Appunti di intelligence: dalla legge 801/1977 alla 124/07, storia legislativa e funzionamento dei servizi segreti italiani

Appunti di intelligence: dalla legge 801/1977 alla 124/07, storia legislativa e funzionamento dei servizi segreti italiani

Sommario: 1. Introduzione – 2. Legge 801/1977 – 3. Legge 124/07 – 3.1. L’assetto attuale – 4. Conclusioni

 

1. Introduzione

Nel 2002 uscì in libreria l’agile e sottile testo “Abecedario”[1] dell’ottavo presidente della repubblica Francesco Cossiga. Il testo di 58 pagine offriva ed offre al lettore un’agile guida per comprendere, seppur sommariamente, le funzioni dell’intelligence. Il libro del presidente venne scritto sul solco della futura riforma degli apparati con la  legge 124/2007, la quale disegnò il sistema odierno che si spiegherà più avanti. Dal 2002, il libro ebbe una scarsa risonanza, occupando le librerie degli appassionati, i quali cercavano un primo approdo alla materia e di esperti per rapide ricerche. Solo di recente la materia dell’intelligence sta acquistando sempre più un ruolo centrale in Italia; una parte della rinnovata importanza è dovuta ai film come i classici movie di James Bond fino ai più eclettici di Mission Impossible, passando per le serie TV come le bureau des légendes, altra parte viene dai riscontri dei media. Si pensi al caso dell’Autogrill dove lo spymaster Marco Mancini incontrò l’ex-premier Matteo Renzi[2] oppure quando l’intelligence guadagnò le pagine dei giornali ad inizio 2022 quando la direttrice del DIS (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza) la dottoressa Elisabetta Belloni, venne indicata come possibile candidata alla presidenza del Quirinale, poco dopo, i servizi segreti ritornano di tendenza con la lista segreta della armi inviate all’Ucraina[4], infine ultimo caso, è la presunta pratica di dossieraggio operata dai servizi segreti italiani nei confronti delle opinioni di alcune persone indicate come “putiniani”. A tal proposito è importante evidenziare che  la notizia  apparsa sul giornale del Corriere della Sera[5] è stata subito stigmatizzata dai vertici dell’intelligence nonché dal COPASIR. L’articolo non vuole indagare o giudicare le recenti notizie circa l’ambito della sicurezza nazionale ma intende offrire al lettore una panoramica dei servizi segreti, volendo rispondere in parte ed in maniera superficiale ad alcuni quesiti circa il ruolo e il funzionamento degli apparati italiani di informazione. L’articolo tratterà la riforma della legge 801/1977 e l’odierna legge 124/07, infatti quest’ultimi due sono pilastri legislativi, i quali hanno segnato un importante milestone dell’evoluzione dei servizi segreti italiani.

2. Legge 801/1977

La necessità di un ammodernamento del settore della sicurezza iniziò ad acquisire una certa importanza sul finire degli anni 70. La necessità era sia di bilanciare e modernizzare l’intelligence italiana  sia di porre fine ad una sequela di scandali che colpirono, seppur in gran parte in forma presuntiva, il settore della sicurezza. Si pensi agli scandali come il piano Solo, il caso del deposito di Camerino, la presunta collaborazione con organizzazioni eversive come la rosa dei venti o il movimento di azione rivoluzionaria[6]. Tali scandali suscitarono forti preoccupazioni circa un servizio pressoché senza regole, di conseguenza si tentò di arginare i problemi con un’ipotesi di riforma. 

