Alla moglie vittima di minacce da parte del marito spetta anche il ristoro del danno morale

Alla moglie vittima di minacce da parte del marito spetta anche il ristoro del danno morale

L’ordinanza della Sesta Sezione della Corte di Cassazione del 13 aprile 2022 n. 12009 afferma che alla moglie, vittima di aggressioni fisiche e verbali da parte del marito, non spetta solamente il risarcimento del danno biologico derivante dalle lesioni ma anche il ristoro del danno morale causato dalle minacce.

Nella vicenda in esame, all’esito del giudizio penale il marito veniva condannato, per i reati di cui agli artt. 572, 582 e 585 c.p. perpetrati nei confronti della moglie, alla pena di due anni di reclusione e al risarcimento di 7000,00 euro. In seguito al ricorso in appello l’uomo veniva condannato a sei mesi di reclusione per i soli reati di minaccia e lesione e al pagamento del risarcimento disposto in primo grado. La Corte di Cassazione annullava la decisione relativamente alle statuizioni civili e rinviava al giudice di appello per la determinazione del risarcimento. La Corte di appello, in sede di rinvio, determinava il risarcimento del danno in favore della donna in 2.000,00 euro per l’assenza di una consulenza tecnica sulle condizioni fisiche della donna, ricorrendo per la liquidazione del danno al criterio equitativo puro.

Contro la decisione il marito ricorreva in via principale lamentando l’erronea applicazione del criterio equitativo puro per la quantificazione del danno poiché è necessario la certezza sull’an, cioè sull’esistenza del danno e l’incertezza non superabile sul quantum. Ma il presupposto relativo al quantum doveva ritenersi non sussistente, visto che la moglie non aveva offerto elementi finalizzati a determinare il preciso ammontare del danno.

La moglie ricorreva in via incidentale lamentando il danno biologico ma trascurando, invece, la richiesta risarcitoria relativa al danno morale, riconosciuto in sede penale.

La Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso del marito in quanto il potere di liquidazione in via equitativa conferito al giudice di merito non è sindacabile in sede di legittimità, se nel motivare la decisione lo stesso indica il percorso logico e giuridico seguito. Ha accolto, invece, il ricorso incidentale della donna.

La Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che la Corte di appello, nel quantificare il risarcimento di 2.000,00 euro in favore della moglie, ha trascurato di riconoscere il ristoro anche del danno morale e alla vita di relazione che le sono stati causati dal marito e che le sono stati riconosciuti in sede penale. [1]

Appare necessario sottolineare che le minacce e le offese subite dalla donna hanno provocato, per elementare ragionamento logico, una sofferenza continua e di facile comprensione nell’arco temporale individuato, aldilà ed a prescindere dalla qualità delle relazioni e dei ruoli dei coniugi all’interno della stessa che non legittimava comunque l’uso della violenza.

 

 

 

 

 


[1] Cass. Civ., Sez. VI, Ord. 13 aprile 2022, n. 12009

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