Approvato il d.d.l. Nordio: entra in vigore la nuova legge

Approvato il d.d.l. Nordio: entra in vigore la nuova legge

A cura di: Avv. Sara Spanò,

Dott.ssa Mariada Megna,

Dott.ssa Chiara D’Elia

 

Nel contesto dinamico ed in continua evoluzione della giustizia penale, l’agenda normativa recente del Parlamento si focalizza su due fronti principali.

Da un lato, si pone l’attenzione nel completamento della vasta riforma codicistica introdotta dalla cd. Riforma Cartabia, apportando taluni correttivi necessari; dall’altro, ci si concentra su un pacchetto di norme, sebbene di portata più limitata, volto ad incidere in modo significativo su aspetti cruciali del sistema processuale.

A seguito dell’approvazione iniziale ricevuta dal Senato, il 16 febbraio 2024 il disegno di legge n. S. 808 (conosciuto come d.d.l. Nordio) è stato trasmesso, e poi approvato dalla Camera dei deputati.

Questo disegno di legge introduce “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare”.

Le modifiche introdotte dal D.D.L. Nordio sono mirate ad aumentare le garanzie per gli indagati, gli imputati e soprattutto per i terzi coinvolti nei momenti critici del procedimento penale dove sono in gioco diritti e interessi fondamentali. Questo orientamento del legislatore indica una chiara intenzione di invertire la rotta rispetto alla recente riforma Cartabia.

La riforma Cartabia, nel tentativo di risolvere le note disfunzioni del sistema processuale, ha inevitabilmente limitato alcuni principi fondamentali del nostro sistema garantista, come l’immediatezza e l’immutabilità del giudice, l’oralità delle argomentazioni e il favor impugnationis.

Questi principi vengono tradizionalmente considerati pilastri del garantismo processuale italiano.

La nuova legge tenta, difatti, di reintrodurre e rafforzare tali garanzie, anche se si concentra su settori del codice non sempre direttamente interessati dal decreto legislativo n. 150 del 2022.

L’obiettivo è rivitalizzare il garantismo processuale nonché assicurare che i diritti fondamentali degli individui siano adeguatamente protetti durante il procedimento penale.

Un breve focus sui punti modificati dal provvedimento:

• abroga il delitto di abuso d’ufficio, previsto dall’articolo 323 del codice penale e modifica l’art. 346-bis c.p., che disciplina il reato di traffico di influenze illecite;

• reca alcune modifiche alla disciplina delle intercettazioni al fine di rafforzare la tutela del terzo estraneo al procedimento rispetto alla circolazione delle comunicazioni intercettate. È in particolare introdotto il divieto di pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni in tutti i casi in cui quest’ultimo non sia riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento; è escluso il rilascio di copia delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori; è infine introdotto l’obbligo per il PM di stralciare dai cd. brogliacci espressioni lesive della reputazione o riguardanti dati sensibili di soggetti diversi dalle parti;

• interviene in materia di misure cautelari, prevedendo l’istituto dell’interrogatorio preventivo della persona sottoposta alle indagini preliminari rispetto alla eventuale applicazione della misura cautelare e introducendo la decisione collegiale per l’adozione dell’ordinanza applicativa della custodia in carcere nel corso delle indagini preliminari;

• esclude il potere del PM di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’articolo 550, commi 1 e 2, c.p.p.;

• apporta modifiche all’ordinamento giudiziario (R.D. n. 12 del 1941) in materia di tabelle infradistrettuali e in materia di criteri per l’assegnazione degli affari penali al giudice per le indagini preliminari conseguenti all’introduzione della composizione collegiale del giudice per le indagini preliminari;

• incrementa di 250 unità il ruolo organico della magistratura, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado;

• reca una norma di interpretazione autentica volta a chiarire che il requisito dell’età non superiore a 65 anni dei giudici popolari deve essere riferito esclusivamente al momento in cui il giudice viene chiamato a prestare servizio nel collegio;

• interviene in materia di incidenza di provvedimenti giudiziari nelle procedure per l’avanzamento al grado superiore dei militari.

– Abrogazione del reato di abuso di ufficio ex art. 323 c.p.

Una tra le più importanti novità varate dalla riforma risulta essere l’abrogazione del reato di abuso d’ufficio ex art 323 cp.