Il percorso iniziò il  2 novembre del 1976 con l’annuncio di 5 progetti di legge quest’ultimi vennero successivamente sintetizzati nel progetto di legge 696  ed esposti alla commissione affari costituzionali nella relazione del febbraio 1977 da parte dell’on.Pennacchini[7]. La discussione parlamentare si incentrò principalmente su due temi: la riorganizzazione dei servizi ed il tema del segreto di stato. Il primo tema ebbe principalmente due sub-argomenti ovvero la ricerca di uno strumento idoneo per la riforma dei servizi: legge oppure atti amministrativi, si scelse la legge ordinaria, di seguito  venne approfondita la tematica dell’organizzazione funzionale dei servizi. Attraverso un’analisi comparativa tra i vari modelli di intelligence attivi ad allora e le successive  risultanze fecero propendere i parlamentari verso un  sistema duale, i quali sarebbero stati corretti  attraverso un intervento normativo al fine di, secondo le parole dell’on.Franchi[8], colmare i vuoti normativi del sistema in essere. Cosi una prima idea di riforma, vide la scomposizione duale del SID(Servizio informazione difesa)  in SISMI e SISDE. Dunque si ipotizzò  una progressiva de-militarizzazione del servizio. Le due nuove agenzie vennero ideate sotto l’egida dei ministeri, il SISMI( Servizio  per le informazioni e  sicurezza militare) venne posto sotto il controllo del ministero della difesa mentre il SISDE(Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica) venne posto sotto il controllo del ministero dell’interno. Inerenti ai meccanismi di controlli e coordinamento si ipotizzò l’introduzione di due commissioni ministeriali. Il secondo punto del dibattito parlamentare toccò la materia del segreto di stato. A tal fine risulta preponderante  la proposta di Fracazani, Bianco e Giuliari. I tre relatori invitarono i legislatori verso il  mantenimento di alcuni pilastri del segreto di stato, ad esempio dell’art.2. del  regio decreto n. 1161 del 1941[9], il quale prevedeva l’obbligo del segreto di stato per i membri della pubblica amministrazione per informazioni circa la capacità bellica e la difesa in generale.  Di proseguo, invitarono i parlamentari a dare seguito alle sentenze della corte costituzionale al fine di costruire un sistema che potesse bilanciare sia le necessità di tutela  dello stato sia le necessarie garanzie di diritto avanzate dai vari giudici ricorrenti[10]. In effetti la corte costituzionale più volte si trovò a decidere sia in materia di conflitti di attribuzioni, sia in materia di obbligo  di motivazione. Squisitamente al tema del segreto di stato del progetto di legge 696, all’art.12 i relatori “imposero” che vi fosse l’assenza del segreto per fatti eversivi all’ordine costituzionale. Gli altri membri della commissione del progetto aggiunsero che il segreto comprendeva tutti i  documenti, notizie ed attività che potessero danneggiare l’integrità dello stato, delle sue istituzioni nonché gli accordi e la reputazione con gli altri stati. Quest’ultima formulazione fece eco direttamente alle pronunce della corte costituzionale la quale con la sentenza 86/77 evidenziò che i “[ndt segreti di stato] devono attenere allo Stato-comunità e, di conseguenza, rimangono nettamente distinti da quelli del Governo e dei partiti che lo sorreggono”.

La presentazione del progetto di legge si concluse con la proposta di istituire  il  CIIS(comitato  interministeriale per le informazioni e la sicurezza), il CESIS( Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza) ed infine il CSIS(consiglio superiore per le informazioni e la sicurezza).

Il progetto di legge ebbe numerose critiche dalla minoranza ed in particolare sia l’on.Miceli[11]  che E.Bonino[12] criticarono il   forte accentramento dei servizi segreti in capo all’esecutivo, il quale disegnava un sistema sostanzialmente unitario e solo formalmente separato in due  sezioni. Per i due onorevoli erano punti criticabili l’organizzazione elefantiaca e complessa  ed infine reputavano negativamente l’assenza di una norma chiara che potesse distinguere le competenze tra il SISMI ed il SISDE.

Le critiche della minoranza ebbero un decisivo impatto nel riscrivere – almeno in parte- il disegno di legge, infatti alla conversione del DDL 696, che divenne la legge n.801/1977 nel 24 Ottobre, il nuovo sistema dei servizi segreti era molto più snello. ci fu un taglio alle commissioni e comitati con l’eliminazioni dei comitati ministeriali e del CSIS e la creazione del Comitato parlamentare di controllo sui servizi segreti (COPACO) come organo di controllo parlamentare. Invece rimasero le ambiguità circa l’ambito funzionale dei servizi poiché l’articolo 10 c.4 della legge rimandava al governo  i limiti e le modalità d’azione degli agenti. Nemmeno vennero affrontate le ambiguità  e le richieste della giurisprudenza ed infine anche il segreto di stato rimase sostanzialmente invariato confronto al DDL. 

