Aprire una società in Italia
APRIRE UNA SOCIETA’ IN ITALIA: i vantaggi per gli investitori cinesi
Aprire una società in Italia è un obiettivo molto ambito da parte degli investitori cinesi. Ciò in quanto tutti i prodotti a marchio “made in Italy” riscuotono da sempre nel mercato mondiale molto successo.
L’Italia è, infatti, considerata l’ottava potenza economica al mondo, nonché il secondo Paese manifatturiero in Europa, con uno straordinario know-how in settori strategici quali quelli dei macchinari e dell’automazione, della moda e del design. In Italia, sono presenti centri di ricerca e sviluppo di eccellenza e più di 20 università italiane sono classificate fra le 500 migliori al mondo. La qualità della vita che può offrire l’Italia, con i propri paesaggi, arte, storia, cultura e cucina non ha eguali nel mondo.
Proprio per questi motivi, sono soprattutto i russi ed i cinesi che decidono di investire nel nostro Paese e costituire nuove società in Italia, garantendosi in questo modo elevati standard di redditività, stabilità e un buon profitto.
Costituire una nuova società in Italia comporta il dovere affrontare tutta una serie di adempimenti legali complessi.
La procedura di costituzione di una nuova società in Italia ha inizio con la registrazione della nuova società presso l’ente istituzionale denominato “Camera di Commercio”.
Particolari agevolazioni, come prestiti agevolati e concessioni statali, sono riconosciute ai cinesi che desiderino costituire una nuova società in Italia. Come anche, la procedura di semplificazione avviata dall’Ambasciata italiana a Pechino per il rilascio di visti nazionali di residenza elettiva e di visti turistici di lunga durata (5 anni) per tutti gli investitori cinesi, amanti del Bel Paese, che decidano di acquistare immobili in Italia.
APRIRE UNA SOCIETÀ IN ITALIA: tutte le regole che devi conoscere prima di registrare la tua società
I cittadini extracomunitari che intendono avviare un’attività di lavoro in Italia come titolari di impresa individuale, soci di società di persone, amministratori di società di capitali, legali rappresentanti di società straniere, o che assumono una carica amministrativa all’interno di una società già attiva, devono verificare di essere in possesso dei requisiti sotto riportati.
– Rimanere all’estero: verifica della condizione di reciprocità. Vi è reciprocità allorquando un Paese estero accorda al cittadino italiano un diritto uguale o simile a quello che un suo cittadino chiede di esercitare in Italia.
– Risiedere in Italia (già residente o con intenzione di trasferirsi): verifica della condizione di reciprocità e possesso del permesso di soggiorno valido rilasciato per lavoro autonomo, lavoro subordinato, attesa di occupazione, motivi familiari, motivi umanitari o asilo politico.
In questo caso, lo straniero che vuole costituire una nuova società in Italia dovrà dimostrare di: – disporre di adeguate risorse economiche; – avere i requisiti richiesti per svolgere l’attività desiderata in Italia; – possedere un’attestazione dell’autorità competente dalla quale non risultino impedimenti al rilascio dell’autorizzazione/licenza per lo svolgimento dell’attività d’impresa.
I cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo possono svolgere qualunque attività autonoma in Italia.
APRIRE UNA SOCIETA’ IN ITALIA: modelli operativi
Le forme privilegiate attraverso cui un soggetto non residente può sviluppare la sua presenza all’interno del mercato italiano sono le seguenti: – apertura di una sede secondaria con rappresentanza stabile; – apertura di un ufficio di rappresentanza; – costituzione di una filiale, ovvero di una società o ente dotato di autonomia giuridica.
Si parla di sede secondaria con rappresentanza stabile nei casi in cui vi sia un’organizzazione sottoposta al coordinamento economico e amministrativo di un’impresa estera, ma dotata di un certo grado di autonomia sul piano gestionale e operativo, nonché legittimata, tramite uno stabile impianto di mezzi destinati allo svolgimento dell’attività, ad agire in nome e per conto della società estera in modo continuativo.
La nozione di sede secondaria con rappresentanza stabile implica tre principali concetti: – dipendenza economica e amministrativa; – stabilità operativa; – rappresentanza nei confronti dei soggetti esterni.
La sede secondaria di una società costituita all’estero è assoggettata alle disposizioni della legge italiana sulla pubblicità degli atti sociali; pertanto, la stessa, dovrà iscriversi sul Registro delle imprese. Inoltre, la società estera sarà tenuta a pubblicare le generalità delle persone che la rappresentano stabilmente nel territorio italiano e a depositare l’atto costitutivo e i bilanci.
