Alla Grande Camera – CEDU i diritti violati degli adottati maggiorenni
Sulla fondamentale differenza di trattamento subita dagli adottati maggiorenni in Italia, in particolare per quei maggiorenni provenienti da altre nazioni, tra i quali hanno particolare rilevanza i cittadini Bielorussi, viene presentata in questi giorni istanza avanti alla Grande Camera presso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo con sede a Strasburgo.
Si chiede alla Grande Camera, interpellata ai sensi dell’art.43 della Convenzione, di valutare l’interpretazione compiuta dalla Corte dei diritti dell’uomo in modo da rendere possibile la tutela e la garanzia di cui agli art. 8 e 14 della Convenzione a determinate fattispecie con espresso riferimento alle violazioni compiute dalla applicazione della normativa italiana di adozione maggiorenne a casi in cui in cui il rapporto familiare si è consolidato da tempo in modo profondo ed esclusivo.
L’art.8 della Convenzione, per giurisprudenza consolidata della Corte, si sostanzia nel divieto della ingerenza dello Stato firmatario della Convenzione ( in questo caso l’Italia) nella vita privata e familiare di un cittadino.
Sempre secondo la giurisprudenza della Corte , per sua giurisprudenza consolidata in molte massime, il divieto di non ingerenza nella vita familiare non deve essere inteso come un elemento esclusivamente negativo, di non facere, ma lo Stato contraente deve operare positivamente per lo sviluppo del rapporto familiare in funzione del rapporto esistente tra le persone che formano una famiglia, riconosciuta o meno.
La giurisprudenza consolidata della Corte ha sempre confermato che la tutela dell’interesse prevalente del minore e le adozioni effettuate corrispondentemente, devono essere garantite ai sensi dell’art.8 della Convenzione medesima.
La Corte si è più volte espressa nel senso di seguito riportato: ” In via preliminare, la Corte rammenta che, al di là della protezione contro le ingerenze arbitrarie, l’articolo 8 pone a carico dello Stato degli obblighi positivi inerenti al rispetto effettivo della vita familiare. In tal modo, laddove è accertata l’esistenza di un legame familiare, lo Stato deve in linea di principio agire in modo tale da permettere a tale legame di svilupparsi” (Sentenza CEDU a ricorso n.52557/14).
La Corte però non si è mai occupata espressamente di adozioni di maggiorenni, ma in un caso si è espressa relativamente all’indebita ingerenza dello Stato Rumeno relativamente ad una adozione ( minori) che era stata revocata/annullata quando l’adottato era maggiorenne . In questa occasione la Corte ribadisce la tutela privilegiata dell’interesse del minore anche se questo minore ha raggiunto la maggiore età da tempo (procedura n.44958/2005).
Non diversa deve essere ritenuta la adozione di un maggiorenne quando questa adozione interviene nella maggiore età solo perché non è stato possibile realizzarla durante la minore età dell’adottato.
Ricordiamo che in molti paesi europei, al contrario dell’Italia, questa fattispecie è già stata regolamentata permettendo l’adozione legittimante o considerando detta adozione da maggiorenni come adozione da minori, quando l’adottato faceva parte del nucleo familiare degli adottanti ben prima della maggiore età.
Facciamo degli esempi: Francia ( art. 345 codice civile) , Spagna ( 175 codice civile) , Svizzera ( art. 266 B codice civile svizzero) , Germania ( possibile in casi eccezionali, ma pur sempre possibile) , Ucraina ( art. 208 codice della famiglia), Romania ( art. 5 comma 3 L 273/2004) . Citiamo solo alcune nazioni che ammettono che la adozione di un maggiorenne, quando in realtà è solo la prosecuzione e la convalida di quello che era una condizione di fatto consolidata nella infanzia dell’adottato, sia una adozione parificata a quella da minore e quindi una adozione piena e legittimante, senza discriminazioni tra i diversi figli della coppia. Tra l’altro questa possibilità è riconosciuta anche da legislazioni ( Ucraina e Romania) che negano legittimità.
In Italia questo non avviene. In Italia esiste un buco normativo che deve essere colmato. In Italia è mancato quell’atteggiamento positivo, volto all’attenzione nei confronti della tutela della vita familiare già, comunque, costituita.
Dunque cosa si chiede alla Grande Camera? Che la Corte europea dei diritti dell’uomo valuti la propria interpretazione dell’interesse prevalente del minore anche quando questo minore è diventato maggiorenne, e questo in funzione della tutela di una famiglia ( che non è composta solo da minori) che si è già costituita e che deve finalmente ottenere riconoscimento per il futuro e salvaguardia per il passato.
Nella medesima istanza è stata formulata anche ai sensi dell’art. 14 della Convenzione: Divieto di discriminazione in particolare per effetto di origine, nazionalità, ricchezza, nascita. L’indebita ingerenza dello Stato comporta una discriminazione pesante tra i figli adottati da maggiorenne ( che in realtà figli non sono davanti alla legge ed alla società) e chi ha avuto la fortuna, determinata dalla nazionalità, dalla ricchezza dei genitori adottivi ( il costo delle adozioni nazionali ed internazionali è notevole), dalla condizione sociale degli stessi, di essere adottati da minori, avranno il futuro assicurato ed una stabile famiglia di provenienza, al contrario, chi non ha avuto questa fortuna, subirà ogni effetto del caso senza poter contare su un riferimento sociale e familiare autorizzato a sostenerlo. E’ evidente che nella fattispecie la violazione del divieto di cui all’art. 14 è presente ed è grave .
Si precisa che il tentativo che viene compiuto di adire la Grande Camera trova un limite nel fatto che la procedura avanti alla Cedu è stata dichiarata inammissibile proprio per quella mancata interpretazione che allarghi alla procedura per maggiorenne la tutela che le precedenti pronunce della Corte riserva ai minori. Ma proprio l’evidenza di una carente interpretazione, spinge l’autrice ad adire la Grande Camera e a continuare questa lotta per la tutela integrale dei diritti di questi minori troppo cresciuti, ma che rimangono minori bisognosi di aiuto a cui non deve essere tolta la famiglia che hanno avuto di nascosto da piccoli.
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Avvocato, giornalista pubblicista, si occupa di diritto civile, difesa dei diritti fondamentali, diritto di famiglia, diritto internazionale, diritto tributario. Ha fondato un centro studi dedicato ai rapporti con l'Europa ex Urss. E' stato il primo avvocato italiano che ha ottenuto riconoscimenti di sentenze italiane in Bielorussia.
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