Analisi della nuova legittima difesa alla luce dell’ultima riforma
Sommario: 1. Introduzione – 2. Le modifiche apportate all’art. 52 c.p.: la difesa diventa “sempre” legittima – 3. Le modifiche apportate all’art. 55 c.p., l’eccesso colposo di legittima difesa – 4. Le modifiche al trattamento sanzionatorio ed alla responsabilità civile
1. Introduzione
Con la legge di riforma del 26 aprile 2019, n. 36[1], l’istituto della legittima difesa è stato oggetto di importanti modifiche.
La legittima difesa è una causa di giustificazione disciplinata dall’art. 52 c.p.[2], in presenza della quale un fatto previsto dalla legge come reato perde la sua rilevanza penale. Il suo fondamento si rinviene nell’esigenza di autotutela che si manifesta nel momento in cui, in situazioni in cui lo Stato non assicura un’efficace protezione dei beni giuridici individuali, viene riconosciuta, entro i limiti fissati dalla legge, una deroga al monopolio statuale dell’uso della forza.
Affinché possa essere invocata la legittima difesa, devono ricorrere: l’attualità del pericolo[3], l’ingiustizia dell’offesa[4], la costrizione[5], lo stato di necessità in cui si trova la vittima dell’offesa[6] e la proporzionalità tra l’offesa e la difesa[7].
2. Le modifiche apportate all’art. 52 c.p.: la difesa diventa “sempre” legittima
Il cuore della riforma è costituito dall’art. 1 della l. n. 36/2019[8], che ha riformato la legittima difesa, anche con riguardo alla c.d. “legittima difesa domiciliare”. Infatti, l’art. 52 c.p. è stato oggetto di due interventi normativi: la legge del 13 febbraio 2006, n. 59[9] e la menzionata l. n. 36/2019, in forza della quale la difesa diventa “sempre” legittima. Invero, per garantire l’impunità a chi si difende nel proprio domicilio, è stato esteso l’ambito di applicazione della legittima difesa: da un lato, il II comma dell’art. 52 c.p. ha rafforzato la presunzione di proporzione tra l’offesa subita e la difesa realizzata; dall’altro, il IV comma ha introdotto una presunzione di legittima difesa.
La prima modifica è stata realizzata inserendo nell’art. 52, II comma, c.p. l’avverbio “sempre” dopo il verbo “sussiste”, per cui il rapporto di proporzione tra offesa e difesa “sussiste sempre” se l’aggressore ha violato il domicilio e l’aggredito, ivi legittimamente presente, “usa un’arma legittimamente detenuta o un altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o l’altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione”.
Quanto alla seconda modifica, nell’art. 52, IV comma, c.p. è stata inserita una presunzione di legittima difesa non di un solo requisito (la proporzione), fermi restando gli altri (l’attualità del pericolo e la necessità della difesa), ma di tutti i requisiti (compresa la necessità della difesa). L’elemento di innovazione si rinviene nel carattere violento della violazione di domicilio, riconducibile all’ipotesi aggravata, ex art. 614, IV comma, c.p.[10].
La condotta posta in essere deve consistere in un atto finalizzato a respingere l’intrusione realizzata con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica da parte di una o più persone; dunque, l’atto di respingimento dovrà essere concepito al solo fine di neutralizzare l’intrusione. A sua volta, l’intrusione può essere commessa con qualunque mezzo e, quindi, non solo con un’arma, ma con qualunque modalità idonea a limitare la libertà personale altrui, purché ciò avvenga con violenza e minaccia[11]. La violenza può consistere in un qualsiasi comportamento finalizzato ad arrecare danni a persone ed a cose, mentre la minaccia, oltre ad essere tesa a costringere gli altri a fare, tollerare od omettere qualcosa, consiste nella prospettazione di un male ingiusto e futuro.
Alla luce di quanto esposto, si è posto il problema di stabilire se l’intrusione debba essere consumata o possa essere anche solo tentata. Ebbene, la ratio della norma fa propendere per la ricomprensione nella stessa sia dell’intrusione consumata, sia di quella tentata, poiché entrambe possono essere poste in essere con violenza o minaccia di uso di armi.
