Anche i single possono adottare: il quadro normativo

Anche i single possono adottare: il quadro normativo

Il tema dell’adozione in Italia ha subito importanti variazioni nel corso degli anni. Tra le più rilevanti, l’estensione del diritto all’adozione anche ai single. L’evoluzione normativa e giurisprudenziale ha difatti aperto nuove strade, consentendo anche alle persone non coniugate di poter divenire genitori adottivi.

Il quadro normativo e l’evoluzione giuridica

L’adozione in Italia è regolata dalla legge 184/1983, che sancisce le condizioni per l’adozione nazionale e internazionale, nonché le caratteristiche dei soggetti legittimati a chiedere l’adozione. In particolare, mediante l’art. 6 della legge 184/1983, si faceva riferimento esclusivamente ai “coniugi” interessati, sottolineando quindi esplicitamente la necessità di una relazione matrimoniale per intraprendere il percorso adottivo.

Tuttavia, la sentenza della Corte Costituzionale n. 1/2006 ha dichiarato l’illegittimità della disposizione, affermando la contrarietà di tale limitazione  al principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione italiana. La Corte ha quindi invitato il legislatore ad adattare la normativa per consentire anche alle persone non sposate di poter intraprendere il percorso.

La modifica normativa alla legge 184/1983 ha introdotto il concetto di “single adottante”. Oggi è consentito al single di poter adottare, a livello nazionale e internazionale, sebbene in presenza di alcune condizioni specifiche.

Nel dettaglio, l’art. 6 della legge 184/1983, stabilisce che l’adozione può essere richiesta anche dal richiedente single, purché in possesso di determinati requisiti di idoneità. Sarà compito del giudice, difatti, valutare la capacità del richiedente adottante di offrire un ambiente adeguato al bambino e di garantire il suo benessere. La valutazione comprende aspetti psicologici, economici e sociali dell’adottante, con particolare attenzione alla stabilità emotiva e alla capacità di soddisfare i bisogni del minore.

La valutazione tiene conto della salute psicofisica dell’adottante, della sua situazione familiare, della sua stabilità emotiva e della capacità di affrontare le difficoltà educative e relazionali che potrebbero sorgere durante il percorso di crescita del bambino.

I requisiti per l’adozione da parte dei single

I requisiti riservati alla persona adottante sono di seguito enucleati:

  • Maggiore età: L’adottante deve aver compiuto almeno 18 anni e non può avere un’età superiore di più di 45 anni rispetto al minore da adottare.

  • Idoneità psicologica e sociale: chi adotta deve essere in grado di offrire un ambiente stabile, sano e accogliente per il bambino. A tal fine, vengono effettuati colloqui e valutazioni psicologiche e sociali.

  • Stabilità economica: È richiesta una situazione economica tale da garantire il sostentamento del minore.

Dal punto di vista giuridico, l’adozione da parte di un solo adottante comporta diverse implicazioni. Innanzitutto, la responsabilità genitoriale, che viene attribuita all’adottante, comporta un impegno personale ed esclusivo. Inoltre, la legge prevede che lo stesso possa, in alcuni casi, avere più difficoltà nel conciliare la sua vita privata e lavorativa con le esigenze del minore, rispetto a una coppia.

L’evoluzione della normativa in questo campo riflette un cambiamento culturale e giuridico importante, che riconosce il diritto di ogni individuo a diventare genitore, pur in assenza di una relazione matrimoniale. Tuttavia, resta fondamentale che il singolo adottante sia in grado di garantire un ambiente sereno, equilibrato e stabile per il bambino, e che la valutazione delle sue capacità genitoriali venga condotta in modo accurato e approfondito.


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