Adempimento delle obbligazioni naturali e gli atti di liberalità

Adempimento delle obbligazioni naturali e gli atti di liberalità

L’obbligazione, conferendo al creditore il potere di esigere una determinata prestazione dal debitore, è da ascrivere tra i doveri giuridici, che si caratterizzano per il requisito della coercibilità, di cui ne sono privi  i doveri morali e sociali. 

Si esclude invece il requisito della patrimonialità, quale ulteriore fattore di distinzione tra le obbligazioni in senso stretto e le c.d. obbligazioni naturali; queste, ai sensi dell’art. 2034 c.c., “non generano azione per l’adempimento, ma soltanto l’irripetibilità di quanto sia stato spontaneamente prestato”, in deroga al principio della ripetibilità dell’indebito oggettivo.

La mancanza del vincolo giuridico pone la necessità di distinguere le obbligazioni naturali dalle donazione ed in generale dagli atti atti di liberalità, che si distinguono sia per l’assenza di un corrispettivo, che di un obbligo giuridico avente ad oggetto un’attribuzione patrimoniale.

E’ rilevante stabilire ex ante se una prestazione a titolo gratuito possa essere classificata come donazione ovvero come obbligazione naturale, dal momento che la prima, salvo eccezioni, deve rivestire a pena di  nullità la forma solenne dell’atto pubblico (art. 782 c.c.), mentre la seconda è irripetibile anche se manca la forma dell’atto pubblico.

Un elemento di diversificazione tra i due istituti attiene ai soggetti: l’adempimento dell’obbligazione ex art. 2034 c.c. implica un preesistente dovere morale o sociale tra due parti determinate, quindi una relazione che giustifica la spontanea prestazione. La determinatezza dei soggetti e la determinatezza o determinabilità della prestazione sono caratteristiche peculiari delle obbligazioni de quo, che permettono all’interprete di distinguerle dagli atti di liberalità.

Un analogo rapporto non si riscontra infatti nella fattispecie della donazione, che, nella maggior parte dei casi, è determinata da stima, benevolenza o altri moventi psicologici (può infatti accadere che il donante sia mosso da un sentimento di carità verso gli individui indigenti e più bisognosi, ma questo dovere morale non concerne un donatario predeterminato, bensì una classe di beneficiari indeterminati).

Vi sono delle ipotesi tuttavia in cui la linea di demarcazione tra le due figure appare meno chiara; un esempio è la donazione remuneratoria, disciplinata dall’art. 770, co. 1 c.c., può essere fatta per riconoscenza, in ragione di alcuni meriti del donatario o, last but not least, per speciale remunerazione. 

La “donazione in considerazione dei meriti del donatario” è caratterizzata da un sentimento di gratitudine e\o stima suscitato nel donante dai meriti acquisiti dal donatario nei confronti della collettività o nei confronti di singole persone, diversi dal donante e dai suoi familiari (nel caso contrario, si tratterebbe di donazione fatta per riconoscenza). In questo caso non c’è un dovere morale o sociale del donante nei confronti del donatario.

Il suddetto dovere tuttavia sussiste nella “donazione fatta per riconoscenza” e nella “donazione per speciale remunerazione”. Quest’ultima si distingue dall’adempimento di un’obbligazione naturale dal momento che mentre la prima è sorretta da uno spirito di liberalità (l’attribuzione infatti viene effettuata come segno tangibile di uno speciale apprezzamento per un servizio ricevuto dal donante e non determinato né da una  logica di scambio “do ut des” né essendovi tenuto per legge, uso o dal costume sociale ).

Si pone ora la necessità di distinguere la donazione remuneratoria ex art. 770, co. 1 c.c. rispetto all’adempimento di un’obbligazione naturale. Una prima soluzione invita a guardare all’intensità del dovere morale o sociale, che nell’esecuzione delle obbligazioni naturali sarebbe equiparata dalla legge a quella di un obbligo giuridico; questo criterio di tipo qualitativo non conduce tuttavia a conclusioni univoche e solide.

Una riflessione che può essere decisiva al fine di tracciare una netta linea di demarcazione tra le due figure è invece che nelle obbligazioni naturali “il dovere morale o sociale non soltanto identifica i soggetti, ma è anche criterio di determinazione del contenuto della prestazione”. Questa peculiarità è maggiormente evidente nelle ipotesi di obbligazioni naturali previste dalla legge; a titolo esemplificativo si citano i debiti di gioco (art. 1933 c.c.) e la fiducia testamentaria (art. 672 c.c.). 

A contrario nella donazione – anche remuneratoria – la decisione del donante è scevra da imposizioni giuridiche, morali e sociali. E’ infatti lo stesso donante che sceglie non soltanto il quantum della speciale remunerazione o della riconoscenza, ma anche il beneficiario. L’adempimento dell’obbligazione naturale, in quanto adempimento di un dovere morale, si conforma a questo anche dal punto di vista del suo contenuto. Quando l’attribuzione patrimoniale non determinata esattamente, il suo quantum sarà comunque determinabile sulla base di criteri che vincolano la libertà del solvens dal punto di vista morale.

Così a titolo esemplificativo costituisce obbligazione naturale innominata, ovvero non positivamente disciplinata, il dovere di mantenimento nei confronti del convivente more uxorio; in tal senso si è pronunciata la Cassazione nel 2014, la quale ha sancito che le elargizioni effettuate durante la convivenza costituscono adempimento di un’obbligazione ex art. 2034 c.c., se rappresentano forme doverose di cooperazione morale e materiale giustificate dalla c.d. affectio maritalis e siano commisurate sia alla situazione reddituale dell’adempiente sia al bisogno del destinatario.

Non sembra invece da ricondurre nell’alveo dell’obbligazione naturale il dovere di prestare alimenti incombente su soggetti diversi da quelli annoverati nell’art. 433 c.c. Al di fuori infatti degli individui soggetti a prestare obbligazioni alimentari a favore di  altri più bisognosi e legati da un vincolo parentale, ogni attribuzione patrimoniale altrui viene interpretata in termini di pura liberalità come donazione avente una causa morale.


Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.

Articoli inerenti