Affidamento in prova ai servizi sociali

Affidamento in prova ai servizi sociali

L’affidamento in prova ai servizi sociali è una misura alternativa alla detenzione ed è disciplinata dall’art. 47 dell’Ordinamento Penitenziario.

In ossequio al concetto di funzione rieducativa della condanna, l’ordinamento prevede la possibilità, in determinati casi, di scontare la pena fuori dal carcere, al fine di favorire il reinserimento sociale del condannato.

Si parla di affidamento in prova perché l’esito positivo del periodo di prova, la cui durata coincide con quella della pena da scontare, estingue la pena ed ogni altro effetto penale.

La finalità di questa misura è proprio quella di “mettere alla prova” il reinserimento nella vita sociale.

Chi può chiedere l’affidamento in prova?

L’affidamento in prova può essere richiesto: – da chi è stato condannato ad una pena detentiva non superiore a tre anni; – da chi è stato condannato ad una pena detentiva superiore a tre anni ma inferiore a quattro, che nell’anno precedente abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere che la misura contribuisca alla rieducazione del condannato ed assicuri che non commetterà in futuro altri reati.

L’affidamento in prova può essere concesso anche quando si tratti di pena residua, quindi a chi ha già scontato una pena maggiore, per gli ultimi tre anni residui.

La Legge n. 231 del 12.07.99 ha introdotto l’art. 47 quater O.P. che prevede la possibilità di concedere la misura oltre i limiti di pena previsti (pena detentiva non superiore a sei anni) a soggetti affetti da AIDS che intendano sottoporsi ad un programma di recupero.

Quando e come presentare l’istanza di affidamento?

– Condannato non detenuto.

Dopo la condanna il Pubblico Ministero emette l’ordine di esecuzione della pena.

Quando questa non supera i limiti per cui è possibile chiedere la misura alternativa dell’affidamento ai servizi scoiali (tre, quattro o sei anni a seconda dei casi) il P.M. sospende l’esecuzione della pena; l’ordine di esecuzione e il decreto di sospensione della pena vengono notificati al condannato e al difensore, con l’avviso che entro 30 giorni può essere presentata istanza per ottenere la misura alternativa (art. 656 Codice di Procedura Penale).

Il Pubblico Ministero che riceve l’istanza la trasmette al Tribunale di Sorveglianza competente, che fissa l’udienza.

– Condannato detenuto.

Se il condannato è detenuto, l’istanza va presentata al Magistrato di Sorveglianza competente, il quale può sospendere l’esecuzione, ordinare la liberazione del condannato e trasmettere immediatamente gli atti al Tribunale di Sorveglianza.

Qual è il contenuto dell’istanza?

L’istanza con la quale si richiede l’applicazione della misura dell’affidamento in prova, deve essere corredata dalla documentazione attestante: – l’esistenza dei presupposti necessari per l’ammissione all’affidamento (rispetto dei limiti di pena previsti e la mancanza di cause ostative); – il grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione; – l’assenza di un pericolo di fuga; – se il condannato è affetto da AIDS o da altra malattia particolarmente grave, la certificazione sul suo stato di salute.

Cosa avviene prima dell’ammissione?

Gli U. E. P. E. – Uffici per l’Esecuzione Penale Esterna (prima dell’ultima riforma erano chiamati Centri di Servizio Sociale) svolgono un’importante attività di indagine; in prima istanza, la loro attività è volta a fornire al Tribunale di Sorveglianza o all’Istituto Penitenziario (nell’ipotesi in cui il condannato sia detenuto) informazioni sull’ambiente sociale e familiare di appartenenza, sulla situazione personale, familiare e su tutti gli elementi necessari per valutare l’intervento da attuare ai fini dell’inserimento. Successivamente, anche dopo la concessione della misura, l’attività degli U. E. P. E. è rivolta al controllo del percorso del condannato, e all’aiuto per favorire il suo reinserimento sociale.

Svolgimento della misura

In presenza dei presupposti, l’affidamento viene concesso con ordinanza del Tribunale di Sorveglianza competente.

Il condannato sottoscrive il verbale contenente le prescrizioni che dovrà rispettare, con riferimento ai rapporti con l’Ufficio per l’Esecuzione Penale Esterna, la dimora, il lavoro, l’attività da svolgere ed altri eventuali obblighi, come orari, tragitti, divieto di frequentare determinati tipi di persone o locali, e così via.

Nel corso della misura l’U. E. P. E . dovrà aiutare il condannato al reinserimento sociale, controllare la condotta tenuta e verificare il rispetto delle prescrizioni e riferire periodicamente al Magistrato di

Sorveglianza sull’andamento dell’affidamento, inviando poi una relazione finale alla conclusione della misura.

Quando la misura può essere sospesa?

Il Magistrato di Sorveglianza sospende l’affidamento rimettendo gli atti al Tribunale di Sorveglianza: – se viene notificato al condannato un nuovo ordine di esecuzione di altra pena, e ciò determina il superamento del limite di tre anni di pena detentiva previsto; – quando l’affidato trasgredisce le prescrizioni o commette nuovi reati, o in generale pone in essere un comportamento tale da determinare la revoca della misura.

Conclusione della misura

L’affidamento si conclude:

– con l’esito positivo del periodo di prova, che estingue la pena ed ogni altro effetto penale. In questo caso il Tribunale di Sorveglianza emette l’ordinanza di estinzione della pena.

– con la revoca della misura, che può avvenire nei seguenti casi: 1) quando vi sia un comportamento del condannato, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, ritenuto incompatibile con la prosecuzione della prova; 2) in caso di sopravvenienza di un altro ordine di esecuzione di pena detentiva, che determini un residuo di pena superiore a tre anni.

In questi casi il Tribunale di Sorveglianza emette l’ordinanza di revoca, e ridetermina la pena residua da espiare (nel primo caso, anche valutando quanta parte del periodo trascorso in affidamento possa essere computato come pena scontata).

Affidamento in prova in casi particolari: tossicodipendenti e/o alcol -dipendenti

Quando una persona tossicodipendente o alcol – dipendente sia stata condannata ad una pena detentiva (anche residua) non superiore a sei anni e intenda sottoporsi a un programma terapeutico di recupero concordato con una unità sociale socio-sanitaria, può chiedere al Magistrato di Sorveglianza, l’affidamento in prova in casi particolari.

La domanda va indirizzata al Magistrato di Sorveglianza allegando la certificazione dello stato di tossicodipendenza o alcool dipendenza, il programma terapeutico che si intende seguire e l’indicazione della struttura socio-sanitaria dove verrà effettuato.

Il magistrato, avute le informazioni necessarie per la decisione, può concedere la sospensione oppure negarla.


Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.

Avv. Erica Sgrò

Latest posts by Avv. Erica Sgrò (see all)

Articoli inerenti