Amministratore di sostegno e provvedimento di revoca
L’istituto dell’Amministrazione di Sostegno apre il Titolo XII del Libro I del codice civile, nel quale sono disciplinate le misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia nel provvedere alla cura dei propri interessi, anche non patrimoniali – c.d. presupposto soggettivo – a causa di una condizione di infermità o di menomazione fisica o psichica anche temporanea – presupposto oggettivo. (1)
Prima di procedere alla disamina dell’istituto, è bene attenzionare la logica ad esso sottesa, in quanto il legislatore opta nel porre una struttura di tutele graduali in crescendo, in riferimento alle quali pone l’istituto dell’interdizione come estrema ratio. (2)
Sono molteplici le situazioni di fatto nelle quali può esplicarsi tale infermità o menomazione fisica o psichica a cui fa riferimento l’articolo 404 c.c. (3), quale presupposto oggettivo per l’avvio del procedimento ed in base a queste sarà a sua volta graduato l’ambito di operatività, la durata, l’oggetto e le modalità dell’incarico assegnati dal Giudice Tutelare all’Amministratore di Sostegno.
Tale istituto ha una funzione sussidiaria (4) in linea con l’articolo 26 Carta dei diritti dell’Unione Europea (5) e in tal senso mira ad offrire uno strumento di assistenza alla persona, calibrato rispetto al grado di intensità della condizione di infermità o di incapacità in cui la stessa versa, così consentendo di escludere l’applicazione degli strumenti tradizionali più invasivi posti a tutela degli incapaci, risultando pienamente compatibile con la Convenzione di New York del 2006 (6) e con l’articolo 25 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. (7)
Ai sensi dell’articolo 405 c.c. (8) nel decreto di nomina il Giudice Tutelare dovrà individuare in modo specifico quegli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione che il beneficiario non potrà compiere senza l’assistenza o la rappresentanza dell’Amministratore di Sostegno e quali, invece, gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana che questi potrà compiere da solo, al fine di limitarne al minimo la capacità di agire, in linea con quanto sancito ai sensi dell’articolo 409 c.c. (9)
Dal combinato disposto degli articoli 406 (10), 417 (11), 414 (12) e 415 (13) del codice civile, si evincono quei soggetti legittimati a promuovere il ricorso al Giudice Tutelare per l’istituzione dell’Amministrazione di Sostegno, tra i quali è contemplato, in prima battuta, il soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato. Questi, in virtù del principio di autodeterminazione, in previsione delle propria eventuale futura incapacità, può designare, ai sensi dell’articolo 408 c.c. (14), con atto pubblico o scrittura privata autenticata revocabile dallo stesso, una persona di fiducia che assicuri al massimo la cura dei propri interessi e, solo ove sussistano gravi motivi o in mancanza di tale designazione, il Giudice Tutelare potrà nominare un soggetto diverso. (15)
La nomina dell’Amministratore di Sostegno da parte del Giudice Tutelare avviene con decreto motivato immediatamente esecutivo a chiusura del relativo procedimento – nel quale interviene, in ogni caso, il Pubblico Ministero a tutela degli interessi della collettività – dopo aver sentito personalmente il beneficiario e dopo aver assunto sommarie informazioni, potendo anche disporre d’ufficio gli accertamenti medici e i mezzi istruttori. Detto decreto, che potrà in ogni tempo essere modificato o integrato dal Giudice Tutelare anche d’ufficio, indica gli atti che l’Amministratore di Sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario e gli atti a cui debba prestare un mero assenso. Tutti quegli atti non espressamente indicati – tranne il testamento, – compresi quelli necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana, possono essere compiuti autonomamente dal beneficiario. Gli atti compiuti dall’Amministratore di Sostegno e dal beneficiario in violazione di norme di legge o del decreto di nomina possono essere annullati, nel termine di cinque anni, dai soggetti indicati ai sensi dell’articolo 412 c.c. (16)
I soggetti legittimati ad avviare il procedimento ai sensi dell’articolo 406 c.c. possono attivarsi anche per revocarlo. La revoca, disciplinata ai sensi dell’articolo 413 c.c. (17), è disposta con decreto motivato. Ciò avviene quando l’istituto si sia rivelato inidoneo a realizzare la piena tutela del beneficiario, il quale potrebbe, in un momento successivo, risultare in grado di amministrare le proprie sostanze ovvero vedere aggravata la propria condizione tale da rendersi necessario procedere per la sua inabilitazione o interdizione.
