Affido esclusivo alla madre se il padre si è reso inadempiente rispetto alle statuizioni economiche

Affido esclusivo alla madre se il padre si è reso inadempiente rispetto alle statuizioni economiche

Cass. Civ, Sez. I, Ord., 11 ottobre 2021, n. 27591

La  Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 27591/2021, ha segnato un’importante svolta nell’ambito del diritto di famiglia, dichiarando di accogliere e condividere le conclusioni elaborate dai giudici di merito che, nell’ambito di una procedimento avente ad oggetto la separazione tra i coniugi, decidevano di disporre l’affidamento esclusivo del figlio minore della coppia esclusivamente alla madre.

In forza di tale decisione, il padre, al quale in quella sede venne anche addebitata la separazione per il monopolio economico esercitato sullo stipendio della moglie, non ha mai provveduto neppure a versare le necessarie somme a titolo di mantenimento in favore e per il  sostentamento del figlio dopo la separazione.

Ingiustificabile ed inammissibile, per la Corte di Appello in prima battuta e per la  Corte di Cassazione poi, il lapalissiano disinteresse manifestato dall’uomo nei confronti della serena crescita del figlio.

Per tale motivo, la condotta dell’uomo veniva identificata dal giudice dell’impugnazione  come sostanzialmente  e quindi concretamente contraria all’interesse del minore stesso, ai sensi dell’art. 337 quater c.c., che disciplina l’affidamento a un solo genitore.

In sede di appello la Corte, nel confermare la decisione in  primo grado, ribadiva la responsabilità dell’uomo circa la fine della relazione, con conseguente addebito della separazione al medesimo, l’obbligo a suo carico di versare l’assegno mensile per il mantenimento di 100 euro e l’affido esclusivo del figlio alla madre.

Decisione, quest’ultima, che si fondava sul totale  inadempimento del genitore di provvedere al mantenimento del figlio, tanto che veniva contestualmente avviato un procedimento penale nei suoi confronti, per  violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all’art. 570 c.p.

Il padre, parte soccombente, ricorreva in Cassazione allo scopo di: opporsi all’addebito della separazione a proprio carico; lamentare conseguentemente il mancato accoglimento della richiesta di  addebito della separazione alla moglie, stante il fatto che, dalle testimonianze emergeva che la stessa, durante il  matrimonio e prima della separazione, avesse intrattenuto un relazione extraconiugale; denunciare l’omessa considerazione del tenore di vita della coppia in costanza di  matrimonio e l’assenza di prove sulla condizione di svantaggio della moglie, sostenendo che la Corte ha erratamente recepito che l’uomo non avesse contestato anche l’importo dell’assegno, ritenendo quindi che lo stesso si fosse limitato a contestare il  solo riconoscimento dello stesso, in caso di  addebito della separazione alla moglie; opporsi all’affidamento esclusivo del figlio alla moglie.

Dopo aver accuratamente disaminato  i motivi del ricorso presentato dal ricorrente, la Cassazione lo dichiarava inammissibile per le seguenti motivazioni.

Gli Ermellini hanno affermato che la Corte d’Appello ha correttamente motivato la propria decisione sulla base delle limitazioni economiche imposte dal ricorrente alla moglie, poiché la stessa era costretta a versare sul  conto corrente intestato unicamente al marito anche il suo stipendio e a rivolgere ogni richiesta di denaro al coniuge, che spesso e volentieri la privava dei mezzi necessari per le esigenze della vita quotidiana, tanto che la donna, per mangiare, era costretta a rivolgersi ad amici e parenti. Da qui, l’addebito della separazione all’uomo, che con la propria condotta ha leso la dignità della donna e ha generato la crisi coniugale.

Inammissibile anche il secondo motivo perché la  sentenza del giudice dell’impugnazione ha ritenuto che l’addebito della separazione fosse riconducibile alla condotta del marito, antecedente dal punto di vista temporale a quelle che sono state contestate alla moglie.

Inammissibile anche il terzo motivo per carenza di specificità. La censura comunque non fa che confermare la decisione della Corte di Appello per quanto riguarda il riconoscimento dell’assegno.

In ultimo, la Corte ha ritenuto di dover disporre l’affido esclusivo del minore alla madre perché ha valorizzato il totale disinteresse dell’uomo per le necessità del figlio. Il ricorrente si è infatti volontariamente e totalmente sottratto agli obblighi che la legge pone a carico di ciascun genitore. La Corte di appello non si è fatta influenzare dalle giustificazioni addotte dall’uomo e alle sue difficoltà di provvedere ai bisogni del figlio. Non è giustificabile il fatto che l’uomo non abbia versato mai nulla e che lo stesso, poco prima dell’udienza di separazione, si sia fatto addirittura licenziare per risultare disoccupato.

Nel caso di specie l’affido esclusivo è giustificato dalla volontà di tutelare il minore da condotte pregiudizievoli tra le quali rientra anche in mancato adempimento dell’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento per il figlio. La decisione della Corte di Appello per la Cassazione è quindi coerente con il quadro normativo civilistico e ben motivata sulle ragioni per le quali ha deciso di confermare l’affido esclusivo del minore alla madre.

In conclusione, alla luce della recentissima decisione, la regola dell’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, già prevista all’interno del nostro ordinamento dall’art. 155 c.c., ed oggi ribadita dall’art. 337-ter del medesimo codice, con riferimento alla separazione personale dei coniugi, è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l’interesse del minore. Ciò si verifica nel caso di esercizio in modo discontinuo del diritto di visita, come anche, per quanto di specifico interesse nell’odierna vicenda, nell’ipotesi di totale inadempimento all’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento in favore del figlio minore.


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Avv. Eleonora Deborah Iannello

Avvocato, docente di diritto e redattore di articoli giuridici in materi di diritto civile e penale.

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