vi sia lo svolgimento nei confronti del pubblico di attività finanziaria da parte di soggetti non abilitati e specificamente di:
a) servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio (gestione del portafoglio del cliente risparmiatore/investitore);
b) attività finalizzata all’offerta in Italia di quote o azioni di OICR;
c) offerta fuori sede ovvero promozione o collocamento, mediante tecniche di comunicazione a distanza, di strumenti finanziari o servizi di investimento.
Qualora la condotta di abusivismo finanziario riguardi lo svolgimento di servizi di investimento o l’attività di gestione collettiva del risparmio, legittimata alla denunzia presso la Procura della Repubblica è la Consob.
La Consob (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) è infatti l’autorità di vigilanza la cui attività è rivolta alla tutela degli investitori, all’efficienza, alla trasparenza e allo sviluppo del mercato mobiliare italiano.
Oggetto della tutela normativa è il corretto funzionamento del mercato finanziario italiano, la cui integrità è maggiormente protetta se i soggetti che vi operano professionalmente (gli intermediari) risultino ben individuati e affidabili tanto sotto il profilo patrimoniale, etico e finanziario.
ABUSIVISMO FINANZIARIO: SANZIONI e L’ART. 166
Bisogna fare una premessa: i reati di abusivismo bancario e finanziario possono essere diversi.
Il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia riserva alle banche l’esercizio dell’attivita’ bancaria, definita come attivita’ di raccolta del risparmio e di esercizio del credito.
In particolare, l’abusivismo bancario è disciplinato dall’articolo 131 del Testo Unico delle Leggi in Materia Bancaria e Creditizia.
L’articolo 131 identifica l’attività di abusivismo bancario, stabilendo che chiunque svolga l’attività di raccolta del risparmio tra il pubblico o eserciti il credito può essere punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329.
Ogni condotta che integri ipotesi di abusivismo finanziario è punita con pena detentiva e pecuniaria.
Nel dettaglio, l’abusivismo finanziario e l’art. 166 TUF prevede la reclusione da sei mesi a quattro anni e la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni [ndr: da euro 2.066 a euro 10.329] per chiunque commetta il reato di abusivismo finanziario.
La stessa pena è prevista per chiunque esercita l’attività di promotore finanziario, ovvero colui che esercita professionalmente la suddetta attività come dipendente, agente o mandatario, nell’interesse di un solo ente/emittente, senza essere iscritto nell’apposito albo.
A tal proposito va evidenziato che, dal 1° gennaio 2009, l’albo dei promotori finanziari non è più tenuto dalla Consob, bensì dall’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari (OCF).
Soltanto dunque i soggetti abilitati e muniti di autorizzazione amministrativa possono svolgere attività finanziaria.
ABUSIVISMO FINANZIARIO: REATO E PENA
Il reato di abusivismo finanziario è “reato di pericolo a consumazione prolungata”.
In quanto “reato di pericolo”(il cui bene tutelato è il corretto funzionamento, nell’interesse degli investitori, dei mercati mobiliari attraverso l’opera di soggetti abilitati) si perfeziona con il semplice conferimento dei poteri ad un soggetto non abilitato, a prescindere dalle modalità di gestione abusiva dei fondi allocati né gli eventuali danni arrecati al patrimonio del consumatore/investitore.
Poiché “reato a consumazione prolungata”(che si realizza quando siano prodotte tutte le conseguenze della condotta illecita) il termine di prescrizione decorre dal momento in cui viene compiuta l’ultima condotta illecita. Dunque, il reato di abusivismo finanziario è consumato fintantoché l’incarico abusivo viene svolto.
Si tratta di un reato comune in quanto, come recita la stessa norma, può essere commesso da “chiunque” (da ogni persona e ciò indipendentemente dal possesso di particolari qualifiche soggettive, status, condizioni, posizioni, qualità personali) e, ai fini della integrazione dell’elemento soggettivo è sufficiente la sussistenza del dolo generico, ovvero la coscienza e volontà dell’agente di svolgere le attività finanziarie con la consapevolezza di non possedere la relativa abilitazione.
Con riferimento alla decorrenza del termine di prescrizione, il reato di abusivismo finanziario è “reato a consumazione prolungata”. Generalmente questo tipo di reato è un reato continuato.
REATO DI ABUSIVISMO FINANZIARIO: I RISCHI PER I CONSUMATORI CHE INVESTONO NELLE CRIPTOVALUTE
L’abusivismo finanziario ha delle conseguenze anche per chi decide di affidarsi a persone non abilitate, conferendo incarico di gestirne i risparmi, che spesso nascondono vere e proprie truffe finanziarie.
E’ di pochi giorni fa la notizia del sequestro preventivo da parte della Procura della Repubblica di Roma del sito Crypt.trade, che offrivacriptovalute al pubblico dei risparmiatori con l’aspettativa di vederne col tempo aumentare il valore.
La Consob, ha sospeso infatti (Delibera n. 20110, 13.09.2017) ai sensi dell’art. 99, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 l’offerta al pubblico residente in Italia effettuata dalla società Cryp Trade Capital avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria promossi tramite il sito internet https://cryp.trade.
Su segnalazione proprio della Consob, l’autorità giudiziaria ha configurato l’attività di vendita on line di criptovaluta come offerta abusiva di prodotti finanziari, in quanto esercitata da soggetti non abilitati, e dunque integrante l’ipotesi di abusivismo finanziario.
Solo di recente la Consob, sul proprio sito, ha avvertito i risparmiatori dei pericoli legati all’acquisto e/o alla detenzione delle cosiddette criptovalute (come ad esempio i bitcoin).
Ma perché è così rischioso commerciare in cripto valute?
Le criptovalute attualmente disponibili sono una rappresentazione digitale di valore, non sono emesse né garantite da banche centrali né da altra autorità pubblica e non hanno lo status legale di valuta o di moneta. Sono strumenti ad alto rischio e generalmente non sono garantite da attività materiali né sono regolamentate dalla legislazione dell’Unione Europea. Non offrono pertanto alcuna tutela giuridica ai consumatori.
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
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Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Palermo discutendo una tesi sperimentale in Diritto Penale Tributario e ha ottenuto il Diploma di Specializzazione in Professioni Legali preso la medesima Università.
Al termine del percorso post laurea ha svolto un tirocinio presso gli Uffici della Procura delle Repubblica presso il Tribunale di Palermo, ha conseguito un Diploma in Diritto Tributario Europeo ed Internazionale, ha frequentato un corso telematico in Diritto Penale Internazionale organizzato dalla School of Law della Case Western Reserve University di Cleveland, in Ohio (USA) e ha inoltre frequentato il Master biennale in Difensore Tributario organizzato dall’Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi.
Negli anni ha maturato una specifica competenza in tema di Diritto internazionale, Diritto immobiliare Diritto tributario, Diritto dell’Immigrazione, nonché in tema di reati fiscali ed reati economici. Approfondito il settore dell'assistenza alle imprese e specificamente dell’auto-imprenditorialità (valido strumento per la creazione di opportunità professionali giovanili), fornisce specifica assistenza in tema di Start-up, Start-up innovative ed internazionalizzazione delle PMI, in stretta correlazione con la nuova normativa italiana in tema di microcredito e mentoring.
Di lingua madre italiana, parla fluentemente la lingua inglese e conosce la lingua francese.
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