Accesso alle banche dati e pignoramento d’ufficio
L’art. 492-bis c.p.c. ha introdotto la possibilità per il creditore procedente di richiedere la ricerca telematica dei beni del proprio debitore.
Secondo una nota dell’Ordine degli avvocati di Ivrea, il creditore deve rivolgere un’istanza al presidente del Tribunale, da depositare come atto di volontaria giurisdizione con il codice identificativo 400999 (altri istituti camerali e di volontaria giurisdizione). Ad essa devono essere allegati il titolo esecutivo e il precetto. Il contributo unificato è pari ad euro 98,00 e la marca da bollo è quella solita delle iscrizioni a ruolo, di euro 27,00.
Il presidente del Tribunale dispone che l’ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico alle banche dati della pubblica amministrazione, dell’anagrafe tributaria, del pubblico registro automobilistico e degli enti previdenziali.
Ad oggi non sono ancora stati emanati i decreti attuativi e di cui all’art. 492-bis c.p.c. e la giurisprudenza è molto contrastata. Alcune pronunce consentono la ricerca telematica dei beni del debitore, mentre altre la ritengono inammissibili: sul primo fronte si annoverano le sentenze dei Fori di Pavia, Mantova e Napoli; nel senso della inammissibilità si sono orientate pronunce dei Tribunali di Vicenza, Mantova, Novara e una comunicazione del Tribunale di Cremona.
Di recente, in senso favorevole si registrano: Tribunale di Avellino, 6 maggio 2015; Trib. Taranto, 13 maggio 2015; Trib. Catania, 27 maggi 2015; in senso contrario Trib. Alessandria, 30 giugno 2015 e Trib. Vicenza, 19 marzo 2015.
Il d.l. 27 giugno 2015, n. 83, ha modificato il testo dell’art. 492-bis c.p.c., prevedendo che l’istanza per la ricerca telematica non può essere proposta prima che sia decorso il termine di dieci giorni dalla notifica del precetto, fermo restando che, se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del Tribunale autorizza la ricerca con modalità telematica prima della notifica dell’atto di precetto. Inoltre, il decreto legge ha soppresso la parola “procedente”, per cui la richiesta di ricerca con modalità telematiche dei beni del debitore può essere promossa su istanza del creditore, dunque non solo il procedente.
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Il d.l. n. 83 ha altresì previsto che l’ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Quando vi è pericolo nel ritardo e il presidente del Tribunale ha autorizzato la ricerca telematica dei beni da pignorare prima della notifica del precetto, il precetto è consegnato o trasmesso all’ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento.
Ai sensi dell’art. 23, d.l. n. 83, la disposizione si applica anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto.
All’esito dell’accesso alle banche dati, l’ufficiale giudiziario provvede d’ufficio all’espletamento delle formalità del pignoramento. In particolare: i) se l’accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell’ufficiale giudiziario, quest’ultimo accede agli stessi per provvedere d’ufficio agli adempimenti; ii) se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di cui al periodo precedente, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro quindici giorni dal rilascio a pena d’inefficacia della richiesta, la presenta all’ufficiale giudiziario territorialmente competente, unitamente all’istanza per gli adempimenti relativi alla scelta delle cose da pignorare, l’effettuazione del pignoramento e la custodia dei mobili eventualmente pignorati; iii) l’ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa individuata mediante l’accesso nelle banche dati, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l’omessa o la falsa comunicazione è punita a norma dell’articolo 388, comma 6, c.p.
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