Annullamento del testamento per incapacità legale del testatore

Annullamento del testamento per incapacità legale del testatore

Il testamento, negozio unilaterale non recettizio, è un atto di autonomia privata strettamente personale con il quale un soggetto dispone dei propri beni per il tempo della sua morte.

Definiamo testamentificazione attiva la capacità di testare. Essa si innesta nella disciplina della capacità di agire che, tendenzialmente, si acquista per legge dopo il compimento della maggiore età. In tal senso, l’articolo 591, co. I del codice civile [1] sancisce che possono disporre per testamento tutti coloro che non sono stati dichiarati incapaci legalmente.

Dunque, sulla scorta della regola tradizionale per la quale la capacità di agire e, pertanto, di compiere negozi giuridici rappresenta la regola per il nostro ordinamento e l’incapacità legale costituisce l’eccezione, il II comma dell’articolo 591 del codice civile vede la presenza di una elencazione tassativa dei casi in cui un soggetto è considerato ex lege incapace a testare.

A parte il caso del minore di anni diciotto ed il caso di interdizione legale per infermità di mente, in riferimento ai quali rileva una situazione fattuale di incapacità legale a disporre dei propri beni, è interessante rilevare l’ipotesi ex articolo 591, co.II, n.3 del codice civile, ove il legislatore rimanda all’istituto della incapacità di intendere e di volere, anche transitoria.

Questa incapacità, meglio intesa come incapacità naturale, si realizza in questi casi in cui il soggetto risulti privo in modo assoluto, al momento del compimento di atti giuridici, della capacità di autodeterminarsi ovvero della coscienza dei propri atti o che le stesse siano a tal punto menomate da impedire la formazione di una volontà cosciente.

In tal senso la Suprema Corte di Cassazione in Sentenza n. 4677 del 2020 [2] ha affermato che l’incapacità di intendere e di volere, costituente causa di annullamento del negozio ai sensi dell’articolo 428 del codice civile, consiste in un “turbamento di normali processi di formazione ed estrinsecazione della volontà, che può essere causato anche da una grave malattia e deve essere tale, comunque, da impedire la capacità cosciente e la libera determinazione del soggetto”.

Dunque, un soggetto pur legalmente capace, potrebbe trovarsi, in una concreta situazione fattuale, non in grado di valutare pienamente le conseguenze degli atti che pone in essere, non potendosi così determinare in modo consapevole per una qualsivoglia causa, permanente o transitoria.

L’ordinamento, a tutela di tali inconvenienti, appronta all’articolo 428 c.c. [3] la disciplina dell’annullabilità degli atti tra vivi a contenuto patrimoniale.

A tutela degli atti unilaterali e, in particolar modo, del testamento, il III comma dell’articolo 591 c.c. prevede una disciplina specifica che attribuisce legittimazione assoluta a contestare le ultime volontà del disponente a chiunque vi abbia interesse entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.

Tale legittimazione, come precisa la Cassazione in sentenza n. 12291 del 1998 [4], estende, indubbiamente, rispetto alla normale azione di annullamento, la categoria di tali soggetti, assimilando la relativa disciplina a quella dell’azione di nullità prevista dall’articolo 1421 del codice civile [5], tanto da indurre taluni autori a coniare l’espressione di annullabilità assoluta, ponendo, comunque, un limite a detta estensione, rappresentato dalla necessità che tale interesse non sia quisque de populo, ma che sia diretto ed attuale, di guisa che la posizione giuridica soggettiva di chi agisce sia suscettibile di ricevere un concreto ed effettivo pregiudizio dal permanere dell’atto nel mondo del diritto e, per converso, un concreto ed oggettivo vantaggio dalla sua caducazione.

Colui che agisce per chiedere l’annullamento di un testamento ha l’onere di provare, con ogni mezzo e anche in base ad indizi e presunzioni, l’incapacità assoluta del de cuius al momento della definizione delle sue ultime volontà.

Quanto fin qui esposto vale tanto in caso di testamento olografo, quanto in caso di testamento pubblico redatto innanzi ad un notaio. In tal senso, la Corte di Cassazione in Sentenza n. 28758 del 2017 [6] ha affermato il principio secondo il quale “è irrilevante la distinzione tra testamento olografo e testamento raccolto da un notaio, non mutando la nozione di incapacità naturale del testatore, che postula l’esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell’atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi.”