Il professor Tommaso Giuppone ha giudicato la legge 801 come una disciplina transitoria13]. In effetti la legge riforma alcuni ambiti   o meglio li rinomina e cerca di controllare meglio l’operato delle agenzie, attraverso un sistema più equilibrato e stabile. Tuttavia, a ragione del professore, il testo approvato dal parlamento non poté che essere una “ disciplina transitoria” intesa, molto probabilmente, a ricercare nel futuro migliori condizioni politiche per migliorare un testo legislativo che si presentava come un parziale riconoscimento di alcuni problemi intrinseci legati agli ambienti dei servizi segreti sui quali venne posta la classica toppa. 

3. Legge 124/07 

La legge del 1977 ebbe importanti riflessi al fine di iniziare un percorso normativo che rendesse più trasparente e legale la comunità dell’Intelligence italiana. Tuttavia come scrisse la dottoressa Elisabetta Cesqui 

“la riforma di diciannove articoli della legge non sarebbero bastati a proteggere le istituzioni dagli effetti di nuove e gravi deviazioni, ma certamente costituirono una base nella quale si riconoscevano e potevano operare quanti erano animati da corretto spirito di servi- zio. Una paradossale e preoccupante controprova del pericolo che un assetto più trasparente e controllato degli organismi di informazione rappresentava per chi coltivava con essi rapporti trasversali è fornita proprio dall’urgenza con la quale, quasi in risposta alla legge di riforma, la P2 di Licio Gelli si affrettò a cooptare tra le sue fila il vertice dei servizi di informazione militare e del neo costituito servizio di informazione civile, cercando di permearne e condizionarne la catena informativa”[14]. Alla vicenda della loggia P2 si sommarono altri eventi come l’inizio dell’era stragista della criminalità organizzata, il profondo cambiamento della realtà geopolitica con la caduta dell’Unione Sovietica; l’inizio  dello sviluppo di internet e le nuove forme del terrorismo, specialmente di matrice religiosa. Alle nuove esigenze di contrasto, il parlamento predispose una prima indagine conoscitiva[15] al fine di vagliare le nuove minacce e iniziare una riflessione circa una eventuale riforma. Nel frattempo vennero adottati dei provvedimenti per mantenere all’avanguardia l’intelligence  come con l’adozione del decreto legge 29 ottobre 1991 n. 345,. Provvedimento  istitutivo della Direzione Investigativa Antimafia, il quale estese al SISMI e al SISDE compiti d’istituto nell’ambito del contrasto alla criminalità organizzata.  Il rapporto conoscitivo ad opera del generale Massimo Brutti venne consegnato nel 1995 e indicava i casi di irregolarità funzionali ed operative nell’ambito dell’intelligence. Poco più tardi, il governo Prodi, sulla base del rapporto Brutti, incaricò il generale Roberto Jucci di presiedere una commissione composta dalla  dott.ssa Elisabetta Cesqui ,  il Gen. Domenico Corcione, Dott. Loris D’ambrosio, Prof. On. Andrea Manzella, Prof. Alberto Massera, Prof. Paolo Savona e  Prof. Gaetano Silvestri al fine di indicare i punti di una eventuale riforma come la ridistribuzione delle competenze, l’organizzazione e l’immancabile ammodernamento del segreto di stato[16]. La commissione compì un lavoro estremamente accurato e corposo, presentando un testo di proposta di 64 articoli ed una relazione di 3000 pagine. Malgrado lo sforzo della commissione le condizioni politiche non erano idonee per una riforma complessa come quella presentata. Bisognerà attendere circa 10 anni.

