Ammonimento del Questore: rimedio di carattere amministrativo
Il legislatore ha concepito lo Stalking come un fenomeno umano che deve essere contrastato mediante una serie di misure che non si limitino alla mera previsione di una norma incriminatrice ad hoc.
Pertanto, è stato creato un apposito “microsistema di tutela integrata”, nell’ambito del quale un ruolo da protagonista va riconosciuto all’ammonimento del Questore.
Trattasi di un istituto che risponde alla precipua esigenza di intervenire in via preventiva, al fine di frapporre un ostacolo al degenerare della condotta persecutoria. L’ammonimento dell’Autorità, infatti, dovrebbe servire ad inibire il perdurare della condotta medesima, dando al reo la percezione concreta dei risvolti sanzionatori che si ricollegano alle sue azioni.
Lo strumento in commento non è altro che un provvedimento amministrativo attraverso il quale si provvede a richiamare formalmente l’autore della condotta (c.d. stalker) e, in particolare, lo si invita a comportarsi in modo corretto e, pertanto, a smettere di invadere la vita del soggetto destinatario delle sue sgradite attenzioni. L’art. 8 della Legge 23 aprile 2009, n. 38 prevede un vero e proprio pre-procedimento, mediante il quale il Questore, acquisite le dovute informazioni, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento: questo è sostanzialmente un invito a tenere una condotta conforme alla legge. In altri termini, si tratta di un avvertimento verbale che evita al colpevole un processo penale e alla vittima di doversi avventurare nelle lungaggini della giustizia.
Da un’attenta lettura della normativa che disciplina l’ammonimento, il relativo procedimento viene a strutturarsi in tre passaggi:
1) Esposizione dei fatti da parte della persona offesa all’Autorità di Pubblica Sicurezza e richiesta di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta;
2) Acquisizione di informazioni da parte del Questore. All’esito dell’attività istruttoria, il Questore potrà decidere per: a) rigetto dell’istanza (quando gli elementi raccolti sono insufficienti per procedere oppure, quando, nel frattempo, sia intervenuta querela per il delitto di Stalking); b) archiviazione del procedimento (quando la vittima degli atti persecutori ne abbia fatto espressamente richiesta); c) emissione del decreto di ammonimento (quando il Questore si è convinto circa la fondatezza, attendibilità e veridicità dei fatti esposti e della loro qualificazione in termini di atti persecutori).
Preme sottolineare che, in tale sede, non è necessario che venga raggiunta la certezza della sussistenza del reato di stalking e, quindi, si acquisisca la prova del fatto. Infatti, è sufficiente che vi siano indizi e sospetti gravi sulla verosimile possibilità che il reato sarà consumato e che siano già stati posti in essere dei comportamenti dal carattere persecutorio.
3) Ammonimento. Con l’ammonimento il Questore diffida il persecutore a tenere una condotta conforme alla legge e ad astenersi, per il futuro, dal compiere atti persecutori nei confronti della vittima o di terzi a questa legati da vincoli di qualsiasi natura. Più dettagliatamente, l’ammonimento deve essere orale e motivato a pena di illegittimità. Con riguardo alla motivazione, questa deve indicare: i presupposti fattuali che giustificano l’adozione del provvedimento; le norme di legge dalle quali discende l’esercizio del potere ammonitorio; le risultanze istruttorie raccolte dalle dichiarazioni rese dalla vittima, dall’ammonendo, dalle persone informate sui fatti nonché dalle eventuali informazioni degli organi investigativi; le valutazioni sull’eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.
Al di là di queste considerazioni, è opportuno sottolineare che la motivazione deve essere esaustiva e valutare tutti gli elementi indicati dalla stessa norma, senza trascurare che il provvedimento deve essere emesso sulla base di fatti attuali e non considerevolmente risalenti nel tempo. Di ogni singolo passaggio dell’iter di ammonimento deve essere redatto verbale di cui deve esserne fornita una copia alle parti, cioè ammonito e richiedente l’ammonimento.
L’istituto in parola non può considerarsi uno strumento fine a se stesso. Infatti, dall’emissione del provvedimento discendono alcune conseguenze per il soggetto ammonito. In primo luogo, si avrà una sospensione o, comunque, una più attenta valutazione delle autorizzazioni di Pubblica Sicurezza ad esso afferenti.
