Appalti pubblici: l’ambito applicativo del  rito “super speciale”

Appalti pubblici: l’ambito applicativo del rito “super speciale”

Cons. Stato, sez III, sentenza n.4994 del 25 novembre 2016

La decisione

In materia di applicabilità del rito “super speciale”, con sentenza del 25 novembre 2016 n.4994, emessa dalla III sez. del Consiglio di Stato, i Giudici di Palazzo Spada si sono nuovamente pronunciati sul dettame e sull’applicabilità dell’art. 120 c.p.a., così come modificato dall’art. 204 del d.lgs. n. 50 del 2016 (nuovo codice dei contratti pubblici).

In attuazione del criterio direttivo individuato dalla Legge delega (L. 28 gennaio 2016, n. 11), l’art. 204 del suddetto d.lgs. introducendo i commi 2-bis e 6-bis dell’art. 120 c.p.a., ha previsto un rito accelerato per le impugnative relative ai provvedimenti di ammissione e/o esclusione alle procedure di affidamento, relativamente al contenzioso sui contratti pubblici.

Tale rito si caratterizza per la previsione di un procedimento speciale in Camera di Consiglio, con un evidente vantaggio in termini di economia processuale, in quanto finalizzato ad una veloce, se non immediata, risoluzione del contenzioso relativo all’impugnazione dei provvedimenti di ammissione ed esclusione dalla gara, in ragione del possesso (o mancato possesso) dei requisiti di ordine generale e di qualificazione per essa previsti («requisiti soggettivi, economico – finanziari e tecnico – professionali»).

La speditezza del rito è garantita, da un lato, dall’applicazione in via ordinaria del procedimento in camera di consiglio, dall’altro dalla riduzione dei termini per la fissazione della camera di consiglio (o dell’udienza pubblica) e per lo svolgimento delle attività difensive di parte. In particolare, l’udienza dovrà celebrarsi entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente e dovrà essere comunicata, anche a quest’ultima, almeno quindici giorni prima. I termini sono ulteriormente ridotti a dieci, sei e tre giorni per il deposito dei documenti, delle memorie conclusionali e quelle di replica.

Non sono state previste modifiche, invece, per il termine di proposizione del ricorso, fissato in 30 giorni, come previsto in via generale, per il rito in materia di procedure di affidamento di contratti pubblici, dall’art. 120, comma 5, del codice del processo di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, anche se il termine suddetto, ad oggi, decorre dal momento della pubblicazione del provvedimento di esclusione o ammissione alla gara sul profilo del committente della stazione appaltante.

Una significativa novità riguarda invece il nuovo termine per la proposizione dell’appello, per il quale è stato previsto un unico termine di trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza di 1° grado. Il Governo, attraverso tale previsione legislativa, ha così rielaborato e recepito nel testo finale del Decreto legislativo recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, il suggerimento contenuto nel parere n. 855 del 10 aprile 2016, del Consiglio di Stato.

Sul punto il Consiglio di Stato è intervenuto nuovamente, con la sentenza n. 4994 del 2016, ritenendo infondata l’eccezione pregiudiziale, formulata dall’appellata aggiudicataria, circa l’irricevibilità dell’appello, poiché notificato oltre la scadenza del termine di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza. Infatti, chiarendo sull’ambito applicativo dell’art. 120 c.p.a., il Consiglio di Stato ha specificato che la controversia oggetto del ricorso dovesse essere considerata estranea ai casi meglio definiti al comma 2-bis del predetto articolo, rappresentando gli stessi, un sistema processuale chiuso e speciale, per il quale, la previsione del termine breve per la proposizione dell’appello è destinata ad operare esclusivamente al suo interno.

Il quadro così delineato è perciò chiaro nel suo riferimento alle sole impugnazioni di sentenze di primo grado pronunciate su ricorsi introdotti e definiti sulla base del combinato disposto dei commi 2-bis e 6-bis dell’art.120 c.p.a., ossia per i provvedimenti che determinino “le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico- finanziari e tecnico-professionali”.

Allo stesso modo, nel caso in cui, mediante il relativo ricorso di primo grado, viene impugnata l’aggiudicazione dell’appalto e non l’ammissione della società alla gara, anche sotto tale assorbente profilo, il contenzioso esula dai confini dell’ambito di operatività del rito “super speciale” nella misura in cui quest’ultimo resta circoscritto al solo gravame dei provvedimenti che determinano l’ammissione e le esclusioni dalla procedura (Cons. St., sez, III, 27 ottobre 2016, n.4528).

Il nuovo quadro normativo introdotto con la novella del 2016, si è fatto anche carico delle questioni di diritto intertemporale, dettando una chiara disciplina sulla transizione tra la nuova regolazione e quella nuova precedentemente in vigore. Mediante la scelta del principio dell’ultrattività, il legislatore ha chiarito infatti che le disposizioni introdotte dal d.lgs. n.50 del 2016 dovranno essere applicate solo alle procedure bandite dopo la data dell’entrata in vigore del nuovo “Codice” e, quindi, dopo il 19 aprile 2016.


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