Aspetti successori delle unioni civili e delle convivenze di fatto
La L. n. 76 del 2016 arricchisce il novero dei rapporti familiari disciplinati in precedenza. A quelli fondati sul matrimonio, che rimane istituto riservato solo a persone di sesso diverso, si aggiungono quelli dell’unione civile, concepita solo per persone dello stesso sesso e quella della convivenza di fatto, riferibile a persone di sesso diverso o dello stesso sesso. Esiste tuttavia una quarta tipologia che è ravvisabile nel rapporto stabile tra due persone, siano esse di sesso differente o uguale, le quali non intendano classificare il proprio rapporto non incasellandolo in alcuno dei modelli legislativamente disciplinati (convivenza more uxorio).
La soddisfazione scaturente dall’approvazione della legge in esame, richiesta all’ordinamento non solo da esigente legate all’evoluzione della società ma anche e soprattutto dagli organismi europei, non compensa le lacune della stessa e le critiche ad essa mosse riguardanti la scarsa tecnica legislativa e una sorta di assenza di coraggio.
Benché siano evidenti gli intenti di regolazione della vita affettiva, non manca il riferimento al concetto di “contratto” e quindi un evidente riferimento a rapporti “patrimoniali”.
Conferma di quanto detto sono le norme chiamate a disciplinare la successione della parte superstite dell’unione civile in conseguenza della morte del partner.
Ai sensi dell’art. 1, comma 22, L. n. 76/2016, l’unione civile si scioglie in conseguenza della morte, o della dichiarazione di morte presunta di una delle parti dell’unione civile. Ciò pone interrogativi in merito alla successione nei diritti della parte deceduta. La risposta è contenuta nel comma 21 dell’art. 1. La L. 76/2016 rende applicabile alla parte superstite dell’unione civile i medesimi diritti successori riconosciuti al coniuge superstite (diversa è la situazione per il convivente di fatto superstite, il quale dovrà regolare i propri interessi post mortem mediante testamento), godendo altresì del vantaggio del mitigato carico tributario sui cespiti ereditari. In altri termini, operano, in favore della parte superstite dell’unione civile le vigenti norme contenute negli artt. 463-466 c.c. relative all’indegnità a succedere; negli artt. 536-564 c.c. riguardanti i legittimari; negli artt. 565-586 c.c., concernenti le successioni legittime; negli artt. 737-751 c.c. relative alla collazione; negli artt. 768-bis a 768-octies c.c., concernenti il patto di famiglia.
Aperta la successione di una persona unita civilmente, essa è regolata, innanzitutto, dalle norme sulla parte generale delle successioni, seppur non richiamate dal comma 21 dell’art. 1 della L. n. 76/2016. Necessario è invece il richiamo delle norme sulla indegnità a succedere, poiché alcune fattispecie sono legate al “coniuge”, al quale il legislatore ha parificato la parte dell’unione civile. Allo stesso modo sono operanti le norme sulla riabilitazione dell’indegno, sicché anche la parte dell’unione civile, macchiatasi di uno dei comportamenti contemplati dall’art. 463 c.c., potrà, in quanto riabilitata, acquistare diritti successori o, se non riabilitata, riacquistarli nei limiti della disposizione testamentaria dettata dall’altra parte dell’unione civile.
Di maggiore rilievo pratico è il richiamo alle norme che regolano la successione necessaria e la successione legittima del coniuge superstite. La persona unita civilmente superstite, quale prima conseguenza della morte del partner, vede il riconoscimento di una quota di eredità variabile in ragione del concorso con altri legittimari. Egli, come il coniuge, potrà reagire all’eventuale lesione dei diritti di riserva mediante l’azione di riduzione, oltre ad applicarsi tutte le regole note in tema di tutela dei diritti di riserva.
La persona superstite unita civilmente al de cuius vede inoltre a sé riservati i diritti contemplati per il coniuge superstite dall’art. 540 c.c. La stessa, pertanto, all’apertura della successione, e fatta salva la facoltà di rinuncia, acquisterà il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e il diritto di uso sui mobili a suo corredo.
La parte superstite dell’unione civile, non è solo successibile necessario, ma anche, in assenza di testamento, successibile legittimo. Si potrà quindi avere il concorso della successione legittima, sub specie di successione necessaria, e della successione testamentaria , ove il testatore abbia disposto in ordine alla sola parte disponibile.
Non sono riferibili, invece, alla parte superstite dell’unione civile, le disposizioni in merito alla successione del coniuge superstite separato (art. 548 c.c.), non essendo prevista per le unioni civili la separazione ma solo il divorzio.
L’art. 1 comma 21, L. 76 del 2016 estende l’applicazione alle parti dell’unione civile degli artt. 737 e ss. c.c., ovvero le norme che regolano la collazione. La parte superstite infatti potrebbe aver ricevuto, durante la vita del partner deceduto, donazioni dirette o indirette delle quali è necessario tener conto alla sua morte, nei rapporti con gli altri successori, ove il de cuius, lungi dall’aver espresso la dispensa dalla collazione (valida solo nei limiti della quota disponibile), abbia manifestato di considerare tali donazioni quali anticipazioni, pertanto incapaci di alterare la situazione successoria al momento dell’apertura della successione.
Benché si preveda una marginale applicazione, alla parte superstite dell’unione civile si applicano anche le norme relative al patto di famiglia, nonché le norme previste dagli artt. 2118 e 2120 c.c. relative alle indennità in favore del prestatore di lavoro.
La sostanziale piena parificazione al coniuge superstite, della persona superstite di una unione civile rende altresì possibile l’estensione del diritto all’ingresso della sua spoglia mortale nella tomba di famiglia dell’altro coniuge, salvo il caso di scelta di alto luogo o modalità di sepoltura.
Diversa è la posizione successoria del convivente di fatto superstite, il quale gode di prerogative più deboli non essendogli stata attribuita dal legislatore la qualità di legittimario. Pertanto i conviventi di fatto dovranno regolare, con gli strumenti previsti dall’ordinamento, in primis il testamento, gli interessi patrimoniali e non che residuino alla morte di uno dei conviventi.
Permane il diritto di godere della casa familiare, seppur in concorso con i figli del de cuius, essendo espressamente salvaguardato dalla norma il loro primario interesse.
Il diritto di abitazione del convivente viene meno se cessi di abitare stabilmente nella casa, in caso di matrimonio, di contrazione di una unione civile o di una nuova convivenza di fatto.
In ipotesi di morte del conduttore, o di suo recesso dal contratto di locazione avente ad oggetto la casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto (art. 1, comma 44, L. n. 76/2016).
La legge in commento, anche negli aspetti successori, come in altri, ha destato perplessità, tuttavia nulla come l’applicazione pratica della stessa potrà dare le risposte agli eventuali dubbi.
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