Abuso del diritto ed ammissibilità del frazionamento del credito

Abuso del diritto ed ammissibilità del frazionamento del credito

Non sempre è vietato il frazionamento del credito in forza di un unico rapporto obbligatorio, come chiariscono le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 4090 del 16.02.2017.  Tale condotta è ritenuta indebita dalla giurisprudenza, per abuso del diritto processuale, come affermato tra l’altro dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 23726 del 2007. Stesso effetto di abusività giuridica verrebbe prodotto da una serie di richieste frazionate del credito pure in ambito giuslavoristico, come affermato da Cassazione n. 11256 e n. 27064 del 2013. Tale collegamento (tra i crediti) assume valore ancora più pregnante quando le controversie sono proposte a rapporto ormai concluso, poiché il complesso delle obbligazioni è ormai cristallizzato. Ebbene, recentemente la Cassazione ha rimesso all’esame delle Sezioni Unite la questione sulla frazionabilità creditizia, non condividendo l’equiparazione “del fascio rapporti obbligatori – retributivi e risarcitori – derivanti dal rapporto di lavoro al rapporto unico”.

La problematica è connessa alla linea evolutiva che ha interessato il concettosi buona fede in senso oggettivo, che si ricava dall’art. 1375 c.c., da intendersi come regola di correttezza da seguirsi nel comportamento negoziale.

Il concetto di buona fede oggettiva ha subito una evoluzione, passando da una accezione in senso valutativo, che consentiva al giudice di valutare il comportamento delle parti, ad una di stampo precettivo, fonte di veri e propri obblighi autonomi.

In tal senso, un certo orientamento si è spinto fino a farle assumere ruolo di regola di validità, la cui violazione sarebbe in grado di inficiare il contratto anche ricorrendo alla nullità virtuale ex art. 1418 c.c.

La giurisprudenza tuttavia è intervenuta riequilibrando il ruolo della buona fede come regola di condotta (e non di validità) e referente normativo dei c.d. obblighi di protezione.

Orbene, il divieto di abuso del diritto sorge proprio quale diretto corollario degli obblighi di protezione, con il fine di sanzionare il titolare di una posizione giuridica soggettiva di vantaggio quando la eserciti per finalità o modalità tali da creare all’altra parte pregiudizi ingiustificati e sproporzionati, anche ricorrendo al risarcimento del danno. Il fondamento costituzionale è individuabile nell’art. 2 Cost. che prevede i doveri inderogabili di solidarietà.

Molteplici sono le ipotesi di abuso del diritto, anche se il fondamento normativo principale viene individuato nell’art. 833 c.c., ai sensi del quale “il proprietario non può fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri”.

Altre ipotesi di condotta abusiva vengono individuate nella minaccia di far valere un diritto (art. 1438 c.c.) e nel divieto di concorrenza sleale (art. 2598 c.c.). Altre ipotesi tipiche di abuso sono disciplinate dagli artt. 330 c.c. (abuso della potestà genitoriale), 1015 c.c. (abuso del diritto di usufrutto) e 2793 c.c. (abuso della cosa da parte del creditore pignoratizio). Ulteriori fenomeni similari sono stati ravvisati nella responsabilità della banca per concessione abusiva del credito, nell’abuso della personalità giuridica o da parte del socio sovrano, così come l’abuso del potere maggioritario e quello della minoranza, ovvero il fenomeno dell’abuso nelle società collegate e l’abuso di dipendenza economica.

In particolare, ci si è chiesti se il frazionamento creditizio possa essere sanzionato, perché abusivo, con l’improponibilità della domanda, formulando in chiave processuale, un’eccezione di dolo o di divieto dell’abuso del diritto nei confronti di creditore che, pur avendo un credito unitario, in quanto derivante da un’unica fonte, lo faccia valere in via frazionata.

Lo strumento attraverso il quale è possibile stigmatizzare il comportamento abusivo del creditore è per l’appunto l’istituto dell’exceptio doli generalis, istituto che non trova nel nostro ordinamento un riconoscimento esplicito. Trattasi di eccezione con carattere generale che consente di contrastare, nello svolgimento di un processo, una pretesa che, sebbene in astratto fondata, mira in concreto a raggiungere una finalità fraudolenta.

Il fine è quello di contestare la tutela giuridica al soggetto che intende trarre vantaggio da un suo precedente comportamento scorretto, e pertanto viene assimilato con l’abuso del diritto.

