Acquisti online, diritto di recesso in caso di beni personalizzati

Acquisti online, diritto di recesso in caso di beni personalizzati

Introduzione. La procedura di acquisti avvenuti per mezzo di contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali è tutelata a norma degli art. 49 e s. s. del codice del consumo, nello specifico la normativa impone l’onere in capo al venditore di informare l’acquirente circa le modalità, le condizioni e i termini previsti per il recesso.

Il diritto di recesso può essere esercitato dal momento della conclusione del contratto fino a quattordici giorni dopo il ricevimento della merce. Se il venditore non ha informato il consumatore circa le modalità di esercizio del recesso, il termine si allunga a sessanta per i beni ovvero novanta giorni per i servizi. Dal momento della comunicazione del recesso da parte del compratore, il venditore è tenuto a rimborsare il prezzo della vendita entro 14 giorni, senza ritardo.

Esclusione del diritto di recesso. Esistono casi tassativi in cui il diritto di recesso del consumatore è escluso, l’art. 59 del D.lgs. 205/2006 ne dispone un elenco, in questa trattazione ci soffermeremo sulla lettera c). La norma dispone che; “Il diritto di recesso di cui agli articoli da 52 a 58 per i contratti a distanza e i contratti negoziati fuori dei locali commerciali è escluso relativamente: a..), b..), c.) fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati”.

La ratio della norma è posta a tutela del venditore, con l’obiettivo di evitare che un bene scelto e prodotto ex novo per il consumatore possa successivamente essere riconsegnato senza motivo, generando un grave dispendio economico per il venditore, impossibilitato a rivenderlo. In questa circostanza appare ovvio che il concetto di “beni confezionati su misura o personalizzati” acquista elevata importanza soprattutto in tutte quelle circostanza in cui è il venditore ad “imporre” la personalizzazione del bene quale condizione di acquisto.

Beni su misura o personalizzati. L’art 45 del Codice del Consumo definisce i beni personalizzati come tutti quei beni nati a seguito di direttive specifiche del consumatore, prodotti della scelta personale e individuale dello stesso. La modifica apportata al bene non deve essere superficiale o reversibile né essere una fra le possibili opzioni presentate all’acquirente al momento dell’ordine, diventando in questo ultimo caso una “classe” di prodotto da catalogo che si affianca a quella standard.

Con il provvedimento n. 26820 del 25 ottobre 2017, l’autorità Garante della Concorrenza e del mercato partendo da un caso di specie, ha precisato che le richieste del compratore come: il colore, materiali ed elementi speciali di un bene anche se definite dal venditore “prodotti personalizzati” non sono in realtà tali. Orbene, affinché lo siano occorre quella ulteriore specificità della richiesta del consumatore e l’eccezionalità della modifica ordinata che non deve essere stata contemplata in precedenza dal professionista.

Nella prassi è il venditore ad imporre scelte “personalizzate” già catalogate al compratore, pena l’impossibilità di processare la richiesta; ebbene tutte queste circostanze oltre a non rientrare nella categoria di beni personalizzati, consentendo sempre e comunque il diritto di recesso da parte del compratore, inoltre l’Autorità Antitrust ha definito tali condotte scorrette e aggressive ai sensi degli artt. 20, 24 e 25 Codice del Consumo.

Conclusione. La normativa posta a tutela del consumatore è stata bene attenta a definire le modalità, i casi e le condizioni previste ai fini del recesso, delineando i casi tassativi in cui il recesso è escluso. Orbene, sono stati i vari Provvedimenti dell’Autorità della Concorrenza e del mercato a chiarire il concetto di “personalizzazione” al fine di bloccare le innumerevoli condotte scorrette del venditore.


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