3. Le modifiche apportate all’art. 55 c.p., l’eccesso colposo di legittima difesa
L’art. 2 della legge di riforma[12] ha modificato la disciplina dell’eccesso colposo, ex art. 55 c.p.[13], che deve essere analizzata congiuntamente alle cause di giustificazione del reato in senso stretto (anche dette scriminanti[14]), che rendendo il fatto lecito ab origine[15]. Pertanto, l’eccesso colposo si configura se, nel porre in essere una di queste condotte, si eccedono i limiti imposti per il loro riconoscimento; si parla, in tal caso, di eccesso colposo nelle cause di giustificazione: è il caso di colui che, nell’adottare la condotta reattiva, eccede i limiti imposti dalla legge per l’applicazione di una condizione scriminante, in modo involontario, ma al contempo colposo.
Quanto alla natura giuridica dell’illecito penale commesso a causa dell’eccesso, il delitto commesso in una situazione di eccesso colposo deve essere un delitto colposo.
In ordine al rapporto tra eccesso colposo e legittima difesa, si precisa che “l’eccesso colposo di legittima difesa – che rientra tra le ipotesi di c.d. “colpa impropria” unitamente all’errore di fatto determinato da colpa (art. 47 c.p.) e all’erronea supposizione di una causa di giustificazione (art. 59 c.p., u.c.) – costituisce uno dei casi più frequenti di eccesso colposo nelle cause di giustificazione”[16]. Sul punto, occorre rilevare che, come sancito dalla Suprema Corte, “in tema di legittima difesa l’eccesso colposo si verifica quando la giusta proporzione tra offesa e difesa venga meno per colpa, intesa come errore inescusabile, ovvero per precipitazione, imprudenza o imperizia nel calcolare il pericolo e i mezzi di salvezza”[17]. Per converso, “l’eccesso colposo di legittima difesa non ricorre allorché i limiti imposti dalla necessità della difesa vengano deliberatamente superati mediante una condotta reattiva frutto di una scelta cosciente e volontaria che trasmodi in uno strumento di (ingiustificata) aggressione”[18].
Quanto al modo attraverso cui si deve verificare l’eccesso colposo nella legittima difesa, “ai fini della configurazione dell’eccesso colposo di legittima difesa (…), occorre preliminarmente accertare l’eventuale inadeguatezza della reazione difensiva, per eccesso nell’uso dei mezzi a disposizione dell’aggredito nel particolare contesto spaziale e temporale nel quale si svolsero i fatti, e successivamente procedere all’ulteriore differenziazione tra eccesso dovuto ad errore di valutazione ed eccesso consapevole e volontario”[19]. Ciò perché, da un lato, “soltanto il primo rientra nello schema dell’eccesso colposo, mentre il secondo costituisce una scelta volontaria, estranea alla predetta scriminante”[20]; dall’altro, “la figura dell’eccesso colposo sottintende i presupposti della scriminante della legittima difesa e si concreta nel superamento dei limiti a essa immanenti, fondandosi entrambe sull’esigenza di rimuovere il pericolo di un’aggressione mediante una reazione proporzionata e adeguata”[21].
Oltre a ciò, sul piano procedurale, si deve rilevare che l’eccesso colposo nella legittima difesa non comporta l’assoluzione dell’imputato, ma la riqualificazione del reato che gli è addebitato come reato colposo, con consequenziale applicazione delle disposizioni concernenti i delitti colposi.
Dunque, l’esenzione da responsabilità penale è connessa a diverse situazioni (rectius: cause di non punibilità), tra loro alternative, in cui si deve trovare l’agente al fine di tutelare la propria o l’altrui incolumità: una minorata difesa ed un grave turbamento psichico dovuto alla situazione di pericolo in atto[22].
Quanto alla minorata difesa, si tratta di una condizione riscontrabile oggettivamente. Ad agire nelle condizioni di cui all’art. 61, I comma, n. 5, c.p.[23] è la persona dalla quale ci si difende. Si intende riferirsi ad un soggetto che si difende da un aggressore che approfitta della sua minorata difesa e nei confronti del quale è configurabile l’aggravante comune. Il giudice, pertanto, dovrà valutare, caso per caso, se ci sia stato un approfittamento di condizioni (oggettive o soggettive) che abbiano effettivamente ostacolato l’azione difensiva (ovvero se ricorra una situazione rispetto alla quale il giudice riterrebbe configurabile l’aggravante di cui all’art. 61, I comma, n. 5, c.p., rispetto al fatto commesso da chi si è introdotto nell’altrui domicilio) e se esista un nesso eziologico tra la situazione di minorata difesa e l’eccesso di difesa, che possa ragionevolmente essere apprezzato per escludere la colpevolezza per il fatto illecito commesso.
