Aggiunta del cognome: la Prefettura ha l’obbligo di pronunciarsi
T.A.R. Lazio, Roma, Sez Prima Ter, Pres. Amodio, Est Santoleri, 12 Giugno 2015 N. 1945
a cura di Paolo Ferone
Se la richiesta di aggiunta del cognome costituisce la cognomizzazione di un predicato nobiliare si verte in tema di diritti soggettivi con competenza del Giudice Ordinario.; nel caso in cui la richiesta sia soltanto una aggiunta di un cognome di famiglia, vertendosi in tema di interessi legittimi, la giurisdizione spetta al Giudice Amministrativo.
FATTO
Nel caso in esame il ricorrente chiedeva al Giudice Amministrativo l’annullamento del silenzio-rifiuto formatosi sulla richiesta di aggiunta al suo cognome, del cognome materno. All’invio dell’istanza ad opera del ricorrente, l’Amministrazione rimaneva inerte. Il ricorrente, proponeva ricorso ex art 117 c.p.a. deducendo in estrema sintesi che l’Amministrazione era obbligata a concludere il procedimento con l’adozione di un provvedimento. Di rilievo la memoria dell’Avvocatura erariale, la quale sosteneva che “il provvedimento non è stato accordato in quanto la richiesta è riconducibile alla cognomizzazione di un predicato nobiliare (…) tale materia esula dalla competenza del Ministero dell’Interno (…) la tutela del nome spetta al Giudice Ordinario”.
DIRITTO
Il T.A.R. innanzitutto è intervenuto sull’eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, sostenendo che qualora si verta sull’aggiunta di un cognome di famiglia non finalizzato all’acquisto di un predicato nobiliare, ma al solo al fine di non farlo estinguere, trattandosi di interessi legittimi la giurisdizione spetta al Giudice Amministrativo.
Nel merito il Collegio ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato in quanto, in presenza di una formale istanza l’Amministrazione è tenuta a concludere il procedimento anche se ritiene che la domanda sia irricevibile.
Dunque, secondo i Giudici il silenzio prestato dall’Amministrazione nel caso di specie era da considerarsi illegittimo sussistendo, allora, un obbligo di concludere il procedimento nel termine di 60 giorni.
Il T.A.R. poteva accertare la fondatezza dell’istanza che il ricorrente aveva presentato all’Amministrazione?
La risposta è negativa. Infatti, il provvedimento in esame (istanza di aggiunta di cognome) ha natura discrezionale, ed ai sensi dell’art 31 comma 3 c.p.a. il Giudice può accertare la fondatezza della pretesa soltanto quando non residuano margini di esercizio della discrezionalità da parte dell’Amministrazione. Nel caso in esame, la scelta dell’Amministrazione è da considerarsi discrezionale perché la Prefettura deve operare un bilanciamento degli opposti interessi alla stabilità del cognome ed il diritto privatistico all’identità personale.