Affidamento condiviso: nessuna deroga se un genitore risiede all’estero
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 6535 depositata il 06.03.2019, ribadisce il principio secondo il quale l’affidamento condiviso costituisce la regola anche nel caso di genitori residenti in Stati diversi.
In particolare, la ricorrente contestava la decisione assunta dalla Corte d’Appello di affidare ad entrambi i genitori il figlio minore nonostante la residenza del padre in uno Stato estero. Invero, a parere del giudice di seconde cure, l’alta conflittualità tra i genitori veniva stemperata proprio dalla distanza delle residenze ed il padre, nonostante la lontananza, risultava capace di affrontare le responsabilità scaturenti dall’affidamento condiviso tramite un esercizio assiduo del diritto di visita.
La Corte di Cassazione, con la sentenza suindicata, rigettava il ricorso evidenziando che l’affidamento condiviso costituisce il regime ordinario e questo non viene precluso in presenza di una mera conflittualità tra i genitori che si mantenga nei limiti del tollerabile disagio per la prole. La conflittualità può, invece, giustificare una deroga alla regola generale nel caso in cui la stessa ponga in serio pericolo l’equilibrio psico-fisico dei figli.
Ciò che, infatti, assume rilievo principale nella scelta del regime applicabile è il c.d. best interest del minore.
Pertanto, alla regola dell’affidamento condiviso può derogarsi solo ove risulti che essa sia pregiudizievole per l’interesse del minore e la scelta di applicare il regime dell’affidamento esclusivo deve essere sorretta da una valutazione positiva circa l’idoneità del genitore affidatario ed una negativa sulla manifesta carenza dell’altro genitore.
Ne consegue che la mera distanza tra i luoghi di residenza dei due genitori non è di per sé sola sufficiente a giustificare una deroga al regime ordinario, potendo incidere solo sulla disciplina dei tempi e delle modalità di presenza del minore presso ciascun genitore.
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Valentina Muratore
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