Sul punto si segnala la sentenza n. 5273 del 2007 con cui la Cassazione accoglie la distinzione tra exceptio doli generalis seu praesentis ed exceptio doli specialis seu praeteriti, definendo i rispettivi ambiti di applicazione, specificando i presupposti e le differenze. In sintesi, mentre l’exceptio doli generalis concerne la valutazione secondo buona fede del comportamento quando si aziona il diritto, il dolo speciale fa riferimento al momento fraudolento della stipulazione contrattuale e, pertanto, al momento in cui nasce il diritto (il dolo come causa di annullamento del contratto). Quindi, l’exceptio doli specialis attiene al momento genetico, mentre l’exceptio doli generalis fa riferimento al momento funzionale.

In ragione di quanto appena dedotto, nella ipotesi di frazionamento del credito, le Sezioni Unite del 2007 hanno ravvisato un contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, sia con il principio costituzionale del giusto processo poiché la parcellizzazione della domanda si traduce in abuso degli strumenti processuali.

Ebbene, se è vero che la singola obbligazione va adempiuta nella sua interezza e in unica soluzione, quando si è discusso in merito alla frazionabilità del credito lo si è fatto sempre con riferimento al singolo credito e non al singolo rapporto obbligatorio, da quale ben potrebbero generarsi più distinti crediti.

Lo stesso impianto normativo del codice di rito autorizza a proporre in tempi e processi diversi le domande per recuperare singoli crediti facenti riferimento a un unico rapporto complesso esistente tra le parti, come si evince altresì dagli art. 31, 40 e 104 c.p.c. in tema di domande accessorie, connessione e proponibilità nel medesimo processo di più domande contro la stessa parte.

È assente poi una norma che autorizzi a comminare la sanzione dell’improponibilità della domanda verso il creditore che abbia agito per recuperare diverso credito pur scaturente dallo stesso rapporto di durata, posto che si riscontrano piuttosto norme di segno diametralmente opposto.

Difatti, la possibilità di procedere per singolo credito comporta il vantaggio di poter ricorrere alla procedura monitoria per  quelli forniti della specifica prova scritta, così come di optare per riti più snelli davanti ad altro giudice.

La stessa Cassazione (con sentenze nn. 22574 del 2016 e 10177 del 2015) ha ammesso che il creditore ben può procedere per un singolo credito a scomputare lo stesso tramite ricorso monitorio per la parte documentalmente provata e con rito ordinario per il residuo, senza incorrere in abuso processuale, senza considerare che agire contestualmente per crediti distinti ben può comportare una elevata dilatazione dei tempi (con istruttoria appesantita per accertare numerosi e distinti fatti) “ontologicamente diversi ed eventualmente tra loro distanti nel tempo”.

In buona sostanza, anche per evitare giudicati contrastanti pur attinenti alla medesima vicenda “esistenziale” e per scongiurare inutili duplicazioni di attività istruttoria e decisionale, la proponibilità separata deve essere assistita da un oggettivo interesse al frazionamento in capo al creditore.

Insegna la Cassazione che “il giusto processo regolato dalla legge resta affidato non solo alle norme che lo regolano, bensì anche agli stessi protagonisti del processo “ (Cass. n. 1540 del 2007); pertanto, l’interesse all’azione di cui all’art. 100 c.p.c. resta connesso non solamente alla domanda bensì anche alla scelta delle relative modalità di proposizione.

Il creditore deve quindi avere un interesse oggettivamente valutabile alla proposizione frazionata di diversi crediti scaturenti dallo stesso rapporto di durata, e ove il convenuto nulla obietti o alleghi in senso contrario spetta al giudice, che abbia rilevato un interesse oggettivo al frazionamento e ne metta in dubbio l’esistenza, indicare la questione ex art. 183 c.p.c.  e se del caso riservare la decisione e assegnare alle parti un termine ex art. 101 c.p.c.

Le Sezioni Unite, con sentenza n. 4090 del 16.02.2017  ricavano pertanto il seguente principio di diritto per cui: “ Le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi. Se tuttavia i suddetti diritti di credito, oltre a far capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque “fondati” sul medesimo fatto costitutivo – sì da non poter essere accertati separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale -, le relative domande possono essere proposte in separati giudizi solo se risulta in capo al creditore agente un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata”.

Nel caso di specie si era eccepito l’abuso del diritto processuale per frazionamento del credito di un lavoratore tramite la proposizione di due domande, l’una volta al ricalcolo del premio fedeltà con annessi straordinari, l’altra alla rideterminazione del TFR. Ebbene, trovando la prima domanda fondamento in una fonte pattizia e l’altra avendo fonte legale, e pertanto differenti presupposti e finalità, non essendo i due crediti nemmeno fondati sullo stesso presupposto oggettivo o fatto costitutivo, “ben poteva il lavoratore  proporre le domande suddette in diversi processi, senza neppure la necessità di verificare la sussistenza di un interesse oggettivamente valutabile a tale separata proposizione”.


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