L’ufficio di rappresentanza costituisce la forma più snella di penetrazione sul mercato italiano. Esso infatti consente di promuoversi direttamente sul territorio, con bassi costi di costituzione e gestione e senza acquisire, a differenza delle altre soluzioni delineate, soggettività tributaria nel Paese straniero (Italia).
L’ufficio di rappresentanza costituisce mero centro di costo (integralmente deducibile per l’impresa madre) che non produce alcun reddito, non qualificabile come stabile organizzazione. Ciò comporta che la società estera non è tenuta a depositare l’atto costitutivo e i bilanci. Tuttavia, permane l’obbligo di iscrizione sul Registro delle imprese.
La terza strada percorribile da un soggetto straniero per espandere la propria attività sul mercato italiano consiste nella costituzione di una società. In tal caso, la verifica della sussistenza del cosiddetto principio di reciprocità è elemento essenziale da esaminare prima di qualsiasi altra valutazione.
La verifica della presenza o meno della condizione di reciprocità è demandata al ministero degli Affari esteri italiano.
Per i cittadini cinesi la condizione di reciprocità è certa ed ormai verificata in virtù del Trattato Bilaterale del 28 gennaio 1985 (tra Italia e Repubblica Popolare cinese) e pertanto possono effettuare le operazioni societarie con i seguenti limiti.
Per Società di Partecipazione: – persone fisiche regolarmente soggiornanti è ammessa la condizione di reciprocità; – persone fisiche non regolarmente soggiornanti è ammessa la condizione di reciprocità; – società della Repubblica Popolare Cinese è ammessa la condizione di reciprocità;
Assunzione di cariche in società: – persone fisiche regolarmente soggiornanti è ammessa la condizione di reciprocità; – persone fisiche non regolarmente soggiornanti è ammessa solo se connessa all’investimento; – società della Repubblica Popolare Cinese è ammessa solo se connessa all’investimento;
APRIRE UNA SOCIETA’ IN ITALIA: adempimenti
Gli investitori stranieri che decidano di aprire una nuova società in Italia dovranno, per prima cosa, scegliere quale forma societaria costituire.
Nell’ipotesi di costituzione di una società di capitali, le alternative riguardano: – la s.p.a., il cui capitale minimo di 50.000 euro è rappresentato da azioni e in cui è obbligatoriamente prevista la presenza di un organo di controllo; – la s.r.l., il cui capitale minimo è pari a 10.000 euro e in cui la necessità di un organo di controllo è subordinata al superamento di alcuni limiti dimensionali.
Nel caso in cui si opti per la costituzione di una s.r.l. si pone prioritaria l’esigenza di definire il contenuto degli accordi tra i soci, che andranno a regolamentare il funzionamento giuridico della società. Dovrà anche essere redatto un “atto costitutivo detto statuto” e si dovrà procedere al compimento di tutta una serie di adempimenti burocratici ed acquisizione di documenti e certificati, necessari alla costituzione della nuova società in Italia.
In primis, si dovrà procedere con l’attribuzione di un codice fiscale italiano al legale rappresentante della società estera e successivamente alla medesima società estera.
Nella prassi, essendo la burocrazia italiana particolarmente complessa, gli investitori stranieri preferiscono nominare un procuratore – professionista italiano – investito di procura appositamente tradotta e legalizzata, il quale, potrà compiere per conto dello straniero tutti gli adempimenti burocratici necessari alla apertura di una società in Italia.
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
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Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Palermo discutendo una tesi sperimentale in Diritto Penale Tributario e ha ottenuto il Diploma di Specializzazione in Professioni Legali preso la medesima Università.
Al termine del percorso post laurea ha svolto un tirocinio presso gli Uffici della Procura delle Repubblica presso il Tribunale di Palermo, ha conseguito un Diploma in Diritto Tributario Europeo ed Internazionale, ha frequentato un corso telematico in Diritto Penale Internazionale organizzato dalla School of Law della Case Western Reserve University di Cleveland, in Ohio (USA) e ha inoltre frequentato il Master biennale in Difensore Tributario organizzato dall’Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi.
Negli anni ha maturato una specifica competenza in tema di Diritto internazionale, Diritto immobiliare Diritto tributario, Diritto dell’Immigrazione, nonché in tema di reati fiscali ed reati economici. Approfondito il settore dell'assistenza alle imprese e specificamente dell’auto-imprenditorialità (valido strumento per la creazione di opportunità professionali giovanili), fornisce specifica assistenza in tema di Start-up, Start-up innovative ed internazionalizzazione delle PMI, in stretta correlazione con la nuova normativa italiana in tema di microcredito e mentoring.
Di lingua madre italiana, parla fluentemente la lingua inglese e conosce la lingua francese.
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