La scelta non risulta casuale poiché osservando le statistiche è possibile notare come nonostante vi era un elevato numero di iscritti al registro degli indagati per la fattispecie di cui all’art 323 c.p., purtroppo, nelle aule di giustizia gli elementi indiziari raccolti non erano sufficienti a prospettare una ragionevole previsione di condanna.

Difatti, per l’anno 2021 gli iscritti nel registro notizie di reato erano 4.745, mentre nel 2022 se ne registravano 3.938.

Ma, nonostante ciò, le richieste di archiviazione erano notevolmente superiori rispetto alle richieste di rinvio a giudizio, per cui il processo per il reato di abuso di ufficio non riusciva a formare la prova oltre ogni ragionevole dubbio, così portando all’archiviazione di ben 4.121 casi nel 2021 e 3.536 casi nel 2022.

Di talché, si registravano – negli anni – poche sentenze di condanna.

È palmare, quindi, come vi era un vero e proprio dislivello evidente tra l’iscrizione della notizia di reato e la decisione di merito.

Inoltre, è bene evidenziare come il legislatore nel corso del tempo ha provveduto a rafforzare le leggi riguardanti i delitti contro la pubblica amministrazione – il reato di concussione ex art 317 c.p e il reato di peculato ex art 314 c.p – volte a contrastare tale fenomeno sempre più crescente.

Difatti, bisogna evidenziare che il reato di cui all’art. 323 c.p. fungeva da espediente al fine di rinvenire condotte poste in essere dal pubblico ufficiale punibili ai sensi degli artt. 317 c.p. e 314 c.p.

– Modifica del reato di cui all’art. 346 bis c.p.

Ulteriore novità introdotto dal DDL Nordio risulta la modifica del reato di traffico di influenze illecite ex art 346 bis cp: “Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter e nei reati di corruzione di cui all’articolo 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all’esercizio di attività giudiziarie, o per remunerare il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322 bis c.p. in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita”

Tale norma veniva inserita dall’art.1 comma 75 della legge del 6 novembre 2012 n.190, c.d. Legge Severino modificata posteriormente con la legge 9 gennaio 2019 n.3 (Legge “Spazza-corrotti”) volta a redimere il fenomeno della corruzione sempre più crescente all’interno della Pubblica Amministrazione.

Pertanto la nuova legge provvede a far rimanere immutata l’ipotesi di mediazione e l’ambito di punibilità della norma, difatti pone l’accento sulla nozione di mediazione illecita, intesa come mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l’incaricato di servizio pubblico o uno degli altri soggetti di cui all’art. 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

In dipendenza di ciò, viene eliminata l’ipotesi di millanteria la quale rimane punibile nella fattispecie del reato di truffa, ai sensi dell’art. 640 c.p.

– Modifiche apportate in materia di codice di procedura penale.

Soffermandoci sulle modifiche apportate in materia di codice di procedura penale, una delle novità più importanti risultano essere gli interventi che il legislatore ha compiuto in materia di tutela della riservatezza del terzo estraneo al procedimento vietando la pubblicazione di intercettazioni che non siano state acquisite ai sensi degli articoli 268, 415 -bis o 454 c.p.

D’ora in poi si potrà provvedere alla pubblicazione di un’intercettazione solo qualora quest’ultima venga “riprodotta dal giudice nella motivazione o utilizzata nel corso del dibattimento”.

Inoltre, viene amplificato l’obbligo di vigilanza del Pubblico Ministero sulle modalità di redazione dei verbali delle operazioni (c.d. brogliacci) e, rispettivamente il dovere del giudice di “stralciare” le intercettazioni quando le stesse fanno riferimento a dati personali sensibili e a quelli relativi a soggetti terzi diversi dalle parti, (salvo il caso in cui quest’ultimi siano rilevanti ai fini delle indagini).

In questo modo è fatto divieto nella richiesta di applicazione della misura cautelare l’indicazione dei dati personali di soggetti diversi dalle parti.

– Modifiche in tema di misure cautelari e l’estensione del contraddittorio preventivo.

La legge pone un focus interessante sui diritti e sulle garanzie dell’indagato/imputato, introducendo rilevanti modifiche, in particolare nel procedimento applicativo delle misure cautelari personali. Una delle innovazioni più significative è l’introduzione dell’interrogatorio da parte del giudice, che avviene prima dell’emissione della misura cautelare, come stabilito dal nuovo art. 291 c. 1-quater c.p.p.

