Assegno unico universale: cosa cambia e principi di determinazione

Assegno unico universale: cosa cambia e principi di determinazione

Dal 1 luglio verrà avviata una grande riforma per le famiglie con l’introduzione dell’assegno unico universale che viene esteso anche agli autonomi e agli incapienti. La prestazione è stata ufficialmente introdotta nella Legge di bilancio 2021 nel pacchetto famiglia, ed ora approvata in via definitiva con la legge delega del 1° aprile 2021, n. 46 che definisce soltanto i criteri che dovranno guidare l’adozione dei decreti attuativi sull’assegno unico. Saranno questi a stabilire quando e come accedere al nuovo strumento di sostegno per le famiglie.

Principi generali e destinatari

A fronte della piena operatività dell’Assegno unico corrisponderà il graduale superamento o la soppressione delle seguenti misure:

  • assegno al nucleo familiare;

  • assegno di natalità;

  • premio alla nascita;

  • detrazioni fiscali;

  • assegno al nucleo familiare con almeno 3 figli minori.

L’assegno nasce con lo scopo di porre un beneficio economico da attribuire ai nuclei familiari con figli a carico, partendo da un importo minimo a cui sarà aggiunta una quota ulteriore e variabile determinata dalla situazione economica equivalente (cd. ISEE). L’importo terrà conto dell’età dei figli a carico, presumibilmente sino a 250 euro per ciascun figlio ed è riconosciuto a fronte di:

  • ciascun figlio minorenne (con decorrenza dal 7° mese di gravidanza);

  • per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento del ventunesimo anno di età, con possibilità di corresponsione dell’importo direttamente al figlio, su sua richiesta, al fine di favorirne l’autonomia.

Per quanto concerne l’assegno per il figlio maggiorenne, questo verrà erogato in misura inferiore rispetto a quello riconosciuto per il figlio minorenne. Condizione necessaria per il riconoscimento dell’assegno per il figlio maggiorenne è che questo frequenti un percorso di formazione scolastica o professionale, un corso di laurea, svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa limitata con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale, sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l’impiego o un’agenzia per il lavoro o svolga il servizio civile universale.

Per ciascun figlio con disabilità, inoltre, l’importo dell’assegno sarà maggiorato rispetto a quello ordinario in relazione alla classificazione di disabilità riconosciuta e verrà riconosciuto anche dopo il compimento del ventunesimo anno di età, a condizione che il soggetto con disabilità risulti ancora a carico del richiedente.

Requisiti

  • Essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;

  • Essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;

  • Essere residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio;

  • Essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale.

Modalità di pagamento

L’assegno verrà attribuito mensilmente mediante la corresponsione diretta di una somma di denaro oppure mediante il riconoscimento di un credito da utilizzare in compensazione dei debiti di imposta e non concorrerà alla formazione del reddito e non rileverà ai fini del riconoscimento delle prestazioni sociali per i fruitori del reddito e della pensione di cittadinanza.

Compatibilità con il RdC

La legge-delega sull’assegno unico sancisce la compatibilità del sostegno con il reddito di cittadinanza e in particolare stabilisce che lo stesso venga corrisposto congiuntamente al sussidio introdotto dal decreto n.4/2019 convertito nella legge n.26/2019 con le modalità di erogazione previste per lo stesso.

Inoltre viene stabilito che nella determinazione dell’ammontare complessivo (assegno unico e reddito di cittadinanza) “si tiene eventualmente conto della quota del beneficio economico del reddito di cittadinanza attribuibile ai componenti di minore età presenti nel nucleo familiare, sulla base di parametri della scala di equivalenza definiti dal decreto n.4/2019”.


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