Accertamento dello stato di alterazione psico-fisica

Accertamento dello stato di alterazione psico-fisica

Con riferimento all’ipotesi di reato di cui all’art. 187 del C.d.S. (guida sotto effetto di sostanze stupefacenti) per la configurazione della responsabilità penale non è sufficiente provare la precedente assunzione di sostanze stupefacenti da parte del soggetto agente, ma altresì che quest’ultimo abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione.

Questo è quanto ha stabilito il Tribunale di Pescara con la sentenza emessa in data 08.01.2020.

In altri termini, ciò che la Pubblica Accusa deve dimostrare è che il soggetto si trovi in stato di alterazione psicofisica dovuto all’assunzione di sostanza stupefacente e non semplicemente che l’agente abbia guidato in tale stato.

Al riguardo, si evidenzia che il comma 2 dell’art. 187 C.d.s. prevede una procedura standardizzata attraverso la quale gli Organi di Polizia stradale possono compiere una “pre-analisi”: precisamente, è la fase nella quale a discrezione degli stessi si può procedere ad un controllo preventivo per rilevare l’alterazione. Lo stesso codice parla di accertamenti da eseguirsi “nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica”, non invasivi per colui che sia sottoposto al controllo: nello specifico, si tratta di verifiche attraverso apparecchi portatili (simili all’etilometro), o attraverso il controllo visivo-percettivo del soggetto fermato (ad es. arrossamento degli occhi, odore di droghe nell’abitacolo o nella persona, lentezza nei riflessi, difficoltà a parlare o a deambulare, vistosa sonnolenza o particolare eccitazione…).

Laddove la predetta “pre-analisi” abbia dato esito positivo, allora gli Organi di Polizia sono autorizzati ad  effettuare, a mezzo di personale sanitario ausiliario presente in loco, esami istantanei clinico-tossicologici e strumentali o analitici su campioni di mucosa (tra i più noti sistemi di accertamento, previsti dal comma 2-bis, vi rientra il c.d. “tampone”).

Il comma 3 dell’art. 187 C.d.S., infine ha tipizzato le ipotesi nelle quali gli Organi di Polizia devono accompagnare il conducente, presso le competenti strutture sanitarie, per il prelievo di campioni liquidi biologici necessari ad accertare in concreto la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Tale esame, che deve avvenire sempre nel rispetto della riservatezza personale, viene disposto nei seguenti casi: quando vi sia stato esito positivo nelle verifiche preliminari, quando il conducente si rifiuti di sottoporsi al prelievo istantaneo, quando le Autorità competenti abbiano ragionevole motivo di ritenere che il conducente si trovi nello stato di alterazione dall’assunzione di tali sostanze proibite, e quando lo stesso conducente del veicolo rimanga coinvolto in un incidente stradale.

Con riferimento al caso di specie, invece, l’imputato, che era rimasto coinvolto in un incidente stradale (causato per responsabilità di altro conducente), veniva trasportato immediatamente al Nosocomio locale senza aver avuto modo di incontrarsi con gli Agenti di Polizia Stradale, i quali (ai sensi del citato comma terzo dell’art. 187 C.d.S.) presentavano ai sanitari la richiesta degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze  stupefacenti  o psicotrope.

Pur avendo l’esame tossicologico di laboratorio riscontrato la presenza di cannabis nelle urine, in assenza di ulteriori prove sull’alterazione psicofisica, l’imputato veniva assolto.

Infatti, come ben ha sottolineato il Giudice di Pescara, il reato di cui all’art. 187 C.d.S. sanziona la guida in stato di alterazione psico-fisica determinato dall’uso di sostanze stupefacenti (alterazione che, si ribadisce, deve persistere al tempo in cui il conducente viene colto alla guida di un veicolo), non già la mera condotta di guida tenuta dopo l’assunzione di dette sostanze.

La ratio sottesa al suddetto principio va compresa tenendo conto del fatto che le sostanze stupefacenti, una volta assunte dall’individuo, permangono  all’interno dell’organismo per un tempo medio-lungo (in genere dai 15 ai 30 giorni). Ne consegue, quindi, che l’esame tecnico potrebbe avere un esito positivo in relazione a un soggetto che ha assunto la sostanza giorni addietro e che, pertanto, non si trova al momento dell’accertamento in stato di alterazione.


