Accordo di ristrutturazione vs concordato preventivo: pro e contro

Accordo di ristrutturazione vs concordato preventivo: pro e contro

Con il presente articolo verranno analizzati e messi a confronto i vantaggi degli istituti di accordo e pre-accordo di ristrutturazione con quelli di concordato e pre-concordato preventivo, valutando il perché della convenienza di questi mezzi di soluzione della crisi d’impresa [1]

I vantaggi del concordato e del pre-concordato preventivo sono molteplici.

Innanzitutto chi finanzia il concordato è tutelato, infatti la c.d. “finanza ponte” e il finanziamento che si effettua per l’attuazione del concordato sono prededucibili, inoltre il finanziatore non può incorrere nel reato di bancarotta.

Le operazioni compiute in esecuzione o per la pianificazione del concordato sono esenti da azione revocatoria.

Grande vantaggio di concordato e pre-concordato è il fatto che il debitore sia libero di scegliere il contenuto del piano di concordato potendo addirittura prevedere un pagamento solo parziale dei creditori privilegiati.

La convenienza principale nonché la ragion d’essere di questa procedura è il fatto che al debitore sia con tale strumento permesso di prevenire il fallimento e continuare l’attività di impresa, magari risanandola.

Vantaggio di cui molti non tengono conto è quello connesso allo spossessamento, infatti con il concordato preventivo lo spossessamento subito dal debitore è notevolmente inferiore a quello che costui subirebbe, ad esempio, con il fallimento, questo per il semplice motivo che l’imprenditore debitore continua a detenere durante la procedura, pur sotto controllo giudiziale, l’amministrazione ordinaria e la rappresentanza dell’impresa.

Altro punto a favore del concordato preventivo e del pre-concordato è la possibilità di utilizzare, per i crediti fiscali e contributivi, l’istituto della transazione fiscale.

Inoltre, notevole beneficio della proposta di concordato, o del concordato in bianco, comune con il pre-accordo di ristrutturazione dei debiti, è rappresentato dalla possibilità, una volta depositata la proposta, di bloccare le azioni esecutive e cautelari e provocare la scadenza dei debiti pecuniari, questo però solo (e non potrebbe essere altrimenti) per i crediti anteriori alla procedura.

Caratteristica di spicco del concordato è  rappresentata dal fatto che lo stesso, approvato dalla maggioranza creditoria, una volta omologato, sia vincolante anche per i creditori dissenzienti ed estranei, compresa l’amministrazione fiscale, nel caso in cui si usufruisca della transazione.

Va poi ricordato che, laddove dovesse essere successivamente introdotto il fallimento, gli atti posti in essere in esecuzione del concordato saranno irrevocabili e gli amministratori non potranno essere sottoposti ad azione di responsabilità da parte dell’organo del commissario giudiziale.

Si precisa che “eseguito il concordato, i creditori conservano la loro azione nei confronti di coobbligati, fideiussori del fallito e obbligati in via di regresso”[2].

Per quanto invece riguarda i vantaggi di accordo e pre-accordo di ristrutturazione dei debiti, innanzitutto va considerato il fatto che il procedimento in questione sia molto più celere ed economico rispetto a quello del concordato preventivo, senza contare che il contenuto del piano sia maggiormente elastico e non tipizzato da norme di legge, salvo per la necessità della “meritevolezza” per poter ricorrere all’accordo.

Come nel concordato preventivo poi, i finanziamenti ponte sono tutelati.

Per quanto riguarda l’informazione dei creditori che non aderiscono all’accordo, non esiste un obbligo di legge in tal senso, essi saranno informati dal deposito dell’accordo presso il registro delle imprese.

Carattere degno di nota dell’accordo di ristrutturazione, conveniente anche rispetto al concordato preventivo, è che esso non preveda alcuno spossessamento e la gestione dell’impresa rimanga al debitore.

Come nel concordato poi, è possibile ricorrere alla transazione fiscale, anche nell’ambito del pre-accordo.

Vantaggio specifico del pre-accordo o dell’accordo depositato presso il registro delle imprese è la possibilità di bloccare le azioni esecutive e cautelari. Inoltre è possibile soddisfare i creditori senza rispettare la par condicio creditorum.

