Ammonimento al Questore: cos’è e come richiederlo
La legge 23 aprile 2009 n.38, con l’ inserimento dell’articolo 612-bis nel codice penale, stabilisce che “è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molestia taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore, per l incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”. La legge stabilisce, inoltre, che “la pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa oppure se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità”.
Ebbene, se una persona si considera vittima di stalking, perché ha subito minacce, pedinamenti, appostamenti, reiterati messaggi, sms, e-mail o telefonate, può ricorrere a questo nuovo istituto, dell’ ammonimento al Questore, se NON ha presentato già una denuncia o querela nei confronti della persona che ha questi comportamenti contra ius.
Infatti, la specificità di questo istituto risiede proprio nel fatto che può essere attuato solo qualora NON sia già stata fatta una denuncia o querela nei confronti della persona che molesta al fine di incidere sul fenomeno dello stalking, in particolare per tutti quei comportamenti fastidiosi che, pur non costituendo reato o costituendo reato procedibile a querela di parte, sconvolgono la vita della vittima portandola all’esasperazione, facendola sentire indifesa ed in costante pericolo di vita, costringendola a vivere prigioniera della paura.
Quali sono i motivi per cui si può ricorrere all’ammonimento?
Come già descritto sopra, il primo punto è riferito a chi è vittima di stalking ed è costretta/o a vivere in uno stato di ansia e ad un cambiamento delle proprie abitudini e del proprio stile di vita. Inoltre, con il D.L. 93/2013 l’Ammonimento è previsto anche per i casi di Violenza Domestica, in cui sono presenti i “reati sentinella”, come percosse o lesioni e per contrastare il fenomeno del cyberbullismo, in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l’attuazione degli interventi senza distinzione di età nell’ambito delle istituzioni scolastiche.
Come si ricorre all’ammonimento al questore?
Il Questore assume, se necessario, le informazioni dagli organi investigativi, sente le persone informate sui fatti, e nel caso in cui ritenga fondata l’istanza, procede ad ammonire oralmente il soggetto nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento, invitandolo a tenere un comportamento conforme alla legge, valutando nei suoi confronti l’adozione di eventuali provvedimenti in materia di armi e munizioni. Dell’ammonimento viene redatto un verbale di cui una copia è rilasciata al richiedente ed una all’ammonito.
Differenze con la denuncia o con la querela
L’ammonimento è uno strumento amministrativo e non presuppone la prova certa del fatto, ma solo la sussistenza di “indizi” che rendano verosimile l’avvenuto compimento di atti persecutori. Si tratta di un “rimprovero” fatto oralmente dal Questore all’autore dei comportamenti antigiuridici affinché comprenda il disvalore delle proprie azioni. La denuncia è la semplice comunicazione di un reato perseguibile d’ufficio all’autorità giudiziaria (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza o direttamente presso gli uffici della Procura della Repubblica). La querela è l’atto con il quale la persona offesa personalmente (oppure mezzo procuratore speciale), manifesta la volontà all’Autorità Giudiziaria che l’autore del reato venga perseguito penalmente e che si accerti la sua condotta. A differenza della denuncia, dunque, attraverso la querela non si comunica esclusivamente la notizia di reato, ma si chiede espressamente che si proceda nei confronti dell’autore del reato.
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