L’apertura e la chiusura dell’Amministrazione di Sostegno, come tutti i provvedimenti che incidono sulla capacità di agire di un soggetto, vengono annotati ad opera dell’ufficiale di stato civile – entro dieci giorni dalla comunicazione degli stessi compiuta dalla cancelleria del G.T. dopo che questa li abbia annotati nell’apposito registro – a margine dell’atto di nascita del soggetto, nonché iscritti nel casellario giudiziale, così come previsto dal D.P.R. 3131 del 2012 (18) novellato per effetto dell’articolo 18 della Legge n. 6 del 2004 (19). Con tale regime di pubblicità il legislatore tutela i soggetti terzi che potrebbero mostrare interesse a porre in essere atti con il beneficiario dell’Amministrazione di Sostegno.
(1) Cassazione, sentenza n. 19866 del 2018; Cassazione, sentenza n. 14158 del 2017
(2) Sul carattere residuale della interdizione: Cassazione, sentenza n. 22332 del 2011 “Per individuare l’ambito di applicazione dell’AdS, deve tenersi conto in via prioritaria del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, nel senso che ad una attività minima, estremamente semplice, e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere – attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria dei redditi da pensione – e per l’attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell’attività di sostegno; mentre si potrà ricorrere alla interdizione quando si tratta di gestire un’attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni, ovvero nei casi in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detti soggetto anche ad avere contatti con l’esterno.”
(3) Articolo 404 codice civile, Amministrazione di sostegno “La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.”
(4) Cassazione, sentenza n. 237070 del 2012.
(5) Articolo 26 Carta dei diritti dell’Unione Europea, Inserimento delle persone con disabilità“L’Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l’autonomia, l’inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.”, visionabile al link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=FR
(6) Convenzione di New York del 2006, consultabile al link: https://www.unicef.it/pubblicazioni/convenzione-sui-diritti-delle-persone-con-disabilit/
(7) Articolo 25 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, visionabile al link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=ES
(8) Articolo 405 codice civile, Decreto di nomina dell’amministratore di sostegno. Durata dell’incarico e relativa pubblicità “Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell’amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell’articolo 406. Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell’ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta. Se l’interessato è un interdetto o un inabilitato, il decreto è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione. Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d’ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l’amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere. Il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno deve contenere l’indicazione: 1) delle generalità della persona beneficiaria e dell’amministratore di sostegno; 2) della durata dell’incarico, che può essere anche a tempo indeterminato; 3) dell’oggetto dell’incarico e degli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario; 4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno; 5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l’amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità; 6) della periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario. Se la durata dell’incarico è a tempo determinato, il giudice tutelare può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d’ufficio prima della scadenza del termine. Il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell’amministrazione di sostegno devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell’apposito registro. Il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all’ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all’atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell’incarico è a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga.”
(9) Articolo 409 codice civile, Effetti dell’amministrazione di sostegno“Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno. Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.”
(10) Articolo 406 c.c., Soggetti“Il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell’articolo 417. Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all’istanza di revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione davanti al giudice competente per quest’ultima. I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all’articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.”
(11) Articolo 417 c.c., Istanza d’interdizione o d’inabilitazione“L’interdizione e l’inabilitazione possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero. Se l’interdicendo o l’inabilitando si trova sotto la patria potestà o ha per curatore uno dei genitori, l’interdizione o l’inabilitazione non può essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero.”
(12) Articolo 414 c.c., Persone che possono essere interdette “Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione.”