Gli anni 2000, si aprirono con un devastante attentato sul suolo degli Stati Uniti, ovvero l’attentato alle Torri Gemelle dell’11 Settembre del 2001 ad opera di Al-qaeda. L’attentato provocò un  profondo scalpore in  tutto il mondo, guadagnando le pagine dei giornali per molto tempo. Ancora più scalpore e sconforto vi fu nell’ambito della comunità dell’intelligence statunitense, la quale fu ritenuta colpevole di non essere riuscita a fermare l’attentato. Il mondo politico americano e l’Intelligence statunitense iniziarono un profondo periodo di riflessione che si concluse con una riforma organica della comunità degli agenti segreti con l’adozione dell’ Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act del  2004. Da tale riforma nacque l’attuale ufficio del direttore dell’intelligence nazionale statunitense. Nel 2005, la minaccia terroristica colpì Londra ed in Italia a seguito dell’attacco dell’11/9 e di Londra si intensificò lo spirito riformista circa l’Intelligence.

Un primo progetto di legge venne presentato dall’on.Ascierto il 4 Maggio del 2006[17]. Il DDL presentava l’ipotesi di introdurre nel sistema della legge 801 il Consiglio di sicurezza nazionale, ovvero un organo con competenze consiliari, simile ai consigli di sicurezza americani e russi. Il consiglio aveva il compito di indirizzare il presidente del consiglio con parere non vincolante sulle azioni da intraprendere in vari ambiti tipo: politica estera, difesa nazionale e  sicurezza interna. Ai classici ambiti dell’intelligence vennero introdotti anche temi più estranei come gli interessi economici e scientifici. Ovvero l’intelligence italiana, nella visione dei legislatori, si avviava verso una definitiva conferma di una collocazione meno militare e più civile. La proposta di Ascierto nel corso dell’iter legislativo si ampliò fortemente, diventando una riforma di più ampio respiro e complessa. Nella relazione del 2007 che ebbe come relatore Luciano Violante[18] si poterono contare oltre 20 progetti di legge che spaziarono dal tema delle funzioni fino al tema del segreto di stato. La selva di progetti trovarono destini diversi; alcuni furono falcidiati mentre altri vennero fusi con la proposta di Ascierto. Violante indicò bene l’esigenze dei servizi segreti. Un primo problema da risolvere con la riforma era l’anomalia italiana, la quale consisteva nel differenziare i servizi attraverso le  competenze- in molti casi si sovrapponevano- anziché col criterio geografico.  Dunque le nuove agenzie sarebbero state costituite una con la vocazione verso l’estero e l’altra specializzata nel reperimento delle informazioni sul territorio nazionale ed entrambe le agenzie avrebbero avuto come responsabile il presidente del consiglio. Vennero finalmente affrontati i problemi delle garanzie funzionali, fin ad allora materia estremamente aleatoria. Novità vi furono anche nel sistema dei comitati, con la volontà di istituirne dei nuovi e garantendo maggiori poteri al COPACO(futuro COPASIR). Invero bisogna dire che la fase delle discussioni parlamentari fu abbastanza accesa circa la validità dei comitati ed organi istituiti dalla legge del 1977- in particolare il CESI fu al centro di un violento dibattito- mentre altri temi come: l’ammodernamento dell’intelligence; la riforma del segreto di stato e un bilanciamento tra le richieste della corte costituzionale e necessità del governo  vennero accolti molto più favorevolmente, un esempio fu l’ipotesi dell’ampliamento dei poteri del parlamento sull’azione dei servizi segreti attraverso la ridenominazione del COPACO in COPASIR e l’espansione dei poteri di vigilanza anche in materia di bilancio . Ma il meccanismo dei controlli non si concluse col comitato parlamentare ma si doveva attuare, secondo i legislatori, anche per via  amministrative   e giurisdizionali. I controlli amministrativi  dovevano essere attuati attraverso due uffici: l’ufficio ispettivo istituito presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, il quale doveva esercitare il controllo sui due servizi e sullo stesso DIS, verificando la conformità delle attività alle leggi, ai regolamenti, alle direttive, alle disposizioni del Presidente del Consiglio dei ministri. Inoltre all’ufficio ispettivo veniva dato il potere di controllare tutti gli atti dei servizi nonché veniva concesso  agli ispettori un discreto potere di autonomia, di indipendenza e di giudizio.

