Anac, vademecum informativo sugli affidamenti diretti

Anac, vademecum informativo sugli affidamenti diretti

Sommario: 1. Introduzione – 2. La disciplina dell’affidamento diretto – 3. I principi applicabili all’affidamento diretto

 

1. Introduzione

La disciplina prevista dal nuovo codice dei contratti pubblici, d.lgs. del 31 marzo 2023, n. 36, consente l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore ai 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di progettazione, di importo inferiore ai 140.000 euro.

In materia, il Consiglio dell’ANAC (di seguito anche “Autorità”) il 30 luglio ha approvato il Vademecum informativo per gli affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, e di forniture e servizi di importo inferiore a 140.000 euro, ove sono riportate le disposizioni del nuovo codice sugli affidamenti diretti, con i pareri e le pronunce di chiarimento resi sia dall’Anac che dal MIT.

Data l’attuale rilevanza sia in termini numerici che economici degli affidamenti diretti nel settore degli appalti pubblici l’Anac ha predisposto un apposito Vademecum informativo, per fornire indicazioni utili sia dal punto di vista normativo che operativo.  

2. La disciplina dell’affidamento diretto

In particolare, le modalità per il ricorso all’affidamento diretto sono previste all’articolo 50, comma 1, lettera a) e b).

Nello specifico, l’articolo 50, comma 1, lettera a) prevede che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 14 con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.

Pertanto, la norma prevede la discrezionalità della stazione appaltante nell’individuazione delle modalità con cui devono essere documentate le “esperienze idonee”, ossia le precedenti attività espletate dall’operatore economico in ambiti anche non strettamente analoghi all’oggetto dell’affidamento, ma tuttavia idonei a garantite la buona riuscita dell’affidamento stesso.

Viene, inoltre, confermata la centralità della decisione di contrarre, o atto equivalente, nel quale indicare: l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. L’ affidamento avviene, pertanto, con un unico atto dopo l’individuazione dell’affidatario.

Per quanto concerne, in particolare, gli affidamenti diretti si evidenzia che in conformità a quanto previsto all’articolo 17 comma 2 del nuovo Codice dei contratti pubblici, non è più necessario riportare preliminarmente nella decisione a contrarre il Codice Identificativo Gara (CIG).

La disposizione di cui all’articolo 50 esaminata, inoltre, conferma che non è necessario il ricorso all’effettuazione di indagini di mercato o all’acquisizione di più preventivi, seppure tali modalità rappresentino una best practice.

Va comunque menzionato che, anche laddove la stazione appaltante scelga di acquisire più preventivi, la mera procedimentalizzazione dell’affidamento diretto, mediante l’acquisizione di una pluralità di preventivi e l’indicazione dei criteri per la selezione degli operatori non trasforma l’affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall’amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze[1].

Inoltre, il nuovo codice fornisce una definizione di affidamento diretto, contenuta nell’allegato 1.3 al Codice, all’articolo 3, lettera d), secondo il quale l’affidamento diretto è “l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’art. 50 comma 1 lett. a) e b) del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”.

3. I principi applicabili all’affidamento diretto

Alle procedure di affidamento diretto si applicano i principi generali di cui agli artt. da 1 a 11 del d.lgs. 36/2023 ed in particolare i principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato. Inoltre, si deve tenere conto del divieto di aggravamento del procedimento sancito dall’art. 1, comma 2, della L. 241/1990, richiamata dall’art. 12 del d.lgs. 36/2023.

Altro principio di fondamentale importante, la cui portata è stata in realtà attenuata con il nuovo codice, è il principio di rotazione. Il principio di rotazione è attualmente disciplinato all’art. 49 del decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36 che ha dedicato un articolo specifico alla rotazione degli affidamenti introducendo, altresì, alcune importanti novità rispetto alla disciplina prevista dal d.lgs. 50/2016.

In primo luogo, non è più vietato il rinvito dell’”operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento”, ma soltanto il rinvito del “contraente uscente” ossia del soggetto che ha conseguito la precedente aggiudicazione.

Nello specifico, il comma 2 dell’art. 49 del nuovo Codice vieta l’affidamento (diretto) o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa concernente lo stesso settore merceologico, la stessa categoria di opere o lo stesso settore dei servizi. La norma non ripropone, il riferimento ai “tre anni solari”, espressamente previsto nelle linee Guida ANAC n. 4, e non indica nemmeno alcun diverso arco temporale, dovendo il contraente uscente di fatto “saltare un turno” (due affidamenti consecutivi) prima di poter legittimamente conseguire un nuovo affidamento da parte della stessa stazione appaltante.

L’articolo 49, dedicato appunto al principio di rotazione, al comma 4 consente di derogare al divieto del reinvito del contraente uscente, motivando circa la contemporanea sussistenza di tre presupposti, individuati nella struttura del mercato, nell’effettiva assenza di alternative e nell’accurata esecuzione del precedente contratto.

Il contraente uscente può, dunque, risultare affidatario diretto laddove, come precisato anche nella relazione illustrativa al Codice, sussistano contemporaneamente tutti i suddetti requisiti, da intendersi, pertanto, come “concorrenti e non alternativi tra loro”.

È, onere della stazione appaltante fornire adeguata, puntuale e rigorosa motivazione in ordine alle ragioni della possibile deroga al principio di rotazione, fatti salvi gli affidamenti di importo inferiore ai 5.000 euro.

Il comma 6, difatti, prevede che “È comunque consentito derogare all’applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro”.

L’Autorità ricorda, inoltre, che per gli Affidamenti diretti infra 5.000 euro sono previste ulteriori semplificazioni quali: la deroga all’obbligo di ricorso al MePA e ai sistemi telematici regionali (art. 1, comma 450, L. n. 296/2006); la non applicabilità del principio di rotazione degli affidamenti ai sensi dell’art. 49.

L’articolo 52 del Codice, inoltre, prevede una semplificazione in ordine al controllo dei requisiti per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro nello specifico:

– nelle procedure di affidamento di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;

quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all’escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all’ANAC e alla sospensione dell’operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall’adozione del provvedimento.

Sempre in tema delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte dell’OE, la stazione appaltante ha facoltà di scegliere se predisporre un modello semplificato di dichiarazione oppure se adottare il DGUE, privilegiando esigenze di standardizzazione e uniformità.

 

 

 

 

 


[1] cfr. Cons. Stato sez V, sentenza n 503 del 15.01.2024 Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 3287 del 2021.

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Armando Pellegrino

Elevata Professionalità (quarta area EP). Dipendente pubblico dal 2017. Si occupa principalmente di appalti, anche svolgendo la funzione di Rup, e contabilità. Laureato magistrale in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni, Economia e Giurisprudenza, detentore di vari titoli di master aventi ad oggetto la pubblica amministrazione. Dottorando di ricerca.

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