APPALTI: gli oneri della sicurezza aziendali vanno indicati in offerta
In base a una lettura costituzionalmente orientata della normativa vigente, a presidio dei diritti fondamentali dei lavoratori sanciti nella stessa Costituzione, si deve ritenere sussistente l’obbligo dei concorrenti di presentare, a pena d’esclusione, i costi interni per la sicurezza del lavoro in tutti gli appalti soggetti al Codice, compresi i lavori.
Questo il principio espresso dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza del 20 marzo 2015, n. 3.
La previsione dell’obbligo di indicare gli oneri della sicurezza negli appalti è contenuta in diverse norme di legge in considerazione della loro diversa tipologia ( Per approfondimenti acquista: I costi della sicurezza negli appalti. Guida alla stima per committenti e imprese).
I costi in questione si dividono in: a) quelli da interferenze, contemplati dagli artt. 26, commi 3, 3-ter e 5, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e 86, comma 3-ter, 87, comma 4, e 131 del Codice; b) quelli interni o aziendali, cui si riferiscono l’art. 26, comma 3, quinto periodo, D.Lgs. n. 81 del 2008 e gli artt. 86, comma 3-bis, e 87, comma 4, secondo periodo, del Codice.
I primi sono quantificati a monte dalla stazione appaltante, nel D.U.V.R.I (documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze, art. 26, D.Lgs. n. 81 del 2008) e, per gli appalti di lavori, nel PSC (piano di sicurezza e coordinamento, art. 100, D.Lgs. n. 81 del 2008); i secondi sono quelli propri di ciascuna impresa connessi alla realizzazione dello specifico appalto, sostanzialmente contemplati dal DVR ( Per approfondimenti acquista: Le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi), documento di valutazione dei rischi, rispetto ai quali: a) vi è l’obbligo delle imprese che partecipano alle gare di indicarli specificamente, dato che trattasi di valutazioni soggettive rimesse alla loro esclusiva sfera valutativa; b) la valutazione che si impone all’amministrazione non è la relativa predeterminazione rigida ma il dovere di stimarne l’incidenza, secondo criteri di ragionevolezza e di attendibilità generale, nella determinazione di quantità e valori su cui calcolare l’importo complessivo dell’appalto.
Poiché l’art. 87, comma 4, del Codice, relativo agli oneri aziendali, dispone che «Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza in conformità all’articolo 131, nonché al piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 12, decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e alla relativa stima dei costi conforme all’articolo 7, decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222. Nella valutazione dell’anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell’offerta e risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture».
Tale norma contiene due regole: il primo periodo ribadisce per tutti gli appalti che gli oneri della sicurezza non sono soggetti a ribasso d’asta in relazione al piano di sicurezza e coordinamento, il secondo periodo precisa che l’indicazione relativa ai costi della sicurezza deve essere sorretta da caratteri di specificità e di congruità ai fini della valutazione dell’anomalia dell’offerta, facendo però riferimento esplicito, questa volta, solo ai settori dei servizi e delle forniture.
Per tali ragioni si è aperta una questione interpretativa in merito all’ambito di applicazione degli oneri della sicurezza ed agli effetti della loro omissione.
L’Adunanza Plenaria ha concluso nel senso che gli oneri della sicurezza aziendali vanno indicati in offerta in tutti gli appalti soggetti al Codice, compresi i lavori, e che ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis, del Codice, l’omessa specificazione nelle offerte per lavori dei costi di sicurezza interni configura un’ipotesi di «mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice» idoneo a determinare «incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta» per difetto di un suo elemento essenziale, e comporta perciò, anche se non prevista nella lex specialis, l’esclusione dalla procedura dell’offerta difettosa per l’inosservanza di un precetto a carattere imperativo che impone un determinato adempimento ai partecipanti alla gara (cfr. Cons. di Stato, Ad. Plen., Sent. n. 9 del 2014), non sanabile con il potere di soccorso istruttorio della stazione appaltante, di cui al comma 1 del medesimo articolo, non potendosi consentire di integrare successivamente un’offerta dal contenuto inizialmente carente di un suo elemento essenziale.
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Avv. Giacomo Romano
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