Arbitrato: tra costi e opportunità
Sommario: 1. Premessa – 2. Gli arbitri – 3. Termine della decisione – 4. L’esecuzione del lodo – 5. Impugnazione del lodo – 6. Lodi stranieri – 7. Arbitrato irrituale – 8. Conclusioni
1. Premessa
L’arbitrato rappresenta un metodo alternativo di risoluzione delle controversie che si affianca alla tradizionale tutela giurisdizionale ordinaria.
Lo stesso, consiste nell’affidamento a uno o più soggetti terzi, arbitri, dell’incarico di risolvere una controversia mediante la adozione di una decisione, lodo, che sarà per loro vincolante nonché suscettibile di essere eseguita anche in via forzata.
Tale metodo di risoluzione alternativa, trova disciplina agli articoli 806 e ss cpc in base ai quali le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili.
La scelta di affidare la risoluzione della controversia a un arbitro nonché a un collegio arbitrale può essere fatta dalle parti direttamente alla redazione del contratto con l’inserimento di una apposita clausola compromissoria o, successivamente, dopo l’insorgere della controversia, con la sottoscrizione di un apposito accordo, il compromesso arbitrale.
2. Gli arbitri
Gli arbitri possono essere uno o più di uno, purché in numero dispari.
La convenzione d’arbitrato deve contenere la nomina degli oppure stabilire il numero di essi (al fine di poterli nominare in seguito).
La accettazione degli arbitri, di contro, deve essere data per iscritto e può risultare dalla sottoscrizione del compromesso o del verbale della prima riunione.
3. Termine della decisione
Con riferimento al termine entro il quale deve provenire e la decisione, è data possibilità alle parti, mediante la convenzione di arbitrato o con accordo anteriore all’accettazione degli arbitri, di poter fissare un termine per la pronuncia del lodo.
Se non è stato fissato un termine per addivenire alla prefettura pronuncia, gli arbitri sono chiamati, obbligatoriamente, a pronunciarsi nel termine di duecentoquaranta giorni a far data dall’accettazione della nomina.
4. L’esecuzione del lodo
Alla parte, che intende fare eseguire il lodo nel territorio della Repubblica, è data possibilità di proporre idonea istanza depositando il lodo in originale, o in copia conforme, unitamente all’atto contenente la convenzione di arbitrato, anche esso in originale o in copia conforme, nella cancelleria del tribunale nel cui circondario è sita la sede dell’arbitrato.
Il tribunale, dopo avere accertato la regolarità formale del lodo, provvede a dichiararlo esecutivo mediante decreto.
È data facoltà a ciascuna parte, inoltre, entro un anno dalla comunicazione del lodo di correggere il testo del lodo e di integrare il lodo stesso.
5. Impugnazione del lodo
l lodo è soggetto ad impugnazione per nullità, per revocazione e per opposizione di terzo.
I predetti mezzi d’impugnazione possono essere proposti indipendentemente e a prescindere dal deposito del lodo.
6. Lodi stranieri
Le parti possono far valere, nella Repubblica, un lodo straniero; per ottenere ciò è necessario proporre ricorso al Presidente della Corte di Appello nella cui circoscrizione risiede l’altra parte.
7. Arbitrato irrituale
Accanto alla figura delineata dell’arbitrato rituale, è prevista quella dell’arbitrato irrituale.
Mediante l’arbitrato irrituale (o libero) le parti incaricano gli arbitri del compito di definire, in via negoziale, le contestazioni insorte o che possono insorgere tra di loro in ordine a determinati rapporti giuridici.
In tale caso, la decisione degli arbitri irrituali ha valore contrattuale non essendo possibile procedere al suo deposito e alla sua dichiarazione di esecutorietà.
La giurisprudenza del Supremo Consesso, in tal senso, ha precisato che l‘arbitrato irrituale, pur avendo natura negoziale, costituisce fonte di regolamentazione eteronoma degli interessi in conflitto, sicché la diligenza degli arbitri deve essere valutata in riferimento all’oggetto dell’incarico conferito, che non consiste nella composizione della controversia in modo necessariamente transattivo ed appagante per tutte le parti in causa, ma nella pronuncia di una decisione, secondo diritto o equità e nel rispetto del principio del contraddittorio, al termine di un procedimento in cui, previa definizione del “thema decidendum“, sia stato consentito a ciascuna delle parti lo svolgimento di attività di allegazione, eccezione e prova su di un piano di parità.
8. Conclusioni
L’arbitrato, pur rappresentando una valida alternativa al procedimento giurisdizionale ordinario, è viziato, però, da alcuni “inconvenienti”.
Nello specifico, l’arbitrato risulta più oneroso (in termini di costo) rispetto al ricorso ai giudici statali; gli arbitri, inoltre, non possono dare esecuzione a misure cautelari pronunciate nei confronti delle parti.
Il lodo, infine, non costituisce immediato titolo esecutivo, essendo soggetto a un procedimento di controllo da parte del giudice statale (c. d. exequatur).
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
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Gabriella Fabiani
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