Alle Sezioni Unite la questione sull’ampiezza dell’appello avverso i provvedimenti cautelari reali

Alle Sezioni Unite la questione sull’ampiezza dell’appello avverso i provvedimenti cautelari reali

La Corte di Cassazione, sezione III Penale, con l’ordinanza n. 11935 del 15 marzo 2018, preso atto del contrasto giurisprudenziale sui presupposti dell’appello di cui all’articolo 322 bis c.p.p. e delle differenze rispetto allo strumento del riesame previsto dall’articolo 322 c.p.p., ha rimesso la questione alle Sezioni Unite formulando la seguente questione:

Se la mancata tempestiva proposizione, da parte dell’interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale, legittimi il tribunale del riesame a dichiarare inammissibile il successivo appello cautelare non fondato su elementi nuovi ma su argomenti tendenti a dimostrare, sulla base di elementi già esistenti, la mancanza delle condizioni di applicabilità della misura”.

Nel caso affrontato dalla Suprema Corte, si trattava di valutare la legittimità di un decreto di sequestro preventivo di somme di denaro sequestrate ad una Società, i cui amministratori erano indagati di reati tributari previsti e puniti dal decreto legislativo n. 74 del 2000; avverso tale decreto veniva proposta istanza di revoca e, in seguito, dopo l’ordinanza di rigetto, veniva formulato appello ex art. 322 bis, ritenuto tuttavia inammissibile perché fondato sulla mancanza dei presupposti “genetici” del decreto e non su circostanze sopravvenute o emerse soltanto in un secondo momento.

Il giudice a quo avrebbe così dato dimostrazione di aderire all’orientamento più restrittivo presente in materia, sulla base del quale, considerata la diversità della struttura e della finalità dei due strumenti di gravame, la critiche della difesa sarebbe potute essere avanzate soltanto con una tempestiva richiesta di riesame ex art. 321 c.p.p..

A detta dell’organo giudicante, infatti, soltanto per tale via sarebbe stato possibile introdurre un nuovo controllo sulla sussistenza del fumus delicti, che, insieme al periculum, costituisce presupposto della misura cautelare reale di cui agli articolo 321 e seguenti del Codice di Procedura. Secondo l’indirizzo richiamato, nel giudizio di appello proposto avverso un decreto di sequestro preventivo si potrebbero soltanto dedurre questioni diverse da quelle relative alla legittimità dell’imposizione originaria del vincolo, e cioè evidenziare ragioni e circostanze sopravvenute che rendono ingiustificato il mantenimento della misura.

A tale orientamento di legittimità, tuttavia, si oppone un’interpretazione fondata su una pronuncia a Sezioni Unite del 2004, cosiddetta “Romagnoli”, secondo cui “la mancata tempestiva proposizione, da parte dell’interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non ne preclud[erebbe] la revoca per la mancanza delle condizioni di applicabilità, neanche in assenza di fatti sopravvenuti”.

Segnala la Corte remittente che entrambi gli orientamenti di legittimità, sia quello che trova riscontro nella decisioni delle Sezioni Unite del 2004, sia quello contrario richiamato dal Tribunale pronunciatosi nel caso in esame, hanno trovato ampio riscontro nella giurisprudenza di legittimità degli ultimi anni.

I tempi sono quindi maturi per una nuova pronuncia dell’organo nomofilattivo nella sua composizione più autorevole.


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Gianlorenzo Franceschini

Gianlorenzo Franceschini nasce nel 1990 e si laurea in Giurisprudenza nel 2015, con il voto di 110/110, scrivendo una tesi in Economia dell'impresa e dell'innovazione dal titolo "Barriere all’Innovazione. Il loro impatto sulla performance dell’impresa e le strategie di intervento". Perfeziona, in seguito, anche la pratica forense in uno studio legale, occupandosi prevalentemente di diritto civile e di diritto di famiglia, ed il tirocinio formativo di cui all'articolo 73 D.L. 69/13 presso la Procura della Repubblica di Pesaro. Nell'ottobre del 2018 consegue l'abilitazione all'esercizio della professione forense.

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