Secondariamente, in caso di condanna per il delitto di cui all’art. 612 bis c.p., si avrà un incremento sanzionatorio laddove il condannato era stato precedentemente ammonito. L’ultima conseguenza attiene al profilo della procedibilità: infatti, qualora un soggetto sia già stato ammonito il delitto di “Atti persecutori” sarà procedibile d’ufficio, anziché a querela di parte.
Per quanto concerne la titolarità dell’istanza di ammonimento, essa spetta esclusivamente alla vittima di stalking, rimanendone esclusi tutti gli altri soggetti menzionati dalle disposizioni in materia. La norma, poi, non specifica entro quanto possa essere richiesto l’ammonimento e quest’ultimo è facoltativo. La richiesta di revoca dell’ammonimento, prima dell’emissione del provvedimento, conclude automaticamente il procedimento. Laddove la volontà di revoca sia successiva all’emissione del provvedimento questo è comunque valido, anche se il Questore può fare una semplice presa d’atto. Qualora, poi, nella richiesta di ammonimento emerga un reato procedibile d’ufficio, si trasmette automaticamente all’Autorità Giudiziaria.
In conclusione, è importante sottolineare che, sebbene il bilancio dell’istituto in commento dalla data della sua entrata in vigore è sicuramente positivo, si è riscontrata una scarsa conoscenza dello stesso da parte della vittima. Infatti, gran parte delle persone di nazionalità italiana e la totalità di quelle straniere non conoscevano questo “utensile giuridico” di antica derivazione, ma si sono determinate ad utilizzarlo su indicazione del personale dell’ufficio denunce.
Inoltre, non sempre è risultato agevole e di facile lettura per la persona offesa comprendere la differenza tra una denuncia penale e un atto amministrativo dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, quale l’ammonimento. Spesso, quest’ultimo, appariva un minus rispetto alle conseguenze penali di una denuncia. In realtà, si è rivelato uno strumento efficace per la tutela della vittima, grazie ad un iter burocratico semplificato e ad un’efficienza del personale preposto, la cui conoscibilità andrebbe sicuramente implementata.
Per completare la disamina in tema di ammonimento del Questore, non si può negare la presenza di critiche nei confronti del medesimo. Sul punto, la dottrina ha evidenziato che in sede di applicazione dell’istituto in analisi non vi sarebbero garanzie sufficienti per l’ammonito, visto che il Questore ha la facoltà di procedere all’ammonimento anche dopo la semplice assunzione di sommarie informazioni inaudita altera parte e senza obbligo di motivazione. Inoltre, è stato ritenuto iniquo il collegamento di una risposta penale più severa all’intervenuta adozione di un provvedimento amministrativo. Anche il Consiglio Superiore della Magistratura ha osservato come l’utilità dell’ammonimento non può essere affermata in maniera assoluta: se è vero che in alcuni casi esso può servire a smorzare l’aggressività del soggetto agente e a dimostrare la presenza attivo dello Stato, dall’altro, in alcune ipotesi, questo potrebbe sortire l’effetto contrario, favorendo l’escalation di violenza e stimolando il sentimento di sfida nutrito dal reo.
Come ritenuto da autorevole dottrina, tuttavia, le critiche circa l’insufficiente connotazione garantista dell’istituto in questione appaiono infondate in quanto, se è vero che il Questore può procedere all’ammonimento anche dopo la semplice assunzione di sommarie informazioni inaudita altera parte è, altresì, vero che l’entità della compressione della libertà dell’ammonito, a seguito dell’ammonimento, appare decisamente risibile, nel senso che questi viene semplicemente invitato a tenere una condotta conforme alla legge. In altri termini, l’ammonito non subisce alcuna limitazione della libertà personale, venendo semplicemente invitato a tenere un comportamento lecito. Inoltre, si può aggiungere che anche laddove un soggetto venga ammonito nonostante si sia sempre astenuto dal porre in essere qualsiasi condotta latu sensu persecutoria, non si ravvisano particolari problemi, in quanto lo stesso soggetto verrà semplicemente invitato a tenere una condotta identica a quella che ha sempre tenuto. In ogni caso, giova precisare che l’ammonimento, essendo un rimedio di carattere amministrativo, potrà essere sempre impugnato dall’ammonito sia dinanzi all’Autorità giudiziaria amministrativa, sia in via gerarchica.
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Avv. Filippo Cavirani
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