Il secondo ufficio per il controllo amministrativo era l’ufficio centrale degli archivi; l’archivio. 

Ultimo punto importante fu il dibattito circa la riforma del segreto di stato. I relatori pensarono di introdurre dei limiti temporali – molto bassi confronto ai termini francesi e  statunitensi- ovvero una durata massima del segreto  di circa 15 anni, prorogabili altri 15. Vennero formalizzate durante la fase dibattimentale del DDL ulteriori limitazioni circa l’impossibilità di opporre il segreto per fatti eversivi contro la costituzione nonché l’obbligo di motivazione. Infine l’impossibilità dell’opposizione del  segreto presso la corte costituzionale. L’iter legislativo si concluse con poche modifiche definitivamente il 12 ottobre del 2007.

3.1. L’assetto attuale 

La legge si presenta abbastanza corposa con i suoi 46 articoli e  si apre con le competenze del presidente del consiglio, il quale ha l’alta direzione e la responsabilità generale politica dell’informazione e della sicurezza. Di proseguo, ha il potere di revoca e nomina dei direttori delle agenzie e del DIS. Nell’ambito funzionale, all’art.3, il presidente può decidere di delegare una parte delle competenze che non sono ad esso attribuite in via esclusiva soltanto ad un Ministro senza portafoglio o ad un Sottosegretario di Stato, di seguito denominati Autorità delegata. Al presidente del consiglio spetta il potere in materia di bilancio dell’intelligence ed infine la legge attribuisce al premier la possibilità di opporre e revocare il segreto di stato nonché di  disciplinarne i criteri.

al secondo articolo, si definiscono i componenti del “Sistema di informazione per la sicurezza per la Repubblica”, i quali sono: il Presidente del Consiglio dei ministri, l’eventuale Autorità delegata, il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), l’Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna (AISE) e l’Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna (AISI). Ad essi viene affiancato il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (CoPaSiR) che – tuttavia – non è previsto dalla legge come facente parte del Sistema di informazione nazionale in senso tecnico, esercitando su quello funzioni di controllo esterno.  Il secondo organo più importante è certamente il CISR che occupa l’articolo 5 della legge. Il comitato aiuta il presidente del consiglio attraverso attività di consulenza e  di proposte di indirizzi politici. Il quarto articolo pone in risalto l’organo di coordinamento delle agenzie, ovvero il DIS. Quest’ultimo si incastra nel sistema dell’intelligence come liaison tra il mondo politico ed il mondo operativo dell’intelligence ed ha funzioni di coordinamento tra le agenzie. Coordinamento che  si concretizza attraverso periodiche riunioni, le quali hanno la funzione di  collezionare (to collect) ed analizzare le informazioni delle varie agenzie, pubbliche amministrazioni o forze armate per offrire al presidente del consiglio un quadro fedele e veritiero di un tema, provvedendo, in alcuni casi, a cimentarsi in analisi probabilistiche. La struttura della comunità dell’intelligence si conclude con le due agenzie, ovvero l’AISE ed AISI. Le due agenzie hanno entrambe il compito di ricercare ed elaborare  nei settori di competenza tutte le informazioni utili a difendere,  anche in attuazione di accordi internazionali,  le istituzioni italiane e gli interessi italiani, principalmente interessi inerenti alla difesa, al settore industriale e tecnologico. Le due agenzie sono ripartite per criterio geografico nello specifico all’AISE ha competenza all’esterno mentre l’AISI ha competenza interna. Inoltre  esse agiscono sia come attività di spionaggio sia di controspionaggio. Malgrado le due agenzie siano rigidamente separate, esse possono collaborare solo in casi ben specifici, ad esempio: l’AISI può operare all’estero solo in combinato con l’AISE per tutelare un interesse interno e viceversa.

