Affidamento super-esclusivo qualora il padre non versi il mantenimento
Da sempre controversa la questione inerente all’affidamento della prole, torna all’attenzione dei Giudici nei giorni appena trascorsi.
Allo scopo di tutelare il benessere psichico e morale della prole, è preferibile che in sede di giudizio si opti per l’affido condiviso della stessa ad entrambi i genitori, così da consentire il pacifico proseguimento dei rapporti dei figli con le figure genitoriali, indipendentemente dal fatto che le stesse abbiano scelto di porre un punto al proprio rapporto matrimoniale.
Tuttavia, è giurisprudenza consolidata quella che ritiene che la regola secondo cui l’affido condiviso della prole possa essere derogata laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l’interesse del minore.
Tra le svariate ipotesi che giustificherebbero l’affido esclusivo ad uno dei genitori, rientrerebbe anche quella in cui il genitore non affidatario si renda totalmente inadempiente all’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento, in forza del fatto che tale condotta risulta sintomatica della sua inadeguatezza ed inidoneità in ordine al far fronte alla fitta rete di responsabilità discendenti dal ruolo genitoriale e quindi, in caso di separazione, tutti gli impegni economici che l’affidamento condiviso concerne, investendo inevitabilmente anche la sfera economica del genitore con il quale i figli non coabitano.
Il tribunale di Milano con sentenza n. 2992/2023, abbracciando in toto il suddetto orientamento, ha disposto l’affido super-esclusivo del figlio alla madre, ritenendola la soluzione più idonea a tutelare il benessere morale e materiale della prole.
Valutata accuratamente la situazione assolutamente instabile del padre (sia dal punto di vista economico che personale) e la necessità di assumere celermente decisioni per la vita della prole e considerato l’orientamento della Corte di Cassazione secondo cui la regola dell’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dalla Legge, è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l’interesse del minore( come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento a favore del figlio minore), il Giudice ha ritenuto che l’affidamento monogenitoriale alla madre ricorrente, nella forma dell’affidamento super-esclusivo, fosse la soluzione ottimale in ordine alla realizzazione del superiore interesse della prole.
La condotta reiterata di inadempimento all’obbligo di mantenimento posta in essere da un genitore può dunque comportare che venga disposto l’affido esclusivo in favore dell’altro genitore e lo ha sancito anche il Tribunale di Velletri, con decreto del 26.04.2021, su un ricorso ex art. 709 ter c.p.c. promosso da una madre che lamentava il comportamento inadempiente del padre non solo in ordine alla mancata frequentazione delle figlie minori, ma anche per l’omesso pagamento del contributo al mantenimento mensile nei confronti di quest’ultime da oltre due anni.
A tal riguardo, infatti, il Collegio ha condiviso l’orientamento espresso dalla Suprema Corte secondo cui la regola dell’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per il minore”, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l’affido condiviso comporta.
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Avv. Eleonora Deborah Iannello
Avvocato, docente di diritto e redattore di articoli giuridici in materi di diritto civile e penale.