 

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
 – RITO MONOCRATICO –
 
SENTENZA
(art. 544 e segg. C.p.p.)
Motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
                                              IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                                             
 
Il Giudice del Tribunale di Pescara – dott.ssa Virginia Maria Libera Scalera – alla pubblica udienza del giorno 8 gennaio 2020 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione la seguente
 SENTENZA
Nei confronti di:
xxxxxx
IMPUTATO
del reato di cui all’art. 187 co. 1 e co 2 bis D.Lvo 30.04.1992 n. 285 e success. Modif. perché si poneva alla guida del motociclo tg. Xxxxx in stato di alterazione psicofisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti del tipo cannabinoidi. Con l’aggravante di aver provocato in tali circostanze un incidente stradale. Commesso in Montesilvano il 01.08.2017
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con l’intervento di:
– Pubblico Ministero in persona della dott.ssa xxxxx
– Luca Presutti
Le parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“Con decreto emesso in data 00000 il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Pescara ha disposto il giudizio immediato, a seguito di opposizione al Decreto penale di condanna n. 169/18 di xxxxx per rispondere del reato trascritto in epigrafe.
Dichiarata l’assenza dell’imputato, nel corso del processo è stata espletata attività istruttoria consistita nell’esame di uno dei testimoni indicati dal Pubblico Ministero e di un testimone indicato nella lista della difesa.
Quindi, all’udienza dell’08.01.2020, esaurita la discussione, il Tribunale ha pronunciato sentenza come da dispositivo e contestuale motivazione dei quali è stata data lettura in aula.
All’esito dell’istruzione non sono emersi sufficienti elementi di riscontro alla prospettazione accusatoria.
Si contesta altresì al xxxxx di avere guidato in stato di alterazione psicofisica derivante dall’assunzione di sostanza stupefacenti.
Dal referto delle analisi delle urine in atti si evince che il xxxx è risultato positivo ai cannabinoidi in data 01.08.2017.
Il Sovrintendente della Polizia Municipale di Pescara yyyyy ha dichiarato di essere giunto sul luogo di un incidente, il 01.08.2017 e di avere quivi constatato che l’imputato, coinvolto in un sinistro (la cui responsabilità è stata individuata successivamente in capo al conducente di altro veicolo coinvolto), veniva soccorso da personale medico.
L’attività di accertamento non era stata svolta in presenza degli operanti.
Agli atti risulta depositato il referto delle analisi delle urine, dal quale si evince la positività dell’imputato ai cannabinoidi.
Orbene, la condotta tipica del reato previsto dall’art. 187, comma primo, codice della strada non è quella di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di colui che guida in stato di alterazione psico-fisica determinato da tale assunzione.
Perché possa dunque affermarsi la responsabilità dell’agente non è sufficiente provare che precedentemente al momento in cui lo stesso si è posto alla gudia, egli abbia assunto stupefacenti ma occorre dimostrare che guidava in stato di alterazione causato da tale assunzione.
Ne consegue che il predetto debba essere assolto, ai sensi dell’art. 530 secondo comma cppp dal reato di cui all’art. 187 CdS perché il fatto non sussite.
Va diposta la revoca del decreto penale di condanna n. 169/18
P.Q.M.
Visto l’art. 530 c.p.p. assolve XXXX dal reato ascrittogli perché il fatto non sussite.
Pescara, 8.1.2020
IL GIUDICE
(dott.ssa Virginia Maria Libera Scalera)”

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L' avv. Luca Presutti ha svolto i propri studi presso l'Università di Teramo, discutendo due tesi di laurea (triennale e specialistica) in materia di Diritto Penale, sotto la guida del Prof. Guglielmo Marconi: La responsabilità “penale” delle persone giuridiche (anno 2006); La cooperazione nel delitto colposo (anno 2009).Nutre da sempre un grande interesse per la materia del Diritto Penale , che lo porta a dedicarsi ad essa con particolare impegno e motivazione: è in grado di offrire servizi di assistenza e consulenza legale in tutte le aree del diritto penale “classico”, nonché del diritto penale dell’economia, del lavoro e dell’impresa in genere.Nel 2014, ha conseguito un attestato di proficua partecipazione alla "Scuola di formazione e qualificazione dell'avvocato penalista", il cui corso veniva organizzato dalla Camera Penale di Pescara (a cura del Prof. Avv. Mercurio Galasso).Nel corso degli anni ha maturato, altresì, una consolidata esperienza nei principali rami del Diritto Civile . L'avvocato si occupa, con maggior frequenza, di: - diritto dei consumatori; - compliance in materia di Privacy (GDPR); - richieste di risarcimento danni da responsabilità civile; - infortunistica stradale; - successioni; - separazioni e divorzi consensuali o giudiziali; - Obbligazioni e contratti; - tutela del diritto di proprietà e degli altri diritti reali; - sfratti, locazioni e condominio.Con riferimento specifico al settore del Diritto del Lavoro, l’avv. Luca Presutti offre assistenza legale tanto al datore di lavoro quanto al lavoratore.Cura costantemente l'aggiornamento professionale, offrendo peraltro contributi dottrinali a noti quotidiani telematici di interesse giuridico.L' avv. Luca Presutti svolge la propria professione offrendo un servizio qualificato e puntuale nella scelta e condivisione della strategie difensive, volte a coniugare il giusto equilibrio tra tempi di giustizia e soluzioni pratiche.Contatti: 379.2432207 luca.presutti83@gmail.com

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