Un tema molto importante introdotto dalla legge 124 è stato l’ambito dell’ applicazione delle garanzie funzionali, in sostanza speciali cause di giustificazione. Al comma 1 dell’articolo 17 viene dato risalto alla dimensione delle garanzie, le quali si affiancano all’ipotesi dell’articolo 51 del codice penale –Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere- a seguito vengono dettati i limiti, ovvero non esiste nel mondo dell’intelligence italiana la famosa “licenza di uccidere” dunque nemmeno i 007 di anglosassone memoria poiché l’articolo disciplina l’impossibilità dell’applicazione della speciale cause di giustificazione in relazione ad ipotesi di delitti  diretti  a  mettere  in  pericolo  o  a  ledere   la   vita, l’integrità  fisica,  la  personalità  individuale,   la   libertà personale, la libertà morale, la salute o  l’incolumità  di  una  o più persone.  Inoltre le garanzie non si applicano  nelle ipotesi descritte dagli articoli 289 -Attentato contro organi costituzionali e contro le Assemblee regionali- e  294 del codice penale  – Attentati contro i diritti politici del cittadino  oppure delitti contro la pubblica amministrazione. In quest’ultimo caso, la legge individua una deroga nella parte in cui evidenzia il termine “indispensabile”  per il risultato della missione nelle ipotesi di favoreggiamento. Altre limitazioni si hanno nei confronti delle associazioni politiche presenti in parlamento o in consigli regionali, nei confronti dei sindacati e dei giornalisti professionisti.  In ogni caso, le cause speciali si applicano quando :   

a) sono poste in essere  nell’esercizio  o  a  causa  di  compiti istituzionali dei  servizi  di  informazione  per  la  sicurezza,  in attuazione  di  un’operazione  autorizzata  e  documentata  ai  sensi dell’articolo 18 e secondo le  norme  organizzative  del  Sistema  di informazione per la sicurezza; 

b) sono indispensabili e  proporzionate  al  conseguimento  degli obiettivi dell’operazione non altrimenti perseguibili; 

c) sono frutto di una obiettiva  e  compiuta  comparazione  degli interessi pubblici e privati coinvolti;   

d) sono effettuate in modo tale  da  comportare  il  minor  danno possibile per gli interessi lesi. 

Una volta delimitato i confini dell’azione degli agenti, la 124 disciplina due singole ipotesi agli articoli 24 e 25 di azioni chiaramente ammissibili. Il primo articolo introduce le famose operazioni sotto copertura (undercover) mentre il secondo articolo dispone la possibilità di esercizio  di  attività  economiche  simulate,  sia nella forma di imprese individuali sia nella forma di società di qualunque natura. Il IV capitolo della legge apre la tematica del controllo parlamentare, come già detto, una delle principali critiche poste ai servizi consistevano lo scarso controllo dei parlamentari circa l’operato degli agenti, non che prima non esistevano organi simili ma quest’ultimi erano connotati da una competenza più marginale anche a causa di un sistema dei servizi  abbastanza aleatorio. Ad oggi il COPASIR, l’attuale  denominazione del comitato parlamentare di controllo, ha ampi poteri che spaziano dall’audit di persone informate, fino all’acquisizione di informazioni, passando per la possibilità di richiedere inchieste al presidente del consiglio circa i comportamenti scorretti degli agenti. Inoltre il comitato ha visto ampliare anche il suo raggio di competenza nell’ambito del segreto di stato, tuttavia la legge dispone un importante limite per il COPASIR, potendo giudicare solo politicamente la legittimità del segreto di stato . Infine è da segnalare l’importante ruolo di controllore circa il bilancio dell’intelligence, ruolo che può sostanziarsi sia attraverso richieste di informazioni sia attraverso poteri ispettivi come sopralluoghi ed accessi. A conclusione, il ruolo del COPASIR svolge anche un ruolo consultivo che si sostanzia attraverso pareri facoltativi e pareri obbligatori come nel caso di norme o provvedimenti inerenti alla sicurezza pubblica. 