L’altra condizione, che, ai sensi dell’art. 55, II comma, c.p., esclude la punibilità nel caso in cui sia commesso un fatto che ecceda i limiti imposti dalla legge, dall’ordine dell’Autorità o dalla necessità è il riconoscimento dello stato di grave turbamento psichico: un concetto indeterminato di natura soggettiva, connesso alla situazione psicologica in cui versa un soggetto in una precisa circostanza di luogo, tempo e spazio.
Lo stato di grave turbamento psichico può essere provato dalle dichiarazioni della vittima del reato, dai comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall’agente, nonché dalla produzione di un certificato medico idoneo a comprovare la sussistenza del suddetto stato.
Al fine di definire “grave” uno stato di turbamento, è intervenuta una pronuncia della Corte costituzionale, in materia di atti persecutori, con cui ha stabilito che l’aggettivo “grave”, unitamente all’aggettivo “perdurante” che connota lo stato di ansia o di paura ed il fondato timore per l’incolumità, fa sì che “siano doverosamente ritenute irrilevanti ansie di scarso momento, sia in ordine alla loro durata sia in ordine alla loro incidenza sul soggetto passivo, nonché timori immaginari o del tutto fantasiosi della vittima”[24].
Infine, lo stato di grave turbamento, per poter rilevare, deve derivare dalla situazione di pericolo in atto e, pertanto, deve essere l’effetto di tale situazione e la situazione di pericolo, da cui scaturisce tale grave turbamento, deve essere in atto e non in procinto di crearsi o cessata.
4. Le modifiche al trattamento sanzionatorio ed alla responsabilità civile
La legge di riforma, inoltre, ha modificato il trattamento sanzionatorio attraverso un inasprimento di pena che si è tradotto in un innalzamento, nel minimo e nel massimo, della pena comminata. In particolare, l’art. 4[25] della legge n. 36/2019 ha modificato l’art. 614 c.p.[26], l’art. 5[27] ha riformato l’art. 624-bis c.p.[28] e, da ultimo, l’art. 6[29] ha novellato l’art. 628 c.p.[30]
Sotto il profilo civilistico, l’art. 7 della legge di riforma[31], modificando l’art. 2044, I comma, c.c.[32], ha aggiunto due previsioni collegate alla disciplina penale: da un lato, è esclusa la responsabilità civilistica di chi ha compiuto il fatto in una delle condizioni di legittima difesa; dall’altro, in caso di eccesso colposo nella legittima difesa, il danneggiato ha diritto ad un’indennità che il giudice dovrà calcolare con equo apprezzamento, tenendo conto “della gravità delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato”.
Pertanto, il legislatore ha cercato di garantire, quanto più possibile, a chi si difende da aggressioni nel proprio domicilio l’esenzione dalla responsabilità penale e civile. A riguardo, si applica il principio generale dell’efficacia universale delle cause di giustificazione, che, come anticipato, rendono il fatto lecito non solo agli effetti del diritto penale, ma alla stregua dell’intero ordinamento giuridico.
Inoltre, nel nuovo III comma dell’art. 2044 c.c. è stata introdotta una novità per regolare i profili risarcitori dell’eccesso colposo di difesa nel domicilio, ex art. 55, II comma, c.p. La relativa fattispecie non comporta conseguenze penali, ma obbliga a corrispondere al danneggiato “una indennità la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento del giudice, tenuto altresì conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato”.
[1] Legge 26 aprile 2019, n. 36, recante “Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa”.
[2] Art. 52 c.p. (“Difesa legittima”): “Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.
Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: la propria o la altrui incolumità; i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione. Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.
Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone”.
[3] Per “attualità del pericolo” si intende l’esistenza di una situazione per la quale, sulla base di leggi di esperienza, appaia probabile il verificarsi di un certo evento lesivo come risultato di una condotta umana.
Il pericolo che rende legittima la difesa può riguardare sia l’offesa fisica, sia quella morale. Non è necessario che il pericolo sia considerato grave, poiché il nostro ordinamento tutela tutti i reati, indipendentemente dalla loro gravità. Pertanto, il pericolo è quello esistente sin dall’origine di una data situazione concreta, ovvero dell’aggressione.
