AGCM sanziona tre noti venditori online: prodotti non autorizzati
A seguito di una notifica presentata da European Specialist Sports Nutrition Alliance (ESSNA), l’ente europeo specializzato in tema di nutrizione sportiva l’AGCM ha avviato un’indagine sulla vendita online di integratori, sospettando una possibile non conformità alle disposizioni normative italiane in materia di integratori alimentari.
L’articolo 10, d. lgs. 21 maggio 2004, n. 169 (attuativo della direttiva (CE) 2002/46) stabilisce l’obbligo, per l’impresa che vuole inserire in commercio un prodotto alimentare, di informare il Ministero della salute inviando una copia delle specifiche contenute nell’etichetta del prodotto. Questa preventiva operazione deve essere effettuata dal responsabile della commercializzazione in Italia del relativo prodotto. In particolare, l’articolo 8, regolamento (UE) n. 1169/2011, individua come responsabile l’operatore con il cui nome o ragione sociale viene commercializzato l’alimento o, se tale operatore non è stabilito all’interno dell’Unione, l’importatore nel mercato dell’Unione.
All’esito di tre procedimenti avviati contro diversi rivenditori online di prodotti, classificati come integratori alimentari, nel bollettino AGCM n. 23 del 2018 confluiscono le relative tre decisioni. Viene affermato che i prodotti erano integratori alimentari, destinati principalmente a migliorare l’esercizio fisico e le prestazioni atletiche, venduti sul mercato italiano da venditori online situati nel Regno Unito (The Hut.com Limited attivo nella produzione e commercializzazione, attraverso il sito web www.myprotein.it), Slovenia (Sport Supplement Distribution International SSDI attivo attraverso il sito www.musclenutrition.com) e Portogallo (Onsalesit SA attivo attraverso il sito web www.prozis.com).
Sebbene i casi presentassero piccole differenze, l’Autorità ha ritenuto di poter trarre conclusioni simili sulla base della mancata osservanza del regolamento che richiede la notifica dell’etichettatura dei prodotti, che è stata riscontrata in tutti i casi. In questo comportamento, analogo in tutti i casi presi ad esame, l’AGCM ha ritenuto di poter ravvisare gli estremi di una pubblicità ingannevole, ed in particolare ha rilevato che i venditori, pur immettendo integratori alimentari sul mercato italiano, non avevano mai adempiuto alla dovuta notifica al Ministero della salute. Si è sottolineato come la notifica sia una condizione per la legittima commercializzazione dell’integratore alimentare sul mercato italiano, e come la stessa sia intesa a consentire un controllo da parte del Ministero della Sanità volto ad impedire l’immissione, sul mercato italiano, di prodotti che per il loro contenuto e indicazione, potrebbero non essere coerenti con la normativa italiana sugli integratori alimentari. L’AGCM ha dichiarato che, secondo le affermazioni riportate sui siti web oggetto d’investigazione, la presentazione dei prodotti “avrebbe indotto in errore i consumatori riguardo alle caratteristiche effettive dei prodotti, creando l’impressione errata che la vendita dei prodotti pubblicizzati fosse lecita ed è quindi eseguito nel pieno rispetto della normativa applicabile, pertanto i consumatori possono essere spinti a scegliere gli integratori dietetici pubblicizzati sulla base di una comprensione errata”.
È stato rilevato come, mentre in un caso vi era una esplicita affermazione sulla conformità dei prodotti alla normativa italiana, negli altri la presentazione era tale per cui era facile generare, nei consumatori, un affidamento ingiustificato sulla conformità normativa dei prodotti.
L’AGCM in questo caso si è principalmente incentrata sulla rilevazione e rimozione di affermazioni false e fuorvianti, consapevole dell’espansione del settore in oggetto negli ultimi anni.
Nel presente procedimento, l’AGCM riteneva che la mancanza di conformità avrebbe inevitabilmente ingannato i consumatori su una caratteristica essenziale dei prodotti. È, infatti, ragionevole che la conformità normativa ai requisiti previsti dalla legge per la commercializzazione di un prodotto venga generalmente assunta dai consumatori.
Sembra inverosimile, però, la conclusione secondo cui qualsiasi mancanza di conformità equivale a pubblicità ingannevole. È infatti discutibile che oggetto della pubblicità fosse il richiamo alla notifica da effettuarsi al Ministero, né la menzione della notifica ministeriale è obbligatoria ai sensi della legge italiana; pertanto l’omissione non può essere considerata come inevitabilmente fuorviante, a causa della mancanza di informazioni su una “caratteristica essenziale” dei prodotti.
Posto che le decisioni dell’AGCM possono essere impugnate dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sarebbe interessante osservare le riflessioni dei giudici amministrativi in relazione alle questioni sopra citate.
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