Tradizionalmente, l’interrogatorio di garanzia avveniva solo dopo che la misura cautelare veniva applicata, come previsto dall’art. 294 Cpp. Ciò portava spesso a decisioni senza nemmeno ascoltare il soggetto indagato, configurando, così, provvedimenti inaudita altera parte, che contraddicevano il principio di un processo equo e giusto.

Con l’introduzione del contraddittorio anticipato, il legislatore ha voluto correggere questa distorsione.

Difatti, ora, il giudice è obbligato a interrogare l’indagato prima di disporre qualsiasi misura cautelare, garantendo un confronto preventivo che rende il procedimento più equo e aderente ai principi del giusto processo. La riforma rappresenta un passo in avanti significativo nel garantire i diritti dell’indagato, assicurando che le misure cautelari vengano applicate solo dopo un esame preliminare che tenga conto delle ragioni della difesa, contribuendo così a un sistema giudiziario più equilibrato e rispettoso delle garanzie processuali.

Tuttavia, la modifica non si applica in tutti i casi: viene prevista solamente quando l’esigenza cautelare è esclusivamente quella di prevenire la reiterazione di reati della stessa indole, come indicato dall’art. 274 lett. c) Cpp.

Inoltre, l’interrogatorio anticipato non è previsto per i reati elencati nell’art. 407 c. 2 lett. a) Cpp, per il delitto di cui all’art. 362 c. 1-ter, o per gravi delitti commessi con l’uso di armi o altri mezzi di violenza personale.

L’interrogatorio deve avvenire seguendo regole che assicurano il rispetto dei diritti del oggetto sottoposto alle indagini, il quale deve essere preceduto da un invito a presentarsi, notificato all’indagato e al suo difensore almeno cinque giorni prima della data fissata per l’interrogatorio.

L’invito deve contenere:

a) Tempo e luogo dell’interrogatorio: Le informazioni dettagliate sul quando e dove si svolgerà l’interrogatorio, oltre all’autorità giudiziaria davanti alla quale l’indagato dovrà comparire;

b) Descrizione sommaria del fatto: Una descrizione del reato di cui l’indagato è accusato, comprensiva di tempo (tempus) e luogo (locus commissi delicti) del presunto reato;

c) Diritti dell’indagato:
o Facoltà di nominare un difensore di fiducia.
o Possibilità di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
o Diritto di ottenere informazioni dettagliate sull’accusa.
o Diritto all’interprete e alla traduzione degli atti.
o Facoltà di non rispondere durante l’interrogatorio.
o Diritto di informare le autorità consolari se straniero.
o Facoltà di avvisare i familiari.
o Possibilità di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

Tali interventi mirano a garantire che l’indagato sia pienamente consapevole delle accuse mosse contro di lui e dei suoi diritti, creando così un contesto che favorisce una difesa informata e consapevole.

Il nuovo interrogatorio di garanzia introduce importanti cambiamenti normativi che influenzano sia lo svolgimento sia l’omissione di tale attività, con conseguenze dirette sull’ordinanza cautelare, rafforzando il ruolo del contraddittorio anticipato e imponendo rigide conseguenze per la sua omissione o per eventuali violazioni procedurali.

La mancata osservanza delle disposizioni, quindi, non solo annulla l’ordinanza cautelare ma muta radicalmente il profilo sanzionatorio associato all’omissione e/o all’illegittimo svolgimento dell’interrogatorio. Questo rappresenta un cambiamento significativo rispetto al tradizionale modello basato sul contraddittorio posticipato ex art. 294 Cpp, dove le sanzioni per la mancata osservanza delle procedure dell’interrogatorio di garanzia non erano così stringenti.

– Mutamento della composizione del Tribunale.

L’introduzione del nuovo interrogatorio ante cautela si intreccia con le modifiche apportate alla composizione del giudice competente al fine di applicare la custodia cautelare in carcere, rafforzando ulteriormente le garanzie difensive dell’indagato.

