Alunno ferito a scuola: chi è responsabile? E per quali danni?

Alunno ferito a scuola: chi è responsabile? E per quali danni?

Sommario: 1. Introduzione – 2. La capacità processuale: la legittimazione attiva – 2.1. La legittimazione passiva – 3. La responsabilità dell’istituto scolastico e del docente – 4. Il regime probatorio – 5. Il danno risarcibile

 

1. Introduzione

Nonostante le precauzioni adottate dagli insegnanti – i quali, oltre che ad istruire ed educare, sono chiamati anche a vigilare sulla condotta degli studenti – sovente accade che, negli istituti scolastici, quest’ultimi vengano danneggiati da altri alunni o, più frequentemente, si autodanneggino.

In molti casi, tali eventi non hanno risvolti processuali; in tanti altri, invece, vengono esperite azioni giudiziarie al fine di individuare il responsabile dell’accaduto e, conseguentemente, accordare allo studente ristoro dei danni patiti.

Da qui, dunque, il quesito: chi è responsabile? E per quali danni?

2. La capacità processuale: la legittimazione attiva

Al fine di stabilire chi può legittimamente stare in giudizio – ovvero chi può legittimamente esperire l’azione giudiziaria volta ad ottenere il risarcimento e chi può legittimamente essere convenuto – occorre preliminarmente analizzare il duplice profilo relativo alla legittimazione processuale attiva e passiva.

Con riferimento alla legittimazione attiva si deve immediatamente rilevare che la stessa non può competere al minore coinvolto nell’evento lesivo.

L’art. 75, comma 1, c.p.c., infatti, dispone che sono capaci di stare in giudizio le persone che hanno il libero esercizio dei diritti che vi si fanno valere, ovvero coloro che hanno la capacità di compiere atti di disposizione della propria sfera personale e patrimoniale in maniera cosciente e consapevole.

Ai sensi dell’art. 2 c.c., invece, il minore è incapace di agire e, conseguentemente, incapace di stare autonomamente in giudizio se non rappresentato, assistito o autorizzato secondo le norme che regolano la capacità (art. 75, comma 2, c.p.c.).

Tuttavia, in luogo di questo, legittimati a proporre la domanda giudiziale sono i suoi genitori che, quali soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ai sensi dell’art. 316 c.c., hanno il potere di rappresentanza processuale che gli compete in virtù del disposto di cui agli artt. 320 c.c. e 75 c.p.c.

Peraltro, se nel corso del giudizio il minore raggiunge la maggiore età, tale potere di rappresentanza non viene meno ma al neo maggiorenne è riconosciuta la facoltà di costituirsi direttamente in giudizio e, quindi, di sostituirsi ai suoi legali rappresentanti.

2.1. La legittimazione passiva

L’istituto scolastico e l’insegnante a cui sono affidati gli allievi per ragioni di educazione e istruzione, hanno il dovere di provvedere alla loro sorveglianza per tutto il tempo in cui essi gli sono affidati, e quindi fino al subentro, almeno potenziale, dei genitori o di persone da questi incaricate e tale dovere di sorveglianza permane per tutta la durata del servizio scolastico.

Da ciò ne deriva che la responsabilità per le lesioni riportate da un alunno è certamente da attribuire – a titolo di culpa in vigilando – all’istituto scolastico e, più in particolare, all’insegnante che ha assunto l’obbligo di sorveglianza.

Tuttavia, legittimato passivamente non è l’istituto scolastico o l’insegnante ma, in virtù dell’art. 61, comma 2, della legge 11 luglio 1980, n. 312, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) – in persona del Ministro pro tempore – difeso ex lege dall’Avvocatura dello Stato.[1]

Infatti, in tema di responsabilità degli insegnanti, la richiamata norma – nel prevedere la sostituzione dell’Amministrazione, salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi – esclude in radice la possibilità che gli insegnanti statali siano direttamente convenuti da terzi nelle azioni di risarcimento danni da culpa in vigilando, quale che sia il titolo – contrattuale o extracontrattuale – dell’azione.