L’ultima parte della legge, il capitolo V, si occupa del segreto di stato. Il primo articolo definisce in astratto quali potrebbero essere i documenti, luoghi o notizie soggette a segreto di stato, ovvero quelli che potrebbero danneggiare l’integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi  internazionali,  alla  difesa  delle istituzioni poste dalla Costituzione  a suo fondamento, all’indipendenza dello Stato rispetto agli  altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato. Il quadro di riferimento si compone, oltre alla 124, da due DPCM, ovvero il DPCM dell’ 8 aprile 2008 e il DPCM 6 novembre 2015, n. 5 nonché da una sequela di  norme del codice del processuale  penale 202;204;256;256 ter, art.270 bis e l’articolo 351 del c.p.p. Nello specifico il  DPCM del 2008 disciplina i criteri, all’art.3 degli atti, documenti, notizie  o luoghi che possono essere oggetto di segreto di stato: possono costituire oggetto di segreto di Stato le informazioni, le notizie, i documenti, gli atti, le attività, i luoghi ed ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare un danno grave ad uno o più dei seguenti supremi interessi dello Stato: a) l’integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali; b) la difesa delle Istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento; c) l’indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e le relazioni con essi; d) la preparazione e la difesa militare dello Stato.

L’elenco non è esaustivo bensì si somma alle ipotesi della legge 124  enunciate in precedenza. Invece il DPCM del 2015  disciplina il controllo e la gestione dei documenti sottoposti al segreto di stato. In tal caso, il soggetto deputato a tale funzione  è l’ Autorità nazionale per la sicurezza, la quale si avvale di un complesso di organi racchiusi nell’organizzazione nazionale per la sicurezza. Quest’ultima  è molto complessa e capillare  dove risultano centrali, insieme all’autorità nazionale, anche l’archivio, la quale si occupa della conservazione degli atti, e l’ufficio centrale per la Segretezza, il quale ha competenza in materia di rilascio dei nulla osta di sicurezza(NOS). La disciplina del segreto di stato si conclude con la diversificazione dei gradi di segretezza: riservatissimo, segreto e segretissimo, le sanzioni penali  ex articolo 261 del codice penale in relazione alle violazioni in materia di segreto ed infine la disciplina processuale, la quale consiste, in sintesi, in una comunicazione al presidente del consiglio nell’eventualità dell’opposizione del segreto da parte di un determinato soggetto, se la presidenza scaduti i 30 giorni non risponde, gli organi giudiziari potranno procedere all’acquisizione di prove documentali o ad ispezioni, perquisizioni e sequestri.

4. Conclusioni

L’articolo ha voluto fornire una panoramica storica e legislativa in forma sintetica del processo di evoluzione dei servizi segreti italiani dalla legge 801/1077 alla legge 124/07. Le due riforme hanno offerto la possibilità di riflettere sulla trasformazione dell’intelligence italiana. Una trasformazione difficile dovuta a condizioni politiche instabili, le quali hanno influito sulla qualità delle norme e delle leggi. Tuttavia sembra che l’ultima riforma abbia saputo rispondere adeguatamente all’esigenze di un’intelligence sempre più incastrata nell’ambito civile e commerciale ma non dimenticando il suo  ruolo storico di “guardiana” della costituzione e degli interessi della difesa italiana. Malgrado, l’ultima riforma abbia saputo disegnare un sistema abbastanza equilibrato che si sostanzia con le due agenzie e ha saputo rispondere all’esigenze di garanzie di controllo parlamentare col COPASIR nonché all’esigenze del mondo giurisprudenziale attraverso il divieto di opposizione dinanzi alla corte costituzionale oppure con le garanzie funzionali, il percorso di riforma non è ancora concluso e lo dimostrano gli interventi in relazione al golden power nonché la recente istituzione del CSIRT. Spero che l’articolo abbia fornito gli strumenti idonei e le conoscenze adeguate circa le competenze ed il funzionamento dei servizi segreti italiani, sperando che il lettore possa quanto più oggettivamente formarsi una  propria opinione in merito ai casi citati nell’introduzione nonché eventuali  casi che verranno.