L’art. 328, comma 1-quinquies c.p.p. stabilisce, infatti, che la decisione sull’applicabilità della misura cautelare più severa, quale la custodia cautelare in carcere, e delle misure di sicurezza detentive, compete a un giudice per le indagini preliminari di natura collegiale, e, pertanto, all’interrogatorio procede il Presidente del collegio ovvero uno dei componenti da lui delegato. Ciò va a favorire una maggiore coerenza e continuità nel processo decisionale., in quanto il giudice che conduce l’interrogatorio preventivo sarà lo stesso che potrebbe decidere sulla misura cautelare.

L’introduzione del giudice collegiale per addivenire alla decisione in merito alla custodia cautelare in carcere comporta un significativo cambiamento nella procedura, che rafforza ulteriormente le garanzie difensive dell’indagato. Nondimeno, il giudice monocratico – nel valutare preliminarmente la fondatezza della domanda cautelare – qualora ritenga necessaria l’applicazione della custodia cautelare in carcere, ovvero nel caso in cui vi sia un aggravamento delle esigenze cautelari, effettua un trasferimento di competenza al collegio: ciò al fine di garantire il principio della domanda e il divieto di ultra petita.

Il D.D.L. apporta delle modifiche fondamentali anche al giudizio del riesame (art. 309 c.p.p.), in quanto l’autorità procedente deve trasmettere al Tribunale della libertà le dichiarazioni rese dalla persona sottoposta alle indagini.

– Le modifiche alla disciplina dell’informazione di garanzia.

Peraltro, viene riformato anche l’ambito dell’informazione di garanzia: difatti, il Pubblico ministero deve includere una descrizione sommaria del fatto nell’informazione di garanzia, non limitandosi alle sole coordinate legali e spazio-temporali.

La riforma, mira a tutelare l’indagato da conseguenze improprie durante la notificazione dell’informazione di garanzia, affinché la notificazione avvenga con modalità che salvaguardino l’indagato da ogni possibile effetto negativo o danno.

Qualora, invece, siano presenti situazioni di urgenza che impediscono l’uso delle modalità ordinarie, la notificazione dell’informazione di garanzia può essere eseguita dalla polizia giudiziaria. La disposizione cerca di equilibrare la necessità di una rapida esecuzione delle notificazioni con la protezione dei diritti dell’indagato, assicurando che le modalità eccezionali siano applicate solo in casi di reale urgenza.

Il nuovo assetto normativo, non solo rafforza la protezione dell’indagato, ma rappresenta anche un importante strumento per assicurare che il procedimento penale rispetti i principi di equità e giustizia, evitando che l’atto di notificazione possa diventare fonte di pregiudizio ingiustificato.

– Inappellabilità del pubblico ministero.

Viene ulteriormente modificato l’art 593 c.p.p., allo scopo di escludere la possibilità all’accusa di appellare le sentenze di proscioglimento relative ai reati di contenuta gravità individuati nel catalogo di cui all’art. 550 c.p.p., per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio.

Rimangono appellabili le decisioni di assoluzione per i reati più gravi, compresi tutti quelli contro la persona che determinano particolare allarme sociale, tra i quali sono inclusi i reati previsti ne c.d. Codice rosso.

– Età massima prevista per i giudici popolari nelle Corti di Assise e modifiche al codice dell’ordinamento militare.

Il requisito di età massima per i giudici popolari della Corte d’Assise è fissato a 65 anni. L’art. 5 del DDL, detta una norma di interpretazione autentica volta a superare qualsiasi incertezza sull’art. 9 co.1 lett. c) della legge 10 aprile 1951 n. 287, chiarendo che è da intendersi rilevante l’età che il giudice popolare ha nel momento in cui viene chiamato a prestare servizio nel collegio.

 

 

 

 

 


Fonti
– www.sistemapenale.it – Dossier Servizio Studi Senato –
– Disegno di legge n.88 – Senato della Repubblica –
– www.brocardi.it
– Pasquale Bronzo, “Brevi Note sul disegno di legge Nordio”, in www.sistemapenale.it il disegno di legge Nordio: un piccolo passo nella giusta direzione, in www.altalex.com

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Avv. Sara Spanò

Laurea Magistrale in Giurisprudenza conseguita presso l'Università "La Sapienza" di Roma . Avvocato del Foro di Catanzaro Master di II livello in HR & Management d'Azienda, conseguita presso l'UMG di Catanzaro.

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