In altri termini, l’attualità del pericolo si traduce in un’offesa ingiusta esistente al momento della reazione posta in essere dal soggetto offeso.
[4] L’offesa che legittima la difesa deve riguardare un diritto individuale, personale o patrimoniale. Non deve farsi riferimento necessariamente ad una violenza, poiché ogni condotta umana – commissiva od omissiva – può essere considerata un’offesa ingiusta; infatti, anche la violazione di un obbligo di compiere una determinata azione positiva può determinare il verificarsi di un’offesa ingiusta.
[5] Per “costrizione” si intende il condizionamento psicologico del soggetto che subisce l’offesa, che si vede costretto a porre in essere una reazione difensiva.
[6] Per “necessità della difesa” si intende l’impossibilità di attuare una reazione difensiva diversa rispetto a quella realizzata: si deve trattare, pertanto, di una reazione inevitabile.
La condotta può considerarsi necessaria, se ricorrono tre requisiti: a) quando, in forza della stessa, può dirsi neutralizzato il pericolo dell’offesa ingiusta che ha determinato la reazione; b) quando per neutralizzare l’offesa non si è potuto far ricorso ad una condotta lecita; c) quando non è stato possibile utilizzare una condotta meno pregiudizievole rispetto a quella realizzata. Ne consegue che la difesa del soggetto che la pone in essere è necessaria se l’unico modo per salvaguardare il bene in pericolo o per evitare l’offesa al suo diritto è porre in essere quel tipo di condotta, non essendo possibile adottare una condotta diversa. L’autore della reazione difensiva, quindi, si trova difronte a tre diverse possibilità: subire l’offesa ingiusta, reagire, fuggire.
[7] Si ha proporzione tra l’offesa subita e la difesa posta in essere quando il danno arrecato all’aggressore è inferiore, uguale, o superiore a quello che è stato provocato. Il principio di proporzionalità è centrale nella materia in oggetto, in quanto, ex art. 52, I comma, c.p., deve sussistere se si intende invocare lo stato di legittima difesa.
Con l’introduzione della legge di riforma, tale principio è stato rafforzato: se un soggetto si deve difendere da un’aggressione all’interno della propria abitazione, o in qualsiasi luogo ove si trovi per svolgere la propria attività lavorativa, la proporzione tra l’offesa subita e la difesa posta in essere si dice “presunta”.
[8] Art. 1 l. n. 36/2019 (“Modifiche all’articolo 52 del codice penale”): “1. All’articolo 52 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: al secondo comma, dopo la parola: «sussiste» è inserita la seguente: «sempre»; al terzo comma, le parole: «La disposizione di cui al secondo comma si applica» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano»; dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: «Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone»”.
[9] Legge 13 febbraio 2006, n. 59, recante “Modifica all’articolo 52 del codice penale in materia di diritto all’autotutela in un privato domicilio”.
[10] Art. 614 c.p. (“Violazione di domicilio”): “1. Chiunque s’introduce nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimore, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s’introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. 2. Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l’espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno. 3. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. 4. La pena è da due a sei anni, e si procede d’ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato”.
[11] Cass. pen., Sez. VI, 02 ottobre 2019, n. 40414: “La causa di giustificazione di cui all’art. 52 c.p. non consente un’indiscriminata reazione nei confronti del soggetto che si introduca fraudolentemente nella propria dimora, ma presuppone un attacco, nell’ambiente domestico, alla propria o all’altrui incolumità, o, quanto meno, un pericolo di aggressione”. In senso conforme, anche le seguenti pronunce: Cass. pen., Sez. V, 30 marzo 2017, n. 44011; Cass. pen., Sez. V, 02 luglio 2014, n. 35709; Cass. pen., Sez. IV, 10 gennaio 2014, n. 691; Cass. pen., Sez. I, 21 febbraio 2007, n. 12466.
[12] Art. 2 (“Modifica all’articolo 55 del codice penale”): “1. Dopo il primo comma dell’articolo 55 del codice penale è aggiunto il seguente: «Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all’articolo 61, primo comma, n. 5) ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto»”.
[13] Art. 55 c.p. (“Eccesso colposo”): “1. Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articolo 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo. 2. Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all’articolo 61, primo comma, n. 5) ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto”.
