Anticipo della cassa integrazione per COVID-19

Anticipo della cassa integrazione per COVID-19

1. La convenzione siglata a Roma lo scorso 30 marzo tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo, l’A.B.I, i sindacati e le associazioni datoriali prevede la possibilità per i lavoratori sospesi dal lavoro a causa dell’emergenza epidemiologica in corso di godere di un anticipo della cassa integrazione per COVID-19.

La cassa integrazione guadagni sarà anticipata dagli istituti di credito aderenti alla convenzione -probabilmente già entro metà aprile- grazie ad un’apertura di credito in conto corrente con l’impegno da parte delle banche di applicare ai correntisti condizioni di favore per evitare l’aggravio di ulteriori costi in questo momento di crisi nazionale.

I lavoratori, secondo la citata convenzione, dovranno rivolgersi alla propria banca telefonicamente: le pratiche saranno infatti gestite dagli istituti di credito telematicamente e dunque da remoto. Ciò al fine di limitare gli accessi in filiale solo per le esigenze indifferibili ed urgenti.

Potranno beneficiare dell’anticipazione bancaria i lavoratori, anche soci lavoratori, lavoratori agricoli e della pesca, destinatari di tutti i trattamenti di sostegno al reddito previsti dal decreto legge “Cura Italia” e dai successivi provvedimenti licenziati dall’Esecutivo Conte, dipendenti di aziende che, in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale d’emergenza, abbiano disposto la Cassa integrazione ordinaria a zero ore ed abbiano fatto domanda di pagamento diretto da parte dell’INPS della Cassa integrazione ordinaria o della cassa integrazione in deroga.

Potranno beneficiare dell’anticipo anche gli studi professionali.

Quindi anche ai professionisti, grazie a tale convenzione, verrà erogato l’importo forfettario di € 1400,00 parametrato a 9 settimane di sospensione a zero ore. Detto importo ovviamente sarà riproporzionato in caso di durata inferiore per poi essere riproporzionato ulteriormente in caso di lavoro part-time.

L’apertura di credito decade automaticamente alla scadenza del settimo mese. In caso di mancato accoglimento dell’istanza da parte dell’INPS o nel caso in cui alla scadenza del settimo mese l’INPS non abbia ancora provveduto al pagamento dell’indennità la banca potrà rivalersi sul lavoratore il quale dovrà provvedere al relativo pagamento entro il termine di 30 giorni dalla richiesta. Se quest’ultimo non provvede al pagamento il datore di lavoro è coobbligato in solido con la banca.

Ciò posto giova rammentare la recente disciplina introdotta, ai tempi del coronavirus in materia di ammortizzatori sociali, dal decreto legge n.18 del 17 marzo 2020.

Tale provvedimento, noto come decreto “Marzo” o decreto “Cura Italia”, al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha introdotto infatti nuove e speciali disposizioni anche in tema di ammortizzatori sociali estese a tutta la penisola.

Prima di soffermarci sulle novità introdotte dal citato decreto legge è bene ricordare che la cassa integrazione guadagni è un ammortizzazione sociale, disciplinato dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148. Essa si distingue in cassa integrazione ordinaria, straordinaria ed in deroga a seconda dei lavoratori interessati.

La cassa integrazione guadagni ordinaria consiste nel versamento di una somma di denaro (pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestato) da parte dell’INPS in ipotesi di crisi temporanea del mercato (es fine cantiere, fine lavoro etc) oppure a seguito di eventi temporanei non imputabili né al datore di lavoro né al lavoratore (es. eventi metereologici etc) al fine di integrare o di sostituire la retribuzione spettante a quest’ultimo.

Possono beneficiare della CIGO i lavoratori subordinati ivi compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante (ad esclusione dei lavoratori a domicilio e dei dirigenti) che hanno almeno tre mesi di anzianità lavorativa.

Essa è corrisposta per un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabili trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane. La CIGO relativa a più periodi non consecutivi non può superare la durata complessiva di 52 settimane in un biennio mobile; qualora l’impresa abbia già fruito di 52 settimane consecutive di integrazione salariale una nuova domanda può essere proposta per la medesima attività produttiva solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa.

