Art. 570-bis c.p.: prime interpretazioni ermeneutiche ed applicative della norma

Art. 570-bis c.p.: prime interpretazioni ermeneutiche ed applicative della norma

Con il decreto legislativo n. 21 del 2018, entrato in vigore ieri 6 aprile 2018, il Governo ha “legiferato”, in forza della delega conferitagli dal Parlamento con la legge n. 103 del 2017, in materia di modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario.

Segnatamente è stato introdotto l’art. 570 bis c.p., che stabilisce: “Le pene previste dall’art. 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipo di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.”

Ma quali sono le pene previste dall’art. 570 c.p.? La norma in questione stabilisce che debba essere punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro chiunque si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge.

Invero 2 nuove fattispecie criminose sarebbero disciplinate dal nuovo art. 570 bis c.p. Una prima consiste nel sottrarsi alla corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio. Il soggetto agente è il coniuge e il reato è, pertanto, un reato proprio. Poiché la norma fa riferimento a “ogni tipologia di assegno dovuto” si può ritenere sia sanzionato anche l’omesso versamento dell’assegno a favore dei figli.

La fattispecie appare sostanzialmente sovrapponibile a quella prevista dall’art. 12 sexies della legge sul divorzio.

La seconda fattispecie punisce “il coniuge..che viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli”. Nel codice penale viene, pertanto, inserita la fattispecie già prevista dall’art. 3 della legge n. 54 del 2006, per cui: “In caso di violazione degli obblighi di natura economica si applica l’art.12 sexies della legge 1° dicembre 1970 n. 898”.

La norma contenuta nell’art. 3, per molti operatori del diritto, è stata “un esempio di linguaggio legislativo sciatto e scadente, al punto da renderne oscuro il significato.” Non si riusciva a comprendere se la norma dovesse essere applicata solo con riferimento agli obblighi nei confronti dei figli o anche nei confronti del coniuge separato. Quanto alla possibilità di estenderne la portata alla violazione degli obblighi nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, essa era stata negata in un primo momento, per poi, successivamente, essere riconosciuta.

La formula utilizzata dal legislatore delegato apparirebbe a taluni altrettanto oscura. La norma fa riferimento agli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli. Dunque l’obbligo di natura economica deve inserirsi nel contesto di una separazione fra coniugi in cui vi sia l’affidamento condiviso dei figli. La lettera della legge che utilizza la congiunzione “e” non sembrerebbe consentire una estensione della tutela penale all’omesso pagamento dell’assegno a favore del coniuge separato.

La lettera della seconda parte dell’art. 570 bis c.p., facendo riferimento all’affidamento condiviso dei figli, produrrebbe, altresì, l’abnorme conseguenza che in tutti i casi in cui non vi sia affidamento condiviso, ma affidamento esclusivo ad uno dei genitori, la violazione degli obblighi economici non porti all’applicazione dell’art. 570 bis c.p.

Ancora.. l’art. 570 bis c.p. è formulato, così come già rilevato, quale reato proprio del coniuge. Di conseguenza tale norma non potrà essere applicata nelle ipotesi di mancata corresponsione dell’assegno a favore dei figli nati fuori del matrimonio.

Al momento l’unica tutela penale loro riconosciuta rimarebbe quella residuale ex art. 570 c.p.

Dunque una riforma che non sembrerebbe risolutiva.


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Mariarosa Signorini

1996 conseguimento della Laurea in Giurisprudenza presso l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, con la valutazione di 105/110 e discussione della tesi in Istituzione di Diritto Privato, recante il seguente titolo "Interruzione della gravidanza e responsabilità civile del sanitario"; anno accademico 2005/2006 "Master in diritto di famiglia" Scuola Superiore di Amministrazione pubblica e degli Enti Locali; anno 2007 "Corso di Diritto di famiglia" Alma Mater Studiorum, Facoltà di Giurisprudenza; anno 2007 "Corso di perfezionamento e aggiornamento per la difesa nel processo minorile" Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e Fondazione Forense Bolognese; anno accademico 2007/2008 "Corso di specializzazione in diritto familiare e minorile", Uni.Rimini, CE.S.DI.F. (Centro Studi e Ricerche in diritto familiare e minorile); In regola con gli obblighi insiti nella formazione continua, ha partecipato ad eventi formativi, seminari e congressi che hanno ad oggetto il diritto familiare e minorile; è avvocato in Bologna.

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