Ne deriva, pertanto, che l’insegnante e l’istituto scolastico sono privi di legittimazione passiva non solo nel caso di azione per danni arrecati da un alunno ad un altro alunno, ma anche nell’ipotesi di danni arrecati dall’allievo a se stesso, fermo restando che in entrambi i casi, qualora l’Amministrazione sia condannata a risarcire il danno al terzo o all’alunno autodanneggiatosi, l’insegnante è successivamente obbligato in via di rivalsa soltanto ove sia dimostrata la sussistenza del dolo o della colpa grave, limite, quest’ultimo, operante verso l’Amministrazione, ma non verso i terzi.[2]

3. La responsabilità dell’istituto scolastico e del docente

La responsabilità per culpa in vigilando si atteggia in diverso modo a seconda che l’alunno si sia autodanneggiato o, al contrario, sia stato leso da un altro alunno: nel primo caso, infatti, la responsabilità avrà natura contrattuale ex art. 1218 c.c., nel secondo caso, invece, avrà natura extracontrattuale ex art. 2048, comma 2, c.c. (c.d. responsabilità aquiliana).

In particolare, la responsabilità contrattuale discende dal fatto che – quanto all’istituto scolastico – l’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo alla scuola, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e sull’incolumità dell’allievo nel tempo in cui quest’ultimo fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni e, quindi, di predisporre anche gli accorgimenti necessari al fine di evitare che l’allievo procuri danno a sé stesso; e che – quanto all’insegnante dipendente dell’istituto scolastico – tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell’ambito del quale l’insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l’allievo si procuri da solo un danno alla persona.

Al contrario, un’azione di responsabilità extracontrattuale può esperirsi soltanto nel caso in cui l’azione è esperita per ottenere il risarcimento dei danni arrecati da un alunno ad un altro alunno, nell’ambito della quale viene invocata la presunzione di cui all’art. 2048, comma 2, c.c. il quale disciplina la responsabilità oggettiva degli insegnanti per i danni cagionati da fatto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.[3]

4. Il regime probatorio

Con riferimento al regime probatorio, è interessante notare che, sia nel caso in cui si configuri la responsabilità come di natura contrattuale sia nel caso in cui si invochi la presunzione di responsabilità di cui all’art. 2048, comma 2, c.c., la ripartizione dell’onere della prova non muta.

Infatti, sia nelle controversie instaurate nei confronti dell’istituto scolastico e dell’insegnante per il risarcimento del danno da autolesione o per il risarcimento del danno arrecato dal fatto del terzo, il regime probatorio delineato dall’art. 1218 c.c. e quello delineato dall’art. 2048, comma 2, c.c. impongono alla scuola l’onere di provare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola, né all’insegnante[4]; il danneggiato, dal canto suo, deve soltanto provare che l’evento dannoso si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto scolastico, ovvero nel tempo in cui l’alunno era sottoposto alla vigilanza dell’insegnante.[5]

L’art. 1218 c.c., tuttavia, non esime il danneggiato dall’onere di provare l’esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto della scuola o dell’insegnante.

Infatti, l’art. 1218 c.c. che pone una presunzione di colpevolezza dell’inadempimento, non modifica l’onere della prova che incombe sulla parte che ha agito per l’accertamento dell’inadempimento allorché si tratti di accertare l’esistenza del danno.[6]

In altri termini, il danneggiato non è tenuto solo alla prova dell’inadempimento, ma anche del pregiudizio subito.

5. Il danno risarcibile

Accertata la responsabilità dell’insegnante e/o dell’istituto scolastico, il danno risarcibile è sia quello patrimoniale sia quello non patrimoniale e tali istanze risarcitorie possono essere avanzate non solo nel caso in cui si agisca a titolo di responsabilità extracontrattuale, ma anche nel caso in cui si agisca a titolo di responsabilità contrattuale.

In caso di azione esperita a titolo di responsabilità extracontrattuale, la tutela risarcitoria è accordata da un lato – per il danno patrimoniale – dall’art. 2056 c.c., che fa espressamente richiamo all’art. 1223 c.c., e dall’altro – per il danno non patrimoniale – dall’art. 2059 c.c.

In caso di azione esperita a titolo di responsabilità contrattuale, invece, la tutela risarcitoria è accordata – per il danno patrimoniale – dal rinvio all’art. 1223 c.c. operato dall’art. 1218 c.c. e – per il danno non patrimoniale – dall’elaborazione giurisprudenziale della Suprema Corte.

Le Sezioni Unite, infatti, con quattro sentenze gemelle (cc.dd. “Sentenze di San Martino”), hanno sancito il principio secondo il quale il danno non patrimoniale, quando ricorrano le ipotesi previste ex lege, o sia stato leso in modo grave un diritto della persona costituzionalmente tutelato, è risarcibile sia quando derivi da fatto illecito, sia quando scaturisce da inadempimento contrattuale.[7]

In ogni caso, il risarcimento del danno patrimoniale avrà ad oggetto il ristoro delle spese sostenute dai genitori dell’alunno danneggiato (o autodanneggiatosi) al fine di far fronte ad esigenze sopravvenute dal momento dell’evento lesivo (ad esempio, spese per visite mediche).