In caso di CIGO viene corrisposto al lavoratore, come già precisato, l’80% della retribuzione. Essa è anticipata con pagamento a conguaglio dal datore di lavoro. Il pagamento diretto da parte dell’INPS può essere autorizzato su istanza dell’azienda in caso di comprovate difficoltà finanziarie di quest’ultima.

Ai sensi dell’art. 10 del dlgs n.148 del 2015 le aziende per poter beneficiare della CIGO sono tenute al pagamento di un contributo addizionale a contenuto variabile a seconda del numero dei dipendenti in forza nell’anno precedente all’istanza. Inoltre a carico dell’azienda è previsto il contributo ai sensi dell’art.5 del citato decreto legislativo ad eccezione degli eventi oggettivamente non evitabili.

Il decreto legislativo n.148 del 2015 prevede il cd divieto di cumulo ovvero la decadenza dall’integrazione salariale qualora il lavoratore non provveda a comunicare tempestivamente all’INPS lo svolgimento di attività autonoma o subordinata durante il periodo di CIGO.

L’istanza di CIGO deve essere presentata in via telematica all’INPS entro il quindicesimo giorno dall’inizio della riduzione o della sospensione dell’attività lavorativa fatta eccezione per gli eventi oggettivamente non evitabili.

2. Con il Decreto legge “Cura Italia” l’accesso alla CIGO non è più subordinato al rispetto dei limiti previsti in via ordinaria dalle norme in materia.

Infatti, come precisato dall’INPS dapprima con il messaggio n. 1321 pubblicato sul proprio sito che con la successiva circolare n. 47 del 28 marzo us, è stata istituita la causale COVID-19 nazionale. Conseguentemente il trattamento di integrazione salariale ordinaria viene riconosciuta ai lavoratori per un periodo massimo di 9 settimane per il periodo dal 23 febbraio al 31 agosto.

La normativa ha eccezionalmente efficacia retroattiva in quanto si applica a tutte le riduzioni o sospensioni a decorrere dal 23 febbraio 2020, data in cui è iniziata l’emergenza.

Le istanze per la CIGO possono essere trasmesse in via telematica all’Istituto di previdenza sociale entro la fine del quarto mese successivo (e non entro 15 giorni, come invece previsto dalla disciplina ordinaria) a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. L’Istituto previdenziale, sia nel messaggio n.1321 che nella successiva circolare n. 47/20, ha chiarito che il periodo non rileva né ai fini del calcolo del limite di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili né tantomeno in quello delle 52 o delle 26 settimane per l’assegno ordinario garantito dal FIS.

Inoltre dal decreto Cura Italia non è richiesta l’anzianità contributiva né tanto meno è dovuto il contributo addizionale richiesto invece in via ordinaria.

Inoltre la procedura è stato notevolmente semplificata. Grazie al decreto- legge “Cura Italia” si è esonerati dalla presentazione dei documenti tradizionalmente richieste in via ordinaria. Non deve infatti essere compilata ed allegata la relazione tecnica né la scheda causale né altra documentazione ferma restando la necessaria indicazione dell’elenco dei lavoratori dell’elenco dei lavoratori beneficiari del trattamento.

Il pagamento viene effettuato direttamente dall’INPS con la possibilità per i lavoratori di beneficiare, come visto in precedenza, dell’anticipo della cassa integrazione da parte della propria banca.

Il decreto Cura Italia prevede inoltre che le aziende che alla data del 23 febbraio usufruivano già della CIGS potranno accedere all’assegno ordinario per la durata massima di 9 settimane. L’accesso alla CIGO sospende la CIGS in corso. Anche in tal caso il decreto Cura Italia ha semplificato notevolmente la procedura.

Al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica, il Decreto Cura Italia prevede infine che qualora il lavoratore non possa usufruire dello smart working, né delle ferie, né dei congedi straordinari, in tali casi le aziende (che non possono accedere alla CIGO oppure all’assegno ordinario) possono richiedere la cassa integrazione in deroga sempre per un periodo massimo di 9 settimane.

Tale misura è stata altresì estesa anche alle piccole e medie imprese oltre che a quelle attualmente escluse.


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