Parte di dottrina ha però ritenuto eccessivamente rigoroso l’orientamento giurisprudenziale che considera necessario per l’annullamento di un testamento un assoluto difetto di coscienza del testatore, evidenziando il diffondersi di malattie senili che, pur non determinando una situazione di totale incapacità della persona, causano abitualmente menomazioni psichiche e riduzioni di capacità, con conseguenti debolezze decisionali ed affievolimenti della “consapevolezza affettiva”, per cui il disponente può decidere di attribuire i propri beni in modo diverso da come avrebbe fatto in assenza di malattia, sovente subendo, in particolare, l’influenza di soggetti che lo accudiscono o con cui da ultimo trascorrono la maggior parte delle loro giornate.

 

 

 

 


Note
[1] Articolo 591 c.c., “Casi d’incapacità”, << 1. Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge. 2. Sono incapaci di testare: 1) coloro che non hanno compiuto la maggiore età; 2) gli interdetti per infermità di mente; 3) quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento. 3. Nei casi d’incapacità preveduti dal presente articolo il testamento può essere impugnato da chiunque vi ha interesse. 4. L’azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie. >>
[2] Corte di Cassazione, Sentenza n. 4677 del 2020, visionabile al link: https://sentenze.laleggepertutti.it/sentenza/cassazione-civile-n-4677-del-21-02-2020
[3] Articolo 428 c.c., “Atti compiuti da persona incapace d’intendere o di volere”, << 1. Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d’intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all’autore. 2. L’annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d’intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell’altro contraente. 3. L’azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l’atto o il contratto è stato compiuto. 4. Resta salva ogni diversa disposizione di legge.>>
[4] Corte di Cassazione, Sentenza n. visionabile al link: https://www.avvocato.it/massimario-276/
[5] Articolo 1421 c.c., “Legittimazione all’azione di nullità”, << Salvo diverse disposizioni di legge, la nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e può essere rilevata d’ufficio dal giudice. >>
[6] Corte di Cassazione, Sentenza n. 28758 del 2017, visionabile al link: http://www.dirittoegiustizia.it/allegati/9/0000079329/Corte_di_Cassazione_sez_II_Civile_sentenza_n_28758_17_depositata_il_30_novembre.html

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L'Avvocato Valentina Grazia Sapuppo è nata a Catania, Sicilia, e si è laureata in Giurisprudenza presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Catania, tesi sperimentale dal titolo TecnoDiritto e CyberEthics, relatore S. Amato, membro del Comitato Nazionale di Bioetica. Esperto legale nel mondo digitale, protezione della privacy, cybersecurity, specializzata in etica dell’informazione e tutela del dato biometrico è Ricercatore Indipendente e svolge attività di consulenza stragiudiziale, consulenza in materia di data protection presso Profice. Auditor e formatore ISO/IEC. Ha svolto attività di consulenza data protection n.q. di Associate presso ICT Legal Consulting - Milano. Membro del Comitato Permanente del SAI - Sistemas Administrativos Inteligentes, Dipartimento dell’Accademia Nacional de Ciencias de Buenos Aires - ANCBA, l'Avv. Sapuppo è socio AIGA - Associazione Italiana Giovani Avvocati (per cui svolge anche attività di Coordinatore della Consulta dei Praticanti Avvocati di AIGA Catania), socio Federprivacy, socio DPO Innovation, socio Privacy Network, Socio ELSA - The European Student Association, ente locale ELSA Catania (presso la quale ricopre il ruolo di Director Professional Development), socio di ISOC International e parte del ISOC Youth Observatory - Chapter Italy. Fellow all’Istitituto Italiano per la Protezione e la Valorizzazione dei dati - IIP, nonché Partner Europrivacy, svolge diverse attività aventi ad oggetto la tutela dei diritti umani, l’accesso ad Internet e la lotta al digital divide. Scrive per le riviste scientifiche giuridiche Salvis Juribus, Astrea - Argentina e IJ Editores - Argentina, di cui è anche membro del Comitato Editoriale in qualità di rappresentante italiano. Collabora con diverse piattaforme informative, tra cui l'e-Learning Specialist. Selezionata come Eccellenza Italiana per l'Excellent Webinar Academy di ELSA Italia, confronta costantemente i temi delle nuove tecnologie con esperti italiani e stranieri. È parte dell’Alunni Alliance dell'University of Texas - Austin. - valentinasapuppo@gmail.com - https://www.linkedin.com/in/valentina-sapuppo-017002188/

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