[14] In particolare, l’art. 55, I comma, c.p. fa riferimento agli artt. 51 c.p. (“Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere”), 52 c.p. (“Difesa legittima”), art. 53 c.p. (“Uso legittimo delle armi”) e 54 c.p. (“Stato di necessità”).
[15] In particolare, ne consegue che: è eliminata l’antigiuridicità del fatto; è inapplicabile qualsiasi tipo di sanzione; la non punibilità si estende a tutti coloro che hanno partecipato al fatto; hanno carattere oggettivo, in quanto si applicano per il solo fatto che esistono.
[16] Cass. pen., Sez. VI, 03 febbraio 2010, n. 12420.
[17] Cass. pen., Sez. III, 27 aprile 2018, n. 30910. In senso conforme, Cass. pen., Sez. I, 26 novembre 2009, n. 47117 (“L’eccesso colposo nella legittima difesa si verifica quando la giusta proporzione tra offesa e difesa venga meno per colpa, intesa come errore inescusabile, in seguito a precipitazione, imprudenza o imperizia nel calcolare il pericolo e i mezzi di salvezza”). In senso analogo, Cass. pen., Sez. I, 28 novembre 2017, n. 6972 (“L’eccesso colposo di cui all’art. 55 cod. pen. investe il requisito della proporzione della difesa rispetto all’offesa, una volta che si diano i presupposti requisiti dell’aggressione ingiusta attuale e della necessità di difendersi”).
[18] Cass. pen., Sez. I, 06 febbraio 2015, n. 19789. In senso conforme, Cass. pen., Sez. I, 10 novembre 2004, n. 45407 (“Si fuoriesce dall’eccesso colposo tutte le volte in cui i limiti imposti dalla necessità della difesa vengano superati in conseguenza della scelta deliberata di una condotta reattiva, la quale comporta il superamento, cosciente e volontario, dei suddetti limiti, trasfigurandosi in uno strumento di aggressione”).
[19] Cass. pen., Sez. I, 11 dicembre 2013, n. 6118. In senso conforme, Cass. pen., Sez. I, 6 novembre 2012, n. 27595 (“L’eccesso colposo sottintende i presupposti della scriminante con il superamento dei limiti a quest’ultima collegati, sicché, per stabilire se nel fatto si siano ecceduti colposamente i limiti della legittima difesa, bisogna prima accertare la inadeguatezza della reazione difensiva, per l’eccesso nell’uso dei mezzi a disposizione dell’aggredito in un preciso contesto spazio temporale e con valutazione ex ante, e occorre poi procedere ad una differenziazione tra eccesso dovuto a errore di valutazione ed eccesso consapevole e volontario, dato che solo il primo rientra nello schema dell’eccesso colposo delineato dall’art. 55 c.p., mentre il secondo consiste in una scelta volontaria, la quale comporta il superamento doloso degli schemi della scriminante”). Inoltre, Cass. pen., Sez. I, 22 novembre 2011, n. 47662 (“Ai fini della configurabilità dell’eccesso colposo di legittima difesa, occorre preliminarmente accertare l’eventuale inadeguatezza della reazione difensiva, per eccesso nell’uso dei mezzi a disposizione dell’aggredito nel particolare contesto spaziale e temporale nel quale si svolsero i fatti, e successivamente procedere all’ulteriore differenziazione tra eccesso dovuto ad errore di valutazione ed eccesso consapevole e volontario, perché soltanto il primo rientra nello schema dell’eccesso colposo, mentre il secondo costituisce scelta volontaria, estranea alla predetta scriminante”).
