Affidamento diretto di un servizio sulla PAD certificata della stazione appaltante

Affidamento diretto di un servizio sulla PAD certificata della stazione appaltante

La stazione appaltante ha la possibilità di scegliere tra l’utilizzo del MEPA o di una piattaforma alternativa certificata, come la PAD, fermo restando il rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e tracciabilità.

1. Introduzione

Una Stazione Appaltante ha posto un quesito al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito anche “MIT”) un quesito avente ad oggetto l’affidamento diretto di un servizio, di importo compreso tra i 5.000 euro e i 140.000 euro. In particolare, la Stazione Appaltante chiede se è possibile acquisire il servizio de quo tramite l’utilizzo della Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD) certificata in dotazione alla stessa, tenendo conto del disposto dell’articolo 62 del D.Lgs. n. 36/2023, in luogo all’uso del MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

In data 30 gennaio 2025, il MIT ha riscontrato il quesito con parere n. 3218.

2. L’utilizzo della Piattaforma di Approvvigionamento Digitale certificata in alternativa al MEPA negli affidamenti diretti sottosoglia: disciplina, limiti e condizioni ai sensi del D.Lgs. 36/2023

Come evidenziato dal MIT ne parere 3218, la questione riguarda la possibilità di utilizzare la Piattaforma di Approvvigionamento Digitale certificata della stazione appaltante in alternativa all’uso del MEPA, per un affidamento diretto di servizi di importo compreso tra 5.000 euro e 140.000 euro, ai sensi dell’art. 62 del D.Lgs. 36/2023.

In tema il MIT ricorda che la disciplina degli affidamenti sottosoglia, come previsto all’art. 48, comma 3, D.Lgs. 36/2023, fa espressamente salva l’applicazione delle misure di contenimento della spesa pubblica. Difatti, l’articolo 48, comma 3, del Codice dispone che “restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa”.

L’articolo 62 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti Pubblici) dispone che le stazioni appaltanti devono avvalersi di strumenti di approvvigionamento digitale anche per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. Tra tali strumenti rientrano i mercati elettronici, quali il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), e le piattaforme telematiche di negoziazione, purché certificate e conformi ai principi di trasparenza, tracciabilità e parità di trattamento.

Ne consegue che le stazioni appaltanti possono legittimamente ricorrere a piattaforme alternative al MEPA, come la propria Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD) certificata, a condizione che questa risponda ai requisiti normativi vigenti. In particolare, l’utilizzo della PAD certificata può essere considerato equivalente all’impiego del MEPA per l’affidamento diretto, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

Conformità della PAD ai requisiti normativi: la piattaforma deve essere certificata e conforme alle linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID).

Rispetto dei principi fondamentali dell’evidenza pubblica: la procedura deve garantire economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, pubblicità e parità di trattamento, come disposto dal D.Lgs. 36/2023.

Tracciabilità della procedura: l’intero iter di affidamento deve essere integralmente documentato e tracciabile all’interno della piattaforma, assicurando la pubblicità degli atti e il monitoraggio delle fasi di acquisto.

In virtù di tali condizioni, l’uso della PAD certificata in dotazione alla stazione appaltante può essere considerato equivalente al ricorso al MEPA per l’affidamento diretto di servizi di importo inferiore a 140.000 euro, fermo restando il rispetto dei requisiti imposti dall’art. 62 del D.Lgs. 36/2023. Le stazioni appaltanti, pertanto, conservano la facoltà di optare tra l’impiego del MEPA e quello di una piattaforma alternativa certificata (come la PAD), nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e tracciabilità.

Si evidenzia, tuttavia, che l’obbligo di utilizzo del MEPA quale mercato elettronico permane immutato per le amministrazioni statali centrali e periferiche, nonché per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, le istituzioni universitarie, gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali, ai sensi dell’art. 1, comma 450, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Si ribadisce, infine, che il MEPA non costituisce una procedura di selezione dell’operatore economico ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici, bensì uno strumento di acquisto per le pubbliche amministrazioni, attraverso il quale viene attuata una procedura di selezione disciplinata dalla normativa sugli appalti pubblici. A tal proposito, si richiama la definizione contenuta nell’art. 3, comma 1, lett. c), n. 3, dell’Allegato I.1 del D.Lgs. 36/2023, che annovera tra gli “strumenti di acquisto” anche “il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo”.

3. Conclusione

Alla luce delle considerazioni esposte, si evince che l’articolo 62 del D.Lgs. 36/2023 consente alle stazioni appaltanti di utilizzare strumenti di approvvigionamento digitale alternativi al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per gli affidamenti sottosoglia, a condizione che tali strumenti siano certificati e garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, tracciabilità e parità di trattamento. In tal senso, l’impiego di una Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD) certificata può essere ritenuto equivalente all’uso del MEPA per gli affidamenti diretti, purché siano rispettate le disposizioni normative vigenti.

Tuttavia, resta fermo l’obbligo, sancito dall’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, per le amministrazioni statali centrali e periferiche, nonché per le istituzioni scolastiche, universitarie e previdenziali pubbliche, di ricorrere esclusivamente al MEPA per l’acquisizione di beni e servizi.

Infine, si ribadisce che il MEPA non costituisce una procedura di selezione degli operatori economici, bensì un mero strumento di acquisto che consente alle amministrazioni di attuare procedure conformi alla disciplina dei contratti pubblici. Pertanto, la scelta tra MEPA e PAD certificata rimane una prerogativa delle stazioni appaltanti, le quali dovranno garantire il rispetto delle disposizioni di contenimento della spesa e della normativa vigente in materia di appalti pubblici.


Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.

Dott. Armando Pellegrino

Elevata Professionalità (EP)
Elevata Professionalità (quarta area EP). Dipendente pubblico dal 01.06.2017. Si occupa principalmente di appalti, anche come Rup, e contabilità. Laureato magistrale, con lode, in (1) Scienze delle Pubbliche Amministrazioni, (2) Economia Aziendale e (3) Giurisprudenza, è inoltre in possesso di vari titoli di master (5) aventi ad oggetto la pubblica amministrazione. Dottorando di ricerca in diritto pubblico, curriculum diritto amministrativo. Autore di pubblicazioni giuridiche per varie riviste scientifiche.

Articoli inerenti