Aiuti comunitari all’agricoltura: sussiste la giurisdizione del g.o.
In materia di giurisdizione sugli aiuti comunitari all’agricoltura e benefici analoghi si deve distinguere tra la fase amministrativa della concessione del contributo e la fase successiva durante la quale le due parti debbono adempiere i rispettivi obblighi. Nella prima fase, la posizione giuridica dell’agricoltore è di interesse legittimo; nella seconda di diritto soggettivo. Ne consegue che, quando l’amministrazione contesta all’interessato l’inadempimento degli obblighi e lo dichiara per questo decaduto dal beneficio con obbligo di restituzione, le relative controversie rientrano nell’ambito di giurisdizione del giudice ordinario.
Questo il principio affermato dal Consiglio di Stato, Sezione Terza con la sentenza n. 2023 del 21 aprile 2015.
Il Consiglio di Stato ha declinato la giurisdizione del giudice amministrativo in una controversia avente ad oggetto il provvedimento di decadenza dal beneficio concesso, relativo al “ritiro ventennale dei seminativi dalla produzione” (concesso in applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005, Misura F), e di recupero delle somme indebitamente percepite per le passate annualità.
La decadenza era stata motivata dall’Amministrazione con la circostanza che, in sede di verifica, era risultato che la superficie effettivamente ritirata dalla coltivazione fosse notevolmente inferiore a quella dichiarata e alla quale era stato commisurato il premio.
La decisione ha affermato la carenza di giurisdizione del plesso giurisdizionale amministrativo in quanto la decadenza risulta fondata su una inadempienza del coltivatore dell’impegno assunto in sede di concessione del beneficio.
In materia di giurisdizione sugli aiuti comunitari all’agricoltura e benefici analoghi si deve, infatti, distinguere tra la fase amministrativa della concessione del contributo e la fase successiva, durante la quale le due parti debbono adempiere i rispettivi obblighi (la pubblica amministrazione l’obbligo di erogare il contributo stabilito, il beneficiario l’obbligo di eseguire integralmente gli impegni assunti a pena di decadenza dal beneficio e di restituzione di tutto quanto già percepito).
Nella prima fase, la posizione giuridica dell’agricoltore è di interesse legittimo; nella seconda di diritto soggettivo. Ne consegue che quando l’amministrazione contesta all’interessato l’inadempimento degli obblighi e lo dichiara per questo decaduto dal beneficio con obbligo di restituzione, il rimedio a disposizione dell’interessato è un’azione davanti al giudice ordinario (cfr. sul punto, Cons. di Stato, Ad. Plen., n. 6 del 2014).