Il risarcimento del danno non patrimoniale, invece, avrà ad oggetto, quale sub genus, il c.d. danno biologico che è rappresentato dall’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato.[8]

Infatti, la Suprema Corte ritiene che il danno patrimoniale deve essere risarcito non solo nei casi determinati dalla legge ordinaria (art. 2059 c.c.), ma anche nei casi di lesione di valori della persona umana costituzionalmente protetti, poiché il danno biologico, quale danno alla salute, rientra a pieno titolo, per il disposto di cui all’art. 32 Cost., tra i valori della persona umana considerati inviolabili dalla Costituzione.[9]

Ovviamente, non essendo il danno biologico quantificabile nel suo preciso ammontare, ai sensi dell’art. 1226 c.c. verrà liquidato dal giudice con valutazione equitativa, anche attraverso l’applicazione di criteri predeterminati e standardizzati, quali le cc.dd. “tabelle di Milano”.

 

 

 

 

 


[1] In particolare, l’atto di citazione deve notificarsi all’Avvocatura distrettuale dello Stato del luogo ove ha sede l’istituto scolastico.
[2] Cfr. Cass. n. 5067/2010; Cass. n. 9752/2005; Cass. n. 9742/1997.
[3] Cfr. SS.UU. n. 5067/2010; SS.UU. n. 24456/2005; SS.UU. n. 9346/2002; Cass. n. 2413/2014; Cass. n. 11751/2013; Cass. n. 5067/2010; Cass. n. 24456/2005; Cass. n. 9364/2002; Cass. n. 16947/2003.
[4] In particolare, l’art. 2048, comma 2, c.c. dispone che gli insegnanti sono liberati dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto (c.d. prova liberatoria). Invero, la giurisprudenza ritiene che per superare la presunzione di responsabilità non sia sufficiente la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo, dopo l’inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma che sia necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare la situazione di pericolo favorevole a determinarsi di detta serie causale, cfr. Cass. n. 9337/2016; Cass. n. 1322/2016; Cass. n. 9542/2009; Cass. n. 15321/2003; Cass. n. 916/1999.
[5] Cfr. Cass. n. 3695/2016; Cass. n. 3081/2015; Cass. n. 5067/2010; Cass. n. 8067/2007; Cass. n. 24456/2005; Cass. n. 9346/2002.
[6] Cfr. Cass. n. 21140/2007.
[7] Cfr. SS.UU. n. 26972-26975/2008.
[8] La Suprema Corte ha stabilito che il danno non patrimoniale costituisce una categoria omnicomprensiva, sicché il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno biologico, danno morale e danno esistenziale), hanno solo valenza descrittiva, ma non implica il riconoscimento di distinte sottocategorie di pregiudizio non patrimoniale, ibidem.
[9] Per lungo tempo, il disposto dell’art. 2059 c.c. si è interpretato restrittivamente (c.d. tipicità dell’illecito) poiché si riteneva che esso si riferisse solo al caso di danno da reato (art. 185, comma 2, c.p.) e che la ratio giustificatrice fosse da ravvisarsi nel fatto che in caso di reato il pregiudizio è maggiore e, quindi, meritevole di migliore tutela. Tuttavia, oggi si ritiene che l’illecito sia atipico e che il danno non patrimoniale debba essere risarcito ogni volta che l’illecito incide su valori della persona garantiti costituzionalmente, sicché il limite di cui ai casi di legge è inteso come rinvio alle norme della Costituzione; cfr. Cass. n. 19057/2003.

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Avv. Andrea Persichetti

Dopo aver conseguito a pieni voti la Laurea magistrale in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Camerino con tesi in Diritto Amministrativo ("Il principio di precauzione e la valutazione del rischio: il caso dei vaccini obbligatori"), ha svolto la pratica forense presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino. Svolge la professione di Avvocato occupandosi di diritto civile e di diritto del lavoro, con particolare riguardo alla materia previdenziale, alle questioni di infortunistica sul lavoro e controversie INAIL. È abilitato a presentare istanze e ricorsi all'INPS ed è Intermediario abilitato a svolgere attività in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, ai sensi della Legge n. 12/1979. Collabora con l’Ufficio del Massimario dell’Associazione dei Giovani Avvocati di Torino – AGAT ed è autore di articoli di interesse giuridico. È iscritto all'Ordine degli Avvocati di Torino (Studio legale in Torino, Via Giannone n. 1 - Tel.: 011 51 11 005 - Mail: andreapersichetti91@gmail.com).

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