Anticipazioni di cassa: contro chi deve agire l’amministratore di Condominio per ottenere il rimborso?
Cassazione Civile ordinanza n° 1851 del 25 gennaio 2018
Per evitare ritardi con i creditori del Condominio, a causa dell’intempestivo versamento degli oneri condominiali, è frequente che l’amministratore anticipi a favore del Condominio le somme di denaro necessarie, utilizzando a tal uopo il proprio patrimonio. Come deve agire l’amministratore che vuole il rimborso degli anticipi di cassa? A chi deve rivolgersi? Al Condominio o ai condomini pro quota?
La vicenda
Un ex amministratore, a seguito di anticipi di cassa effettuati a vantaggio del condominio e da quest’ultimo non rimborsati, ottiene a danno di questi un decreto ingiuntivo per ottenerne il ristoro. La somma anticipata, si precisa, risultava iscritta nel bilancio consuntivo approvato dall’assemblea dei condomini. A seguito della notifica del suddetto titolo, il Condomino ha in un primo momento deciso di impugnare il decreto ingiuntivo, dopodichè, per evitare una ben più gravosa azione esecutiva, ha deciso di pagare la somma richiesta. Il Tribunale presso cui verteva l’opposizione, però, accoglieva l’opposizione del Condominio, revocando di guisa il provvedimento di ingiunzione. In particolare, a parere del Tribunale, il decreto ingiuntivo non era corretto, in quanto emesso per l’intero importo nei confronti del Condominio, in spregio alla natura parziaria dell’obbligazione condominiale. La Corte d’Appello, infine – precisando che ormai l’avvenuto pagamento dell’importo dovuto lasciasse la lite aperta esclusivamente ai fini del pagamento delle spese legali – riteneva che il decreto ingiuntivo in oggetto fosse stato invece richiesto ed emesso correttamente, in quanto la parziarietà dell’obbligazione viene in rilievo esclusivamente nella fase esecutiva. Inoltre, con la delibera di approvazione dell’importo anticipato dall’amministratore era stata esplicata la volontà dei condomini di solidarizzare il proprio debito, giustificando, pertanto, un’unitaria azione giudiziale nei confronti del Condominio.
Ciò posto, il Condominio de quo decide di ricorrere alla Corte di Cassazione.
La decisione
Il Condominio, in particolare, lamenta la violazione degli articoli 1115, 1123 e 1139 del codice civile e dell’art. 348 bis c.p.c. A parere del ricorrente, difatti, l’amministratore era perfettamente a conoscenza delle quote di debito dei singoli condòmini morosi, pertanto non vi era alcuna necessità di agire nei confronti dell’intera compagine.
In secondo luogo, a parere del ricorrente, sussiste nel caso di specie la violazione degli articoli 117, 1135, 1136, 1137 e 1421 del codice civile. La Corte di Appello, lamenta il Condominio, doveva dichiarare la nullità della delibera che aveva a maggioranza “solidarizzato” i tra tutti i condomini il debito di un’unica condomina.
La Corte di Cassazione respinge il ricorso.
Gli Ermellini, difatti, precisano che l’amministratore cessato dall’incarico può chiedere il rimborso delle somme da lui anticipate per la gestione condominiale sia nei confronti del condominio in persona del nuovo amministratore (dovendosi considerare attinente alle cose, ai servizi ed agli impianti comuni anche ogni azioni nascente dall’espletamento del mandato, che, appunto, riflette la gestionale e la conservazione di quelle cose, servizi o impianti) sia, cumulativamente, nei confronti di ogni singolo condomino.
In particolare, il credito dell’amministratore anticipatario e, di guisa, l’obbligazione di rimborsare quest’ultimo, sorgono nel momento in cui avviene l’anticipazione e non possono ritenersi estinte in virtù della nomina de nuovo amministratore. Quest’ultima amplia la legittimazione processuale passiva senza eliminare quella originale, sostanziale e processuale. Più in generale, allorchè l’amministratore assume obblighi con un terzo (situazione da assimilare a quella delle anticipazioni da egli sostenute per conto della compagine), coesistono distinte obbligazioni, riguardanti sia l’intero debito – che fa capo al Condominio – che le singole quote – facenti capo ai condomini, tenuti in proporzione della partecipazione al condominio ex art. 1123 c.c. (cfr. Cassazione civile 27/09/1996 n. 8530; Cass. Sez U. 08/04/2008 n. 9148; 14530 del 09/06/2017).
Conclusioni
“L’amministratore che avanza un credito nei confronti del condominio per anticipazioni sostenute in pendenza del mandato non è tenuto ad agire pro quota nei confronti dei singoli condòmini. Gli effetti della obbligazione parziaria non trovano qui ingresso e quindi può chiedere ed ottenere un decreto ingiuntivo nei confronti del Condominio”.
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Chiara Cuomo
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