Assegno divorzile: ancora sui criteri per la rideterminazione nella giurisprudenza

Assegno divorzile: ancora sui criteri per la rideterminazione nella giurisprudenza

Con la pronuncia n 15481/2017 la Suprema Corte interviene nuovamente sulla revisione dell’assegno divorzile, tema già oggetto della nota pronuncia n. 11504 del 2017.

In particolare, il P.G. di udienza chiedeva la rimessione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale sua assegnazione alle Sezioni Unite, sottolineando che tale rimessione sarebbe giustificata dalla necessità di esaminare l’impatto della sentenza n. 11504 del 2017 sugli assegni divorzili “in corso”, di dare una migliore definizione degli “indici” della “indipendenza o autosufficienza economica” in termini di concorrenza o di alternativa tra gli stessi, di specificare il termine “attitudini” riferito all'”indice” delle “capacità e possibilità effettive di lavoro personale” dell’ex coniuge beneficiario dell’assegno divorzile.

Tuttavia, la Corte non ha scorto per quali ragioni – che non si risolvano, però, nel mero, legittimo dissenso dell’Ufficio del Procuratore generale rispetto all’orientamento giurisprudenziale assunto da una Sezione semplice – l’applicazione e lo svolgimento dei principi di diritto enunciati con la sentenza n. 11504 del 2017 debbano ritenersi istituzionalmente attribuiti alla cognizione delle Sezioni Unite di questa Corte.

La Suprema Corte ha affermato, quindi, che il giudice – richiesto, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 9, comma 1 (come sostituito dalla L. n. 74 del 1987, art. 13) della “revisione” dell’assegno divorzile che incida sulla stessa spettanza del relativo diritto (precedentemente riconosciuto, ai sensi della stessa L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, come sostituito dalla L. n. 74 del 1987, art. 10), in ragione della sopravvenienza di “giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio” – deve verificare, conformemente ai principi di diritto enunciati con la sentenza n. 11504 del 2017, se i sopravvenuti “motivi” dedotti giustifichino effettivamente, o no, la negazione del diritto all’assegno a causa della sopraggiunta “indipendenza o autosufficienza economica” dell’ex coniuge beneficiario, desunta dagli “indici” individuati con la stessa sentenza n. 11504 del 2017; ciò, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte dall’ex coniuge obbligato, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all’eccezione ed alla prova contraria dell’ex coniuge beneficiario.

Il giudice di legittimità ha, infine, affermato che tali sopravvenuti fatti vanno provati dall’obbligato all’assegno mediante un ampio catalogo di strumenti probatori. Proprio sull’onere probatorio gli Ermellini hanno precisato che la mancata produzione e/o esibizione del materiale richiesto ad entrambi gli ex coniugi  costituisce per la parte inadempiente un elemento probatorio a sfavore data la sua idoneità a costituire argomento di prova ai sensi dell’art 116 c.p.c.


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