ANNULLAMENTO CONCORSO PUBBLICO: decide il giudice ordinario

ANNULLAMENTO CONCORSO PUBBLICO: decide il giudice ordinario

Cass. Civ., Ord., Sez. U, 14 luglio 2015, n. 14690

a cura di Martina Bolis

Rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario tutti gli atti della serie negoziale successivi alla stipulazione del contratto, compresi quelli volti a disporne l’annullamento unilaterale o la caducazione automatica in conseguenza dell’illegittimità, accertata in sede giudiziale, della procedura concorsuale

La Suprema Corte veniva chiamata a risolvere un conflitto di giurisdizione sollevato da parte del Tribunale ordinario di Reggio Calabria, a seguito della seguente situazione.

Un concorso pubblico per operatore informatico indetto dalla Regione Calabria veniva annullato da parte del giudice amministrativo; in conseguenza di tale annullamento, il Segretario Generale del Consiglio Regionale della Calabria disponeva con determinazione la caducazione automatica dei rapporti di lavoro dei vincitori del concorso.

I vincitori in questione adivano quindi il Tribunale Amministrativo della Regione Calabria, chiedendo “l’annullamento di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, e il risarcimento del danno a mezzo di reintegrazione in forma specifica o, in subordine, per equivalente, a cagione dell’illegittimità della condotta amministrativa da parte del Consiglio regionale e per esso dei commissari preposti all’espletamento del concorso pubblico”.

Il T.A.R. dichiarava la propria incompetenza, in quanto giudice amministrativo, in favore del giudice ordinario.

Nel giudizio innanzi al giudice ordinario, si costituiva la Regione Calabria, chiedendo la chiamata in causa del Centro Nazionale Istruzione Professionale Esami e Concorsi (Cnipec Srl) in quanto ente al quale era stato affidato lo svolgimento del concorso de quo.

Il Tribunale di Reggio Calabria sollevava tuttavia regolamento di ufficio di giurisdizione, ravvisando la propria incompetenza a favore del Giudice amministrativo sia per quanto atteneva la domanda principale,  relativa a vicende da considerarsi dipendenti e consequenziali rispetto ad un concorso pubblico ed, anzi, ad una decisione presa da un organo amministrativo, che per la domanda di manleva avanzata dal convenuto, in quanto relativa ad una responsabilità collegata ad un rapporto di appalto pubblico.

In primis, è opportuno richiamare la differenziazione di attribuzioni tra giudice amministrativo e giudice ordinario. Quest’ultimo è competente a decidere delle violazioni dei diritti soggettivi; differentemente, il giudice amministrativo è competente a decidere delle violazioni degli interessi legittimi, fatta eccezione per alcuni casi di giurisdizione esclusiva nei quali tale organo ha competenza anche in relazione alla violazione di diritti soggettivi. In particolare, l’art. 103 Cost. prevede che “Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi”.

Per mera completezza, si accenna alla distinzione tra diritto soggettivo ed interesse legittimo. Il diritto soggettivo è quella posizione giuridica di vantaggio che l’ordinamento attribuisce ad un soggetto. L’interesse legittimo invece è una situazione giuridica individuale che ha trovato espresso riconoscimento nel nostro ordinamento solo con la legge n. 5992/1889, con la quale è stata istituitala IV sezione del Consiglio di Stato; esso può essere definito come situazione giuridica soggettiva della quale è titolare un soggetto privato nei confronti della pubblica amministrazione, che esercita un potere autoritativo attribuitole dalla Legge.

Ciò premesso, relativamente al pubblico impiego privatizzato, il procedimento amministrativo inizia con l’indizione del concorso finalizzato all’assunzione di personale e si esaurisce con l’approvazione della graduatoria. Tutte le vicende successive all’approvazione della graduatoria non sono quindi più di competenza del giudice amministrativo, bensì dal giudice ordinario.

Infatti, mentre nell’ambito del procedimento concorsuale la Pubblica Amministrazione agisce nella sua qualità pubblicistica, una volta esauritasi la procedura de qua agisce invece nella sua veste di datore di lavoro e trovano quindi applicazione i principi civilistici (ex plurimis, Cass., SU, nn. 7859/2001; 9332/2002; 15472/2003;27399/2005; 15342/2006).

Il concorso indetto da una Pubblica Amministrazione fa sorgere in capo ai partecipanti un interesse legittimo affinchè vengano seguite le procedure previste dalla normativa di settore. Solo successivamente al superamento del concorso, a prescindere dall’effettiva assunzione alla quale il concorso era finalizzato, sorge in capo al vincitore un diritto soggettivo, in quanto tale tutelabile attraverso gli ordinari mezzi previsti dal codice civile ed azionabile innanzi al giudice ordinario. Qualora si instauri un rapporto di lavoro, si applicheranno quindi ad esso le norme previste dal codice civile e dalla contrattazione collettiva (cfr, Cass., SU, nn. 8595/1998; 21671/2013; Cass., nn. 7219/2005; 9384/2006).

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, è possibile concludere affermando che rientrano quindi nella giurisdizione del giudice ordinario tutti gli atti della serie negoziale successivi alla stipulazione del contratto, compresi quelli volti a disporne l’annullamento unilaterale o la caducazione automatica in conseguenza dell’illegittimità, accertata in sede giudiziale, della procedura concorsuale.


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