 

 

 

 

 


Note
[1] F.Cossiga,Abecedario per principianti, politici, militari, civili e gente comune, Rubettino 2002.
[2] V.Califano, L’inchiesta di Report alla stazione di servizio di Fiano Romano “ “Marco Mancini ha chiesto a Renzi di non far cadere Conte”, l’incontro all’autogrill con lo 007”, il riformista, 18 Maggio 2021 https://www.ilriformista.it/marco-mancini-ha-chiesto-a-renzi-di-non-far-cadere-conte-lincontro-allautogrill-con-lo-007-219956/
[3]G.Foschini,Quirinale 2022, l’imbarazzo di Belloni finita nel tritacarne della politica, La Repubblica 29 Gennaio 2022. https://www.repubblica.it/politica/2022/01/29/news/quirinale_2022_belloni_dis_imbarazzo_dis_tritacarne_politica-335621689/
[4]Redazione, Perché le liste delle armi inviate all’Ucraina sono segrete,Pagella Politica, 29 Aprile 2022.
[5] D.M.De Luca,La lista dei putiniani d’Italia arriva dall’intelligence,Domani, 11 giugno 2022 https://www.editorialedomani.it/politica/lista-putiniani-lintelligence-ckx9zxot
[6] I casi citati sono abbastanza notori e le varie vicende sono conoscibili facendo una rapida ricerca sui vari motori di ricerca. In tal caso si è scelto una rapida ricerca su Wikipedia alla voce: storia dell’intelligence italiana.
[7] Dai lavori preparatori dell’archivio digitale della camera risulta che un primo provvedimento sia approdato al parlamento il 2 Novembre 1976 col disegno di legge A.C. 696.http://legislature.camera.it/chiosco.asp?source=/altre_sezionism/9964/9986/9987/documentotesto.asp&content=/_dati/leg07/lavori/schedela/trovaschedacamera.asp?pdl=696
[8] Relazione della Commissione presentata il 20 luglio 1977 ad opera di E.Pennacchini  20 Luglio 1977.
[9]R.D. 11 luglio 1941, n. 1161. http://www.edizionieuropee.it/law/html/14/zn34_01_001.html
[10] I due relatori si riferiscono ad una serie di sentenze emesse dalla corte costituzionale a metà anni 70, nello specifico la sentenza n.82 del 1976; n. 49 del 1977 ed 86 del 1977. 
[11]Relazione di minoranza presentata il 22 luglio 1977  V.Miceli http://legislature.camera.it/chiosco.asp?source=/altre_sezionism/9964/9986/9987/documentotesto.asp&content=/_dati/leg07/lavori/schedela/trovaschedacamera.asp?pdl=696
[12] Relazione di minoranza presentata il 22 luglio 1977  E.Boninohttp://legislature.camera.it/chiosco.asp?source=/altre_sezionism/9964/9986/9987/documentotesto.asp&content=/_dati/leg07/lavori/schedela/trovaschedacamera.asp?pdl=696
[13] T.Giupponi, Servizi di informazione e segreto di Stato nella legge n. 124/2007, (Saggio destinato agli Scritti in onore di Luigi Arcidiacono) https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/documenti_forum/paper/0161_giupponi.pdf
[14]E.Cesqui, Commissione Jucci, alle radici della legge di riforma dei servizi di informazione per la sicurezza. Raccolta di iscritti in memoria di Loris D’ambrosio, Quaderni di Intelligence 2013 pag 157-173.
[15]Camera dei Deputati. Commissione affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni: Indagine conoscitiva relativa alla materia dei servizi di informazione e sicurezza, 1988, 342 pag.
[16]]E.Cesqui, Commissione Jucci, alle radici della legge di riforma dei servizi di informazione per la sicurezza. Raccolta di iscritti in memoria di Loris D’ambrosio, Quaderni di Intelligence 2013 pag 162.
[17] Proposta di Legge N.445 dell’. Ascierto http://leg15.camera.it/_dati/lavori/stampati/pdf/15PDL0003980.pdf 
[18]Relazione della Commissione   (richiesta autorizzazione a riferire oralmente il 1° febbraio 2007, relatore Luciano Violante http://leg15.camera.it/_dati/lavori/stampati/pdf/15PDL0020470.pdf

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