Appalti pubblici: ANAC sospende termini e adempimenti per l’emergenza del Covid-19

Appalti pubblici: ANAC sospende termini e adempimenti per l’emergenza del Covid-19

L’ ANAC, tenendo conto dell’emergenza sanitaria in atto, ha deliberato la sospensione dei termini per i procedimenti in corso e dilazionato i tempi per alcuni adempimenti.

L’ANAC, recependo i contenuti dell’art. 103, D.L. 17/04/2020, n. 18 e tenendo conto dell’emergenza sanitaria in atto, con comunicazione del 19/03/2020 ha informato che, sono sospesi i termini per i procedimenti in corso e sono dilazionati i tempi per alcuni adempimenti previsti dalla legge.

In ordine, al contenuto dell’ordinanza di cui sopra, l’ANAC, ha stabilito che sono sospesi fino al 15/04/2020 i termini di conclusione di tutti i procedimenti di vigilanza, sanzionatori e consultivi il cui avvio sia stato comunicato dopo il 23/02/2020.

Nel caso in cui, abbia richiesto dati, documenti e informazioni a soggetti esterni, i termini per la proposta sono incrementati di 60 giorni, salvo successiva determinazione in caso di cessazione dell’emergenza sanitaria in corso.

E’, altresì, previsto, che in via generale e salvo specifiche esigenze l’Anac non avvierà nuovi procedimenti sanzionatori, di vigilanza e consultivi fino al 15/04/2020. In relazione a procedimenti il cui avvio si rendesse necessario, per specifiche esigenze, in pendenza della sospensione, i termini decorreranno a partire 16/04/2020.

Invece, in tutti i casi in cui, avendo già acquisiti tutti gli elementi istruttori nella piena garanzia del contraddittorio, si ritenga che sussistano particolari motivi di urgenza per l’adozione del provvedimento finale, l’ANAC si riserva di concludere eventuali procedimenti anche prima della scadenza del periodo di sospensione.

I pareri di precontenzioso sono adottati nel rispetto dei termini fissati dalla legge (30 giorni) applicando la sospensione dei termini fino al 15/04/2020. La sospensione varrà anche per la presentazione dell’istanza, la sua integrazione, l’eventuale adesione al parere di altri soggetti, la presentazione di memorie e documenti e per l’adeguamento a quanto stabilito dall’Autorità. In caso di richiesta di integrazioni istruttorie, il termine massimo di sospensione può arrivare fino a 30 giorni. Compatibilmente con le difficoltà operative degli uffici legati all’emergenza sanitaria in atto, il parere potrà essere adottato dall’ANAC anche prima della scadenza del termine di sospensione qualora le parti interessate ne facciano espressa richiesta.

Facendo riferimento alla Delibera n. 1 dell’11 gennaio 2017, la quale prevede l’obbligo per la Stazione appaltante di perfezionare il CIG entro 90 giorni dall’acquisizione, ha disposto la sostituzione del citato termine di 90 giorni con quello di 150 giorni, fino all’adozione di un’apposita delibera della stessa.

I termini fissati dalla legge (articolo 213, comma 9, del decreto legislativo n. 50/2016) e dai Comunicati del Presidente dell’Autorità del 4 aprile 2008, 14 dicembre 2010, 11 maggio 2016, 16 ottobre 2019, 18 dicembre 2019 per la trasmissione dei dati all’Osservatorio dei contratti pubblici sono incrementati di ulteriori 60 giorni.

Fino a nuove comunicazioni, l’obbligo per la stazione appaltante di emettere il Certificato di esecuzioni lavori (attualmente entro il termine di 30 giorni dalla richiesta dell’operatore economico) è portato a 90 giorni.


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