Il tribunale verifica la fattibilità del piano, quindi c’è un controllo di omologazione, ma non c’è alcun controllo giudiziale sull’esecuzione dello stesso.

Come nel concordato, qualora dovesse esserci un successivo fallimento, gli atti posti in essere in esecuzione del concordato saranno irrevocabili.

Quindi è possibile capire quale sia il principale vantaggio dell’accordo e del preaccordo rispetto al concordato preventivo: la flessibilità, la velocità e l’economicità del procedimento, nonché la possibilità di bypassare la par condicio creditorum.

Si passa ora ad analizzare i punti deboli delle due procedure viste sopra, con particolare riguardo alla fase di pre-accordo e pre-concordato e all’applicazione pratica delle procedure.

Innanzitutto svantaggio principale del concordato preventivo è il fatto che esso costi molto di più rispetto all’accordo, e che addirittura il 50% delle spese di procedura debba essere necessariamente depositato.

Il concordato poi può, ove previsto, essere convertito in fallimento.

La procedura concordataria è molto complessa e macchinosa, specie in fase di pre-concordato, dovendo il debitore strutturare un piano avanzato in tempi ristretti con l’onere di dover soddisfare almeno il 20% dei crediti chirografari.

Altro punto debole di concordato e pre-concordato è il fatto che ci sia un controllo abbastanza pesante sia in fase di omologazione del piano sia nella fase di proposta del piano per quanto riguarda l’ammissibilità.

Gli svantaggi di accordo e pre-accordo di ristrutturazione dei debiti non sono da meno, si ricorda il fatto di dover soddisfare almeno il 60% dei creditori, senza contare che i dissenzienti ed i non aderenti andranno soddisfatti per l’intero.

Il controllo dell’omologazione del tribunale è si un vantaggio, ma può essere visto anche come uno svantaggio, d’altronde tale controllo, ha luogo solo in fase di omologazione, e questo spaventa terribilmente i creditori, i quali, mancando un controllo in fase di esecuzione, non vedono di buon occhio l’istituto in esame.

Nella pratica gli accordi di ristrutturazione sono quindi poco usati, sia a causa della diffidenza dei creditori, sia perché la percentuale di creditori dissenzienti da pagare per intero fa paura al debitore, al contrario, il pre-accordo di ristrutturazione sembra di più facile utilizzo, per il semplice motivo che, come disposto dagli artt. 161 e 182-bis L.F. sia possibile, una volta effettuato un pre-accordo di ristrutturazione, presentare successivamente un piano di concordato preventivo anziché un accordo di ristrutturazione dei debiti strictu sensu.


[1] Cfr. IPSOA-F. LEFEBVRE, sub art 160 ss., L.Fall., in “Fallimento 2012, crisi d’impresa e procedure concorsuali”, memento pratico, P. 80, 322.
[2] Id. IPSOA-F. LEFEBVRE, sub art 160 ss., L.Fall., in “Fallimento 2012, crisi d’impresa e procedure concorsuali”, memento pratico, cit., P. 79, 320.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.

Antonio Sticchi

Sono l'Avv. Antonio Sticchi, attualmente Ufficiale di Stato Civile, Anagrafe, Ufficio Elettorale e Leva in un piccolo comune del Salento. All'età di 24 anni, nel 2017, mi sono laureato in Giurisprudenza presso l'Università del Salento ed ho subito intrapreso il percorso di praticantato forense e notarile, coltivando al contempo la mia passione per la materia economica. Nel 2020, all'età di 27 anni ed in piena pandemia, ho superato l'esame di stato per l'esercizio della professione forense. Dopo un breve periodo nella Polizia di Stato, ho deciso di aprire un mio studio legale, per poi vincere di lì a poco un altro concorso pubblico per la posizione che attualmente ricopro. Per il futuro ho in programma di non fermarmi mai, di arrivare sempre più in alto. Qualcuno vuole venire con me ? La compagnia è ben accetta. Stay hungry ! Stay foolish !

Articoli inerenti