(13) Articolo 415 c.c., Persone che possono essere inabilitate“Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all’interdizione, può essere inabilitato. Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcooliche o di stupefacenti, espongono sè o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici. Possono infine essere inabilitati il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un’educazione sufficiente, salva l’applicazione dell’art. 414 quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi.”
(14) Articolo 408 c.c., Scelta dell’amministratore di sostegno “La scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L’amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata. Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall’autore con le stesse forme. Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario. Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l’opportunità, e nel caso di designazione dell’interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all’incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l’ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo.”
(15) Cassazione, sentenza n. 6861 del 2013; Cassazione, sentenza n. 19596 del 2011.
(16) Articolo 412 c.c., Atti compiuti dal beneficiario o dall’amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudice “Gli atti compiuti dall’amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all’oggetto dell’incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell’amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa. Possono essere parimenti annullati su istanza dell’amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l’amministrazione di sostegno. Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all’amministrazione di sostegno.”
(17) Articolo 413 c.c., Revoca dell’amministrazione di sostegno “Quando il beneficiario, l’amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all’articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell’amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell’amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare. L’istanza è comunicata al beneficiario ed all’amministratore di sostegno. Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori. Il giudice tutelare provvede altresì, anche d’ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell’amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinché vi provveda. In questo caso l’amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell’articolo 419, ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione.
(18) D.P.R. 3131 del 2012, consultabile al link: https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2002_0313.htm
(19) Articolo 18 della L. 6 del 2004, visionabile al link: https://www.camera.it/parlam/leggi/04006l.htm#:~:text=%E2%80%93%20La%20persona%20che%2C%20per%20effetto,ha%20la%20residenza%20o%20il
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.
L'Avvocato Valentina Grazia Sapuppo è nata a Catania, Sicilia, e si è laureata in Giurisprudenza presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Catania, tesi sperimentale dal titolo TecnoDiritto e CyberEthics, relatore S. Amato, membro del Comitato Nazionale di Bioetica. Esperto legale nel mondo digitale, protezione della privacy, cybersecurity, specializzata in etica dell’informazione e tutela del dato biometrico è Ricercatore Indipendente e svolge attività di consulenza stragiudiziale, consulenza in materia di data protection presso Profice. Auditor e formatore ISO/IEC. Ha svolto attività di consulenza data protection n.q. di Associate presso ICT Legal Consulting - Milano. Membro del Comitato Permanente del SAI - Sistemas Administrativos Inteligentes, Dipartimento dell’Accademia Nacional de Ciencias de Buenos Aires - ANCBA, l'Avv. Sapuppo è socio AIGA - Associazione Italiana Giovani Avvocati (per cui svolge anche attività di Coordinatore della Consulta dei Praticanti Avvocati di AIGA Catania), socio Federprivacy, socio DPO Innovation, socio Privacy Network, Socio ELSA - The European Student Association, ente locale ELSA Catania (presso la quale ricopre il ruolo di Director Professional Development), socio di ISOC International e parte del ISOC Youth Observatory - Chapter Italy. Fellow all’Istitituto Italiano per la Protezione e la Valorizzazione dei dati - IIP, nonché Partner Europrivacy, svolge diverse attività aventi ad oggetto la tutela dei diritti umani, l’accesso ad Internet e la lotta al digital divide. Scrive per le riviste scientifiche giuridiche Salvis Juribus, Astrea - Argentina e IJ Editores - Argentina, di cui è anche membro del Comitato Editoriale in qualità di rappresentante italiano. Collabora con diverse piattaforme informative, tra cui l'e-Learning Specialist. Selezionata come Eccellenza Italiana per l'Excellent Webinar Academy di ELSA Italia, confronta costantemente i temi delle nuove tecnologie con esperti italiani e stranieri. È parte dell’Alunni Alliance dell'University of Texas - Austin. - valentinasapuppo@gmail.com - https://www.linkedin.com/in/valentina-sapuppo-017002188/