Animali: cane morde un passante, responsabile la dogsitter
L’obbligo di custodia dell’animale prescinde dalla formale appartenenza dello stesso risultante dalla registrazione all’anagrafe canina o dal microchip. Tale posizione di garanzia sussiste ogniqualvolta sia riscontrabile una relazione anche di semplice detenzione tra l’animale e la persona.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 20102 depositata l’8 maggio 2018.
Il Giudice di Pace di Trieste condannava una dogsitter per lesioni personali colpose poiché un cane che stava portando a spasso aveva morso una donna al polpaccio. Contro la decisione la dogsitter è ricorsa in Cassazione affermando di essere innocente perché non era lei la proprietaria dell’animale.
La Cassazione ha rigettato il ricorso affermando che, in tema di lesioni colpose, <<la posizione di garanzia assunta dal detentore di un cane impone l’obbligo di controllare e di custodire l’animale adottando ogni cautela per evitare e prevenire le possibili aggressioni a terzi anche all’interno dell’abitazione>>. La pericolosità del genere animale, ricorda la Corte, non è infatti limitata agli animali feroci ma può sussistere anche in relazione ad animali domestici o di compagnia.
Inoltre, l’obbligo di custodia dell’animale prescinde dalla formale appartenenza così come risultante dalla registrazione all’anagrafe canina o dal microchip. L’obbligo sorge ogniqualvolta sia riscontrabile una relazione anche di semplice detenzione tra l’animale e la persona poiché l’art. 672 c.p. <<collega il dovere di non lasciare libero l’animale o di custodirlo con le debite cautele al suo possesso, da intendere come detenzione anche solo materiale d i fatto, non essendo necessario un rapporto di proprietà in senso civilistico>>.
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