Applicabilità dell’art. 384, co. 1, c.p. al convivente more uxorio

Applicabilità dell’art. 384, co. 1, c.p. al convivente more uxorio

L’art. 384 c.p., oggetto di numerose modifiche, stabilisce, al primo comma, che non è punibile colui il quale ha commesso un fatto sussumibile entro una delle fattispecie incriminatrici tassativamente elencate per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore.

La norma, con cui viene riconosciuta la rilevanza dell’istinto di auto-conservazione di ciascuno nonché della forza, talvolta incoercibile, dei sentimenti familiari, è stata talvolta ricondotta alla categoria delle cause di esclusione dell’antigiuridicità, talaltra a quella delle cause di esclusione della colpevolezza, altre volte, invece, tra i c.d. elementi negativi del fatto, con la conseguenza che la prova della sua ricorrenza è demandata all’imputato che intende avvalersene e che, al fine di assolvere all’onere probatorio, non può limitarsi alla mera allegazione delle condizioni della sua esistenza, occorrendo l’indicazione di elementi specifici che pongano il giudice in condizione di rilevarne l’applicabilità.

Alla luce di una recente pronuncia giurisprudenziale (Cass. n. 18110/18), la predetta esimente va qualificata come causa di esclusione della colpevolezza e non già dell’antigiuridicità della condotta, in quanto connessa alla particolare situazione soggettiva in cui viene a trovarsi l’agente, che rende inesigibile un comportamento conforme alle norme indicate al comma primo dello stesso art. 384 c.p.; ne consegue che l’esimente è applicabile soltanto a chi compie materialmente l’azione tipica e non si estende ai concorrenti nel reato in concreto commesso dal soggetto non punibile.

Nel tempo ci si è chiesti se l’ipotesi di cui all’art. 384, co. 1, c.p., sia applicabile al convivente more uxorio responsabile di favoreggiamento personale nei confronti dell’altro convivente.

Secondo un primo orientamento sarebbe inapplicabile la causa di non punibilità al convivente more uxorio, proprio in virtù dell’assenza di tale soggetto tra quelli indicati nella nozione di prossimi congiunti (ex art. 307, co. 4, c.p.). Ciò non sarebbe peraltro in contrasto con i principi di cui all’art. 3 Cost., in quanto esistono ragioni costituzionali che giustificano un differente trattamento normativo tra i due casi: il rapporto coniugale trova tutela diretta nell’art. 29 Cost., mentre il rapporto di fatto fruisce della tutela apprestata dall’art. 2 Cost. ai diritti inviolabili dell’uomo nelle formazioni sociali, con la conseguenza che ogni intervento diretto a rendere un’identità di disciplina rientra nella sfera di discrezionalità del legislatore.

Sulla scorta di tale principio è stata la stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 140/2009, ad affermare che la convivenza more uxorio è diversa dal vincolo coniugale in ragione delle diversità delle norme di copertura e tale diversità giustifica che la legge possa riservare trattamenti giuridici non omogenei.

Tale interpretazione, secondo la Suprema Corte, troverebbe conferma nella legge n. 76/2016 che ha esteso la nozione di prossimo congiunto, di cui all’art. 307, co. 4, c.p., alle sole parti dell’unione civile con l’intento di confermare tale diversità di disciplina e trattamento.

Infatti, con la sentenza n. 41139/10, gli ermellini hanno statuito che non può essere applicata al convivente more uxorio resosi responsabile di favoreggiamento personale nei confronti dell’altro convivente la causa di non punibilità operante per il coniuge, ai sensi del combinato disposto degli artt. 384, co. 1, e 307, co. 4, c.p., i quali non includono nella nozione di prossimi congiunti il convivente more uxorio.

E però, due recenti decisioni hanno espresso un opposto orientamento.

Con la sentenza n. 34147/2015, la Corte Suprema ha statuito che, in tema di favoreggiamento personale, la causa di non punibilità prevista dall’art. 384, co. 1, c.p. in favore del coniuge opera anche in favore del convivente more uxorio, confutando l’opinione espressa dal Giudice delle leggi in ordine alla concezione di famiglia cui fare riferimento e richiamando la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, la quale considera la famiglia in senso dinamico, come una formazione sociale in perenne divenire, e non come un istituto statico è immutabile; è irrilevante che il rapporto familiare sia sanzionato dall’accordo matrimoniale.

Invece, con la sentenza n. 11476/2019, gli ermellini hanno affermato che la predetta causa di non punibilità è applicabile anche nei confronti dei componenti di una famiglia di fatto e dei loro prossimi congiunti, dovendosi recepire una interpretazione in bonam partem che consenta la parificazione, sul piano penale, della convivenza more uxorio alla famiglia fondata sul matrimonio. In motivazione, la Corte ha precisato che l’equiparazione ai coniugi dei soli componenti di una unione civile, prevista dal D.Lgs. n. 6/2017, non esclude l’estensione della causa di non punibilità ai conviventi more uxorio, trattandosi di soluzione già consentita dal preesistente quadro normativo, oltre che dalla nozione di famiglia desumibile dall’art. 8 CEDU, ricomprendente anche i rapporti di fatto.

E però, queste decisioni innovative sono state criticate dalla dottrina, secondo la quale lo scostamento dal precedente consolidato orientamento si pone in tensione con le regole generali dell’interpretazione, estendendo oltre il dato letterale una norma eccezionale e tassativa quanto ai soggetti che la possono invocare.

A seguito dei diversi orientamenti giurisprudenziali e delle critiche della dottrina, venne sottoposta alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: se l’ipotesi di cui all’art. 384, co. 1, sia applicabile al convivente more uxorio.

All’esito dell’udienza del 26 novembre 2020 le Sezioni Unite hanno dato soluzione affermativa al quesito, confermando quindi la tesi più recente secondo la quale la causa di non punibilità di cui all’art. 384, co. 1, c.p. è applicabile anche al convivente more uxorio.


Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.

Antonino Iraci Sareri

Articoli inerenti