Annullamento del contratto stipulato da soggetto inabilitato
Cass. civ., Sez. II , 4 luglio 2012, n. 11191
a cura di Giuseppe Argentino
Il caso
G.A., inabilitato con sentenza del 1969 e successivamente interdetto con sentenza del 1979, aveva stipulato due contratti di compravendita per atto pubblico nelle date 16 dicembre 1972 e 21 dicembre 1972: il primo in favore di A.M.C., P.M., S.V. e A.S.; il secondo in favore esclusivamente di A.S.
Con sentenza del 4 marzo/28 ottobre 2002, il Giudice di primo grado accoglieva le domande proposte da G.A. (attore) – rappresentato dal curatore – annullando i due contratti di compravendita predetti, limitatamente alle disposizioni in favore di A.M.C., P.M., S.V. e A.S., condannando i convenuti a rilasciare all’attore i beni oggetto delle vendite annullate e, di contro, intimando all’attore di restituire agli acquirenti-convenuti gli importi ricevuti quale corrispettivo.
Il Giudice di seconde cure, pronunciandosi nei confronti degli eredi di G.A. (nel frattempo deceduto), rigettava le impugnazioni proposte dai convenuti-appellanti, sulla base del fatto che nel caso di specie ricorrevano i presupposti di cui all’art. 427, comma terzo, Cod. civ., per l’annullamento dei contratti stipulati dall’inabilitato senza l’assistenza del curatore; disattendendo, fra le altre, anche la doglianza proposta da A.M.C. con la quale era stato dedotto che l’attore, al momento della stipula dei contratti di compravendita, aveva maliziosamente occultato lo stato di incapacità naturale avendo esibito documenti, successivamente risultati falsi, i quali attestavano la cessazione dello stato di incapacità.
Avverso la sentenza della Corte d’appello, A.M.C. ricorreva in Cassazione; resistevano con contro-ricorso gli eredi di G.A.
La soluzione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte rigetta il ricorso principale proposto da A.M.C. affermando che nella fattispecie in oggetto va applicato senza ombra di dubbio il principio dettato dal comma terzo, dell’art. 427 Cod. civ., il quale prevede l’annullamento degli atti di straordinaria amministrazione posti in essere dall’inabilitato senza l’assistenza del curatore; né tantomeno può applicarsi il dettato dell’art. 1426 Cod. civ., invocato dalla ricorrente, il quale statuisce che non è annullabile il contratto concluso dal minore che con raggiri abbia occultato la sua minore età.
Infatti, l’art. 1426 Cod. civ., essendo considerata norma di carattere eccezionale, può essere applicata esclusivamente alla sola incapacità derivante da minore età, escludendo la possibilità di estenderne il contenuto anche ad altre ipotesi (come l’inabilitazione) non contemplate espressamente dalla norma stessa (Cfr., la dottrina maggioritaria. Su tutti, Mirabelli, “Dei contratti in generale”, UTET, IV, pp. 525 e ss.; Contra, può ricordarsi che con riguardo all’art. 1305 Cod. civ. del 1865, si era sostenuto che il divieto di impugnare l’obbligo fatto dal minore che avesse con raggiri o altri mezzi dolosi occultato di essere tale sarebbe stato estensibile anche all’inabilitato – Cass. sent. n. 679/1946, con nota di Tabet, Foro it. 47, I, p. 619).
Giuseppe Argentino
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