Anche l’immobile donato può essere espropriato
a cura di Giacomo Romano
Inutile donare i propri immobili a familiari, parenti o amici per evitare il pignoramento dei creditori: la casa è ugualmente espropriabile, senza neanche bisogno di revocatoria.
La legge 132/2015 che ha introdotto il nuovo art. 2929 bis è applicabile a tutti i pignoramenti iniziati dopo il 27 giugno 2015, anche se il debito è stato contratto anteriormente.
Manuale di diritto ereditario e delle donazioni Copertina flessibile – 1 set 2014 di
La nuova norma inserita nel codice civile prevede che il creditore possa ugualmente mettere all’asta l’immobile se iscrive il pignoramento nei registri immobiliari entro un anno dalla data di trascrizione della donazione.
La norma non vale solo per le donazioni, ma anche per il fondo patrimoniale, il trust e i vincoli di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili per esempio a persone con disabilità. Durante l’arco di tali 12 mesi i creditori possono direttamente pignorare l’immobile con l’ufficiale giudiziario, anche se intestato ad altro soggetto.
Precetto e pignoramento Copertina flessibile – 15 mar 2016
Dopo?
Il creditore può agire in revocatoria per altri 4 anni.
La riforma è immediatamente applicabile anche per debiti contratti in passato, a condizione che il pignoramento sia successivo al 27 giugno 2015.
La nefasta riforma ha l’obiettivo di rendere immediatamente espropriabili beni che il debitore ha sottoposto a vincoli di destinazione o di alienazione a titolo gratuito. Grazie alla nuova disposizione l’inefficacia della cessione è effetto del pignoramento stesso che implicitamente contiene in sé un’azione revocatoria sommaria.