[20] Cass. pen., Sez. I, 11 dicembre 2013, n. 6118. In senso conforme, Cass. pen., Sez. I, 21 giugno 2018, n. 37289 (“L’eccesso colposo sottintende i presupposti della scriminante con il superamento dei limiti a quest’ultima collegati, sicché, per stabilire se nel fatto si siano ecceduti colposamente i limiti della difesa legittima, bisogna prima accertare la inadeguatezza della reazione difensiva, per l’eccesso nell’uso dei mezzi a disposizione dell’aggredito in un preciso contesto spazio temporale e con valutazione ex ante, e occorre poi procedere ad un’ulteriore differenziazione tra eccesso dovuto ad errore di valutazione ed errore ed eccesso consapevole e volontario, dato che solo il primo rientra nello schema dell’eccesso colposo delineato dall’art. 55 c.p., mentre il secondo consiste in una scelta volontaria, la quale comporta il superamento doloso degli schemi della scriminante”). Infine, Cass. pen., Sez. I, 06 novembre 2012, n. 27595 (“L’eccesso colposo sottintende i presupposti della scriminante con il superamento dei limiti a quest’ultima collegati, sicché, per stabilire se nel fatto si siano ecceduti colposamente i limiti della legittima difesa, bisogna prima accertare la inadeguatezza della reazione difensiva, per l’eccesso nell’uso dei mezzi a disposizione dell’aggredito in un preciso contesto spazio temporale e con valutazione ex ante, e occorre poi procedere ad un’ulteriore differenziazione tra eccesso dovuto a errore di valutazione ed eccesso consapevole e volontario, dato che solo il primo rientra nello schema dell’eccesso colposo delineato dall’art. 55 c.p., mentre il secondo consiste in una scelta volontaria, la quale comporta il superamento doloso degli schemi della scriminante”).
[21] Cass. pen., Sez., I, 06 novembre 2012, n. 27595.
[22] Cass. pen., Sez. III, 10 dicembre 2019, n. 49883: “La causa di non punibilità prevista dall’art. 55, 2° co., c.p., come integrato dalla l. n. 36/2019, per chi abbia agito in condizioni di minorata difesa o in stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto, non è configurabile quando l’azione difensiva illecita, ascritta a titolo di eccesso colposo, non sia determinata dall’intento di salvaguardare la propria o altrui incolumità, ma sia esclusivamente riferibile alla difesa dei beni propri o altrui, senza che sia ipotizzabile il pericolo di aggressione personale contemplato dall’art. 52, 2° co., lett. b), c.p.”.
[23] Art. 61, I comma, n. 5, c.p.: “l’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa”.
[24] C. cost., 11 giugno 2004, n. 171.
Sullo stato di grave turbamento in relazione al reato di atti persecutori, di cui all’art. 612-bis c.p. (“Atti persecutori”), si è pronunciata la Corte di Cassazione (Cass. pen., Sez. V, 24 aprile 2015, n. 49613), affermando che: “La sussistenza del grave e perdurante stato di turbamento emotivo prescinde dall’accertamento di uno stato patologico conclamato, essendo sufficiente che gli atti persecutori abbiano un effetto destabilizzante della serenità dell’equilibrio psicologico della vittima, per cui assumono rilevanza tanto le dichiarazioni della persona offesa, quanto le sue condotte, conseguenti e successive all’operato dell’agente”.
[25] Art. 4 (“Modifiche all’articolo 614 del codice penale”): “1. All’articolo 614 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: 1. al primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»; 2. al quarto comma, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni»”.
[26] In particolare, la legge di riforma ha modificato l’art. 614 c.p. (“Violazione di domicilio”), raddoppiando la pena minima prevista per il reato di violazione di domicilio: la pena comminata per l’ipotesi non aggravata (I comma) viene innalzata nel minimo e nel massimo edittale: la reclusione da 6 mesi a 3 anni è sostituita con la reclusione da 1 a 4 anni.
Inoltre, aumenta nel minimo e nel massimo anche la pena comminata per l’ipotesi aggravata (IV comma, cioè il fatto commesso con violenza sulle cose o alle persone, ovvero da persona palesemente armata) e, pertanto, la reclusione da 1 a 5 anni viene sostituita con la reclusione da 2 a 6 anni.
Più in generale, occorre affermare che il reato di cui all’art. 614 c.p. rileva penalmente nei confronti di chiunque si introduca o si trattenga, contro la volontà o clandestinamente, nell’abitazione o in altro luogo di privata dimora di chi è legittimato ad escluderlo.
La nozione di domicilio varia a seconda che si faccia riferimento al codice civile o al codice penale. Infatti, ai sensi del codice civile, il domicilio è il luogo nel quale una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi; secondo la legge penale, invece, il domicilio è ogni luogo in cui il soggetto svolge la sua vita o attività lavorativa.
[27] Art. 5 (“Modifiche all’articolo 624-bis del codice penale”): “1. All’articolo 624-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: al primo comma, le parole: «da tre a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a sette anni»; al terzo comma, le parole: «da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000» sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500»”.
[28] Sul punto, la legge di riforma ha aumentato, nel minimo e nel massimo edittale, la pena detentiva per il reato di cui all’art. 624-bis c.p. (“Furto in abitazione e furto con strappo”). Infatti, la reclusione da 3 a 6 anni è sostituita con la reclusione da 4 a 7 anni. Un ulteriore inasprimento, in questo caso solo del minimo edittale, ma esteso anche alla pena pecuniaria, è previsto anche per l’ipotesi aggravata di cui al terzo comma (fatto commesso in presenza di un’aggravante comune o di una delle aggravanti del furto, di cui all’art. 625, I comma, c.p., comprese, ad es., la violenza sulle cose, la destrezza, l’uso di un mezzo fraudolento, ecc.): la pena della reclusione da 4 a 10 anni e della multa da € 927 a € 2.000 è sostituita con la pena della reclusione da 5 a 10 anni e della multa da € 1.000 a € 2.500.
[29] Art. 6 (“Modifiche all’articolo 628 del codice penale”): “1. All’articolo 628 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: al primo comma, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque»; al terzo comma, alinea, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sei» e le parole: «da euro 1.290 a euro 3.098» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.000 a euro 4.000»; al quarto comma, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «sette» e le parole: «da euro 1.538 a euro 3.098» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.500 a euro 4.000»”.
[30] La legge di riforma del 2019, infine, ha novellato l’art. 628 c.p. (“Rapina”). Le suddette modifiche non riguardano la sola ipotesi aggravata della rapina nel domicilio (art. 628, III comma, n. 3-bis, c.p.), ma interessano la norma incriminatrice a partire dall’ipotesi non aggravata di cui al I comma: infatti, viene innalzato da 4 a 5 anni il minimo edittale della reclusione per la rapina semplice.
La riforma Orlando (legge 23 giugno 2017, n. 103) ha inasprito la comminatoria di pena della rapina aggravata, ex art. 628, III comma, portando da 4 anni e 6 mesi a 5 anni il minimo edittale (con un massimo edittale, rimasto invariato, pari a 20 anni e un lieve innalzamento anche del minimo edittale della congiunta pena della multa).
La legge del 2019 innalza da 5 a 6 anni il minimo edittale, oltre ad aumentare, nel minimo e nel massimo, la multa (che nel minimo passa da € 1.290 a € 2.000 e nel massimo da € 3.098 a € 4.000).
L’inasprimento sanzionatorio riguarda, infine, anche l’ipotesi di concorso di circostanze aggravanti, introdotta nell’art. 628, IV comma, c.p. dalla l. n. 103/2017: il minimo edittale della reclusione passa da 6 a 7 anni (restando fermo il limite massimo di 20 anni) e la pena della multa passa da € 1.538 – 3.098 ad € 2.5000 – 4.000.
Si tratta di modifiche normative finalizzate ad inasprire la risposta punitiva, senza produrre effetti rispetto alla custodia cautelare in carcere, già possibile anche prima della riforma per la violazione di domicilio aggravata, per il furto in abitazione e per la rapina. L’innalzamento del massimo edittale della violazione di domicilio aggravata (da 5 a 6 anni) renderà, peraltro, possibili le intercettazioni telefoniche, ai sensi dell’art. 266 c.p.p. (“Limiti di ammissibilità”).
Stante il principio di irretroattività in malam partem, le modifiche de quibus riguardano solo i fatti commessi dopo l’entrata in vigore della legge.
[31] Art. 7 (“Modifica all’articolo 2044 del codice civile”): “1. All’articolo 2044 del codice civile sono aggiunti, infine, i seguenti commi:
«Nei casi di cui all’articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale, la responsabilità di chi ha compiuto il fatto è esclusa.
Nel caso di cui all’articolo 55, secondo comma, del codice penale, al danneggiato è dovuta una indennità la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento del giudice, tenuto altresì conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato»”.
[32] Art. 2044, I comma, c.c. (“Legittima difesa”): “Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri”.
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Sara Ionà
- Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG/01) presso l'Università degli Studi di Roma, "RomaTre", Dipartimento di Giurisprudenza, Corso di
Laurea Magistrale, con tesi di laurea in diritto penale, "Le situazioni preclusive dei benefici penitenziari (art. 4-bis ord. penit.)".
- Praticante Avvocato Abilitata al patrocinio.
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