Affittare un immobile ad una escort non è reato
Cass. Pen., sez. III, 2 dicembre 2015, n. 47594
a cura di Giacomo Romano
Ancora una volta la Cassazione si pronuncia sulle possibili estensioni del reato di favoreggiamento della prostituzione nei confronti di chi affitta un appartamento a una prostituta.
In più occasioni, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che non integra il reato di favoreggiamento della prostituzione la condotta di chi conceda, anche in sublocazione, ad una prostituta dietro corrispettivo della quota parte del canone un immobile nella propria disponibilità ove i due convivano, sebbene in esso la donna vi eserciti per proprio conto la prostituzione (Cass. Pen., Sez. III, 17 febbraio 2014, n. 7338).
È stato, in particolare osservato che, laddove la locazione avvenga a prezzo di mercato, la cessione del godimento di un appartamento ad un soggetto che vi eserciti la prostituzione non è fattore di per sé idoneo ad integrare gli estremi del reato di favoreggiamento della prostituzione sebbene il conduttore fosse consapevole dell’uso cui l’immobile era destinato, ciò in quanto la stipulazione del contratto e la messa a disposizione del locale non rappresenta un effettivo ausilio al meretricio (Cass. Pen., Sez. III, 14 luglio 2013, n. 28754).
In conclusione, ove si voglia rilevare l’esistenza del reato, è necessario il riscontro della prestazione da parte del locatore anche di altri servizi in favore della prostituta che siano idonei di per sé ad agevolare l’attività di costei, quali la ricezione dei clienti, la fornitura di profilattici o la predisposizione dei testi per le inserzioni pubblicitarie (Cass. Pen., Sez. III, 21 luglio 2013, n. 33160).
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Avv. Giacomo Romano
Ideatore e Coordinatore at Salvis Juribus
Nato a Napoli nel 1989, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nell’ottobre 2012 con pieni voti e lode, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in diritto amministrativo dal titolo "Le c.d. clausole esorbitanti nell’esecuzione dell’appalto di opere pubbliche", relatore Prof. Fiorenzo Liguori. Nel luglio 2014 ha conseguito il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Subito dopo, ha collaborato per un anno con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli occupandosi, prevalentemente, del contenzioso amministrativo. Nell’anno successivo, ha collaborato con uno studio legale napoletano operante nel settore amministrativo. Successivamente, si è occupato del contenzioso bancario e amministrativo presso studi legali con sede in Napoli e Verona. La passione per l’editoria gli ha permesso di intrattenere una collaborazione professionale con una nota casa editrice italiana. È autore di innumerevoli pubblicazioni sulla rivista “Gazzetta Forense” con la quale collabora assiduamente da giugno 2013. Ad oggi, intrattiene collaborazioni professionali con svariate riviste di settore e studi professionali. È titolare di “Salvis Juribus Law Firm”, studio legale presso cui, insieme ai suoi collaboratori, svolge quotidianamente l’attività professionale avendo modo di occuparsi, in particolare, di problematiche giuridiche relative ai Concorsi Pubblici, Esami di Stato, Esami d’Abilitazione, Urbanistica ed Edilizia